IL DIRETTORE GENERALE
                 della sanita' pubblica veterinaria
                  degli alimenti e della nutrizione

  Visto  il  decreto  ministeriale  del 26 marzo 2002 con il quale e'
stata  recepita  la  direttiva  2001/99/CE  della  Commissione del 20
novembre   2001,   concernente  l'iscrizione  delle  sostanze  attive
glifosate   e   tifensulfuron  metile  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  in  particolare  il  comma  2 dell'art. 2 del citato decreto
ministeriale   26  marzo  2002,  in  base  al  quale  i  titolari  di
autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti glifosate dovevano
presentare  al  Ministero  della  salute, entro il 31 luglio 2002, in
alternativa:
    a) un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del citato decreto legislativo;
  Visto  in  particolare il comma 3 dell'art. 2 del succitato decreto
ministeriale, con il quale il Ministero della salute revoca, entro il
1  gennaio  2003,  le  autorizzazioni  all'immissione in commercio di
prodotti  fitosanitari  contenenti  glifosate  non aventi i requisiti
previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale stesso;
  Visto  l'art.  4  del decreto ministeriale 26 marzo 2002 in base al
quale la commercializzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari
contenenti  glifosate,  revocati  ai  sensi dell'art. 2, comma 3, del
suddetto decreto, e' consentita fino al 31 gennaio 2003;
  Visto  il decreto dirigenziale 23 luglio 2002 concernente la revoca
su  rinuncia  dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
terbutilazina, riportati nell'elenco ad esso allegato;
  Visto  in  particolare  il  comma  2  del  dispositivo  del decreto
dirigenziale  23  luglio 2002 che stabilisce il termine del 30 giugno
2003  per  lo  smaltimento  delle  scorte  dei  prodotti fitosanitari
contenenti terbutilazina in associazione con glifosate;
  Considerato  che  solo  per alcuni dei prodotti fitosanitari di cui
all'elenco  allegato  al  decreto  dirigenziale  23  luglio  2002, le
imprese  hanno  ottemperato  alle  disposizioni  previste dal decreto
ministeriale  26 marzo 2002 per i prodotti fitosanitari contenenti la
sostanza attiva glifosate;
                              Decreta:
  1.  E'  confermata la data del 31 gennaio 2003 quale termine ultimo
per  lo  smaltimento  delle  scorte  dei prodotti fitosanitari di cui
all'allegato A, per i quali le imprese titolari non hanno ottemperato
a  quanto  previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 26
marzo 2002.
  2.  E'  confermata  la data del 30 giugno 2003 quale termine ultimo
per  lo  smaltimento  delle  scorte  dei prodotti fitosanitari di cui
all'allegato  B,  per i quali le imprese titolari hanno ottemperato a
quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2, del decreto ministeriale 26
marzo 2002.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana e avra' valore di notifica amministrativa per le
imprese interessate.
    Roma, 20 agosto 2002
                                     Il direttore generale: Marabelli