IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche agroalimentari

   Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto, in particolare, l'allegato V, punto E, del Regolamento CE n.
1493/99, il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni
climatiche   eccezionali   gli   Stati   membri  possono  autorizzare
l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole Clb;
  Tenuto  conto  che  la  provincia  autonoma di Trento - Assessorato
all'agricoltura  e  foreste  e  cooperazione,  ha  segnalato  che nel
territorio  della  provincia  medesima  si sono verificate condizioni
climatiche  tali  da  rendere  necessario,  nella  corrente  campagna
vitivinicola,  acidificare  tutti  i  prodotti vinicoli, mosto di uve
parzialmente  fermentato,  vino  nuovo  ancora in fermentazione ed il
vino  che  verra'  prodotto nella campagna 2002/2003, nel rispetto di
quanto  previsto  all'allegato  V,  punto  E,  del  regolamento CE n.
1493/99  nonche'  delle  disposizioni contenute nel regolamento CE n.
1622/2000;
  Tenuto  conto  che  il  parere espresso dalla Commissione CE con la
nota  interpretativa  n.  40923  del  28 ottobre 1998 che recita: "E'
lecito,  alla  luce del disposto dell'art. 21, paragrafo 3, praticare
l'arricchimento   per  aumentare  il  titolo  alcolometrico  naturale
avvalendosi  dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al
paragrafo  1,  lettere  a)  e  b)  dello stesso articolo e sottoporre
ulteriormente  ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione
di  tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21" e' ritenuto
valido  dalla  Commissione CE in quanto il regolamento n. 1493/99 non
ha modificato la materia;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Nella  campagna  2002/2003 e' consentito acidificare i prodotti
citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della
provincia autonoma di Trento;
  2.  Le  operazioni  di  acidificazione  debbono  essere  effettuate
secondo   le   modalita'   ed   i   limiti   massimi  previsti  dalla
regolamentazione comunitaria e nazionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 settembre 2002
                                       Il direttore generale: Petroli