IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche agroalimentari

  Visto  il  regolamento  del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  ed  in  particolare  l'allegato  V  che prevede che qualora le
condizioni  climatiche  in  talune  zone  viticole della comunita' lo
richiedano,   gli   Stati   membri  interessati  possono  autorizzare
l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  delle  uve
fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e
del  vino  nuovo  ancora  in fermentazione ottenuti dalle varieta' di
viti  di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino
da tavola;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio
1999  ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le  quali  sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo
condizioni  da  stabilirsi, l'arricchimento della partita "cuvee" nel
luogo di elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24
luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei
trattamenti enologici;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 281 del 3 dicembre 2001,
recante  disposizioni  per  le  autorizzazioni all'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,  "recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nelle
preparazione dei mosti, vini e aceti";
  Visto  l'attestato  dell'assessorato  all'agricoltura della regione
Campania  con  il  quale  l'organo  medesimo ha certificato che nella
provincia  di  Avellino  si  sono  verificate, per la vendemmia 2002,
condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha  chiesto l'emanazione del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini
da tavola e per i vini a IGT e per i vini base spumante;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2002-2003 e' consentito aumentare il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa,  ottenuti  dalle  uve  raccolte  nelle  aree viticole della
regione  Campania,  limitatamente  alla  provincia di Avellino atte a
dare  vini  da  tavola,  vini  a IGT e uve provenienti dalle varieta'
indicate all'allegato 1 atte a dare vini spumante.
  2.  Le  operazioni  di  arricchimento  sono  effettuate  secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
    Roma, 27 settembre 2002
                                       Il direttore generale: Petroli