Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la
provincia di Trento
Al commissario del Governo per la
provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale
della Valle d'Aosta
Ai questori della Repubblica
e, per conoscenza:
Al Ministero della difesa
Gabinetto
Direzione generale degli armamenti
terrestri
Al Ministero dell'economia e delle
finanze
Agenzia delle dogane
Al Ministero per i beni e le attivita'
culturali
Al comando generale dell'Arma dei
Carabinieri
Al comando generale della Guardia di
finanza
Al Banco nazionale di prova delle armi
da fuoco portatili
La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi si
e' nuovamente interessata delle problematiche inerenti la
"demilitarizzazione" e la "disattivazione" delle armi da sparo ed ha
ritenuto, al fine di semplificare le relative procedure, di
armonizzare le disposizioni tecniche gia' impartite con le circolari
n. 559/C.50106.D.94 dell'11 luglio 1994 e n. 559/C.50106.D.95 del
21 luglio 1995 e di individuare procedure adattabili alla generalita'
delle armi, pur con le debite specificazioni per casi particolari. A
tale scopo, la Commissione ha individuato accorgimenti tecnici di
facile realizzazione e comunque irreversibili, eliminando procedure
tecniche rivelatesi nella pratica di difficile realizzazione. Le
disposizioni contenute nella presente circolare, pertanto,
sostituiscono tutte le precedenti disposizioni emanate in materia.
1. Demilitarizzazione delle armi portatili.
Definizione e generalita'.
Per "demilitarizzazione" si intende la trasformazione di un'arma da
guerra o tipo guerra in un'arma comune da sparo.
1.a. L'intervento tecnico di "demilitarizzazione" deve essere
effettuato da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da
guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici
contemplati dall'art. 10, comma 5, della legge n. 110/1975, in quanto
muniti delle necessarie attrezzature tecniche. Il possessore
dell'arma deve comunicare per iscritto alla questura competente per
territorio che intende attivare le procedure tecniche di
"demilitarizzazione".
La comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici
dell'arma (marca, modello, matricola, lunghezza della canna,
calibro), nonche' i dati identificativi del soggetto che effettua
l'intervento. La comunicazione in argomento e' assoggettata alle
previsioni di cui al successivo punto 3 della presente circolare.
1.b. Il soggetto pubblico o privato che effettua la procedura di
"demilitarizzazione", ad operazione ultimata deve rilasciare
all'interessato apposita certificazione attestante le operazioni
eseguite sull'arma e la loro conformita' alle prescrizioni tecniche
contenute nella presente circolare.
Tale certificazione dovra' sempre accompagnare l'arma, anche in
caso di cessione. Copia conforme all'originale del certificato deve
essere consegnata a cura dell'interessato alla questura competente;
in alternativa puo' essere consegnata apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 contenente l'indicazione del soggetto che ha
effettuato l'intervento, le operazioni eseguite sull'arma e la loro
conformita' alle prescrizioni tecniche contenute nella presente
circolare.
1.c. Le armi "demilitarizzate" devono essere sottoposte alla
verifica del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o di una
sua sezione a cura del soggetto pubblico o privato che effettua
l'intervento di "demilitarizzazione". Tale verifica deve risultare
dall'apposita relazione rilasciata dal Banco o dalla sezione. L'arma
deve essere presentata al Banco nazionale di prova corredata della
documentazione di cui al precedente punto 1.b. Intervenuta la
verifica del Banco nazionale di prova, l'interessato deve presentare
apposita istanza, secondo le modalita' previste dal decreto
ministeriale 16 agosto 1977, nell'ambito della procedura diretta alla
iscrizione dell'arma nel Catalogo nazionale delle armi comuni da
sparo o di quella diretta all'attribuzione della classifica di arma
comune. L'istanza deve essere corredata anche della documentazione di
cui al precedente punto 1.b. nonche' dell'apposita relazione
rilasciata dal Banco nazionale di prova. All'assunzione della
qualifica di arma comune il prototipo esaminato e le armi ad esso
conformi seguono gli ulteriori adempimenti normativamente previsti
per le armi comuni da sparo, ivi compresa l'apposizione dei punzoni
del Banco nazionale di prova che certificano, fra l'altro, anche
l'avvenuta verifica della correttezza delle operazioni tecniche di
demilitarizzazione effettuate sull'arma.
1.d. Le armi "demilitarizzate" all'estero ed importate in Italia
devono essere conformi alle prescrizioni nazionali e sono in ogni
caso soggette alle suddette verifiche e prove presso il Banco
nazionale di prova di Gardone Val Trompia. L'importatore, all'atto
della presentazione al Banco nazionale di prova, esibisce la
certificazione, tradotta in lingua italiana, contenente le operazioni
eseguite sull'arma, rilasciata dall'organismo estero che ha eseguito
la demilitarizzazione. Il Banco nazionale di prova verifica la
corrispondenza alle prescrizioni italiane delle operazioni
effettuate. In caso di accertata corrispondenza, cura gli adempimenti
di cui al precedente punto 1.c. In caso di mancata corrispondenza,
previa notifica all'interessato, provvede ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 110/1975.
1.e. Le operazioni di "demilitarizzazione" devono impedire
l'utilizzo dei componenti distintivi dell'arma da guerra.
Prescrizioni tecniche.
Le operazioni di "demilitarizzazione" devono riguardare le seguenti
parti, meccanismi o congegni secondo le prescrizioni tecniche per
ciascuno indicate.
L'arma portatile da guerra o tipo guerra puo' essere considerata
"demilitarizzata" in modo permanente e irreversibile quando su di
essa vengano eseguite a regola d'arte e contestualmente nello stesso
esemplare le seguenti operazioni inerenti le diverse parti, sistemi o
congegni:
a) congegno di scatto; la trasformazione da tiro automatico a
tiro semiautomatico deve essere effettuata in maniera permanente ed
irreversibile. Inoltre deve essere effettuata l'asportazione e/o
modifica dei componenti che consentono il funzionamento automatico e
la modifica delle relative sedi;
b) tromboncino lanciagranate; se presente, deve essere tornito e
portato al diametro di 20 mm e comunque modificato in modo da non
poter assolvere alla propria funzione;
c) alzo per lancio granate; deve essere asportato;
d) caricatore; il caricatore deve contenere per costruzione il
numero di cartucce previsto ai fini della classificazione o
dell'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Per limitare la capacita' del caricatore non sono ammessi perni
passanti, piastrine saldate o altri accorgimenti;
e) calcio pieghevole e/o telescopico; non e' consentito. Se
presente deve essere bloccato in apertura in maniera permanente ed
irreversibile.
2. Disattivazione.
Definizione e generalita'.
Per "disattivazione" si intende l'operazione tecnica mediante la
quale un'arma portatile da guerra o comune viene in modo permanente
ed irreversibile resa inerte e portata allo stato di mero simulacro
anche nelle sue parti essenziali.
2.a. L'intervento tecnico di disattivazione deve essere effettuato:
per le armi da guerra, da soggetti muniti di licenza di
fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari ovvero da
altri soggetti pubblici contemplati dall'art. 10, comma 5, della
legge n. 110/1975, in quanto muniti delle necessarie attrezzature
tecniche;
per le armi comuni dai soggetti gia' indicati per la
disattivazione delle armi da guerra, nonche' da soggetti muniti di
licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.
Il possessore dell'arma deve comunicare per iscritto alla questura
competente che intende attivare la procedura tecnica di
"disattivazione". La comunicazione deve indicare i dati
identificativi e tecnici dell'arma (marca, modello, matricola,
lunghezza della canna, calibro), nonche' i dati identificativi del
soggetto che effettua le operazioni tecniche necessarie. La
comunicazione in argomento e' assoggettata alle previsioni di cui al
successivo punto 3 della presente circolare.
2.b. Il soggetto pubblico o privato che effettua la procedura di
"disattivazione", ad operazione ultimata deve rilasciare
all'interessato apposita certificazione attestante le operazioni
eseguite sull'arma e la loro conformita' alle prescrizioni tecniche
contenute nella presente circolare.
Tale certificazione dovra' sempre accompagnare l'arma, anche in
caso di cessione. Copia conforme all'originale del certificato deve
essere consegnata a cura dell'interessato alla questura competente;
in alternativa puo' essere consegnata apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 contenente l'indicazione del soggetto che ha
effettuato l'intervento, le operazioni eseguite sull'arma e la loro
conformita' alle prescrizioni tecniche contenute nella presente
circolare.
Prescrizioni tecniche.
L'arma portatile da guerra, tipo guerra e comune da sparo puo'
essere considerata "disattivata" in modo permanente e irreversibile
quando su di essa vengano eseguite a regola d'arte e contestualmente
nello stesso esemplare le seguenti operazioni inerenti le diverse
parti, sistemi o congegni:
a) sistemi di chiusura: devono essere fresati e/o forati
longitudinalmente per tutta la lunghezza e per un diametro non
inferiore a quello del fondello della cartuccia; devono altresi'
essere privati di una delle guide di scorrimento ove presenti, delle
componenti interne e saldati interamente al castello mediante
saldature a cordoncino;
b) canna/canne: deve provvedersi alla asportazione di parte della
canna mediante fresatura della stessa passante fino all'anima, a
partire dalla camera di cartuccia inclusa per una larghezza pari al
suo calibro e per una lunghezza non inferiore al 30% della lunghezza
della canna. Nella parte di canna non fresata deve essere inserito un
tondino pari al diametro interno della canna, dal vivo di volata fino
alla fresatura, che deve essere saldato alle estremita' o bloccato
mediante spina trasversale inserita in foro cieco e saldata. Deve
inoltre provvedersi a rendere la canna inamovibile rispetto al
castello o alla culatta mediante saldatura a cordoncino, oppure a
mezzo di traversino passante d'acciaio temperato, di adeguato
diametro, saldato alle estremita';
c) percussore, estrattore ed espulsore: devono essere eliminati o
resi inservibili;
d) bipiede, affusti e congegni di puntamento: devono essere
immobilizzati mediante saldatura a cordoncino;
e) baionetta: la baionetta facente parte dell'arma di tipo
ripiegabile deve essere resa inoffensiva ai sensi dell'art. 4 della
legge n. 36/1990 e immobilizzata in posizione di chiusura mediante
saldatura a cordoncino;
f) pistone per recupero di gas: nelle armi che adottano tale
sistema di ripetizione, deve essere eliminato;
g) otturatore: per moschetti automatici, fucili automatici e
semiautomatici, pistole mitragliatrici, deve essere bloccato in
posizione semi aperta;
h) caricatore: ove presente, deve essere saldato o incollato
(solo nelle armi in tecnopolimero) nella sua sede, privato delle
parti interne. Deve essere altresi' effettuata la fresatura dei
labbri;
i) tamburo delle armi a rotazione: devono essere fresate le
pareti divisorie delle camere con frese di diametro di almeno 3/4 di
quello delle camere stesse per una lunghezza non inferiore a 3/4 di
quella del tamburo stesso che deve essere bloccato al fusto in modo
irreversibile.
Inoltre, le armi automatiche e semiautomatiche sottoposte a
disattivazione devono essere private di tutte le minuterie interne,
riempiendo i vuoti cosi' creatisi con materiale della stessa lega e
natura di quello della struttura da riempire, saldato mediante
cordoncino alle pareti della struttura stessa. Qualora l'arma sia
caratterizzata da parti in tecnopolimero, l'operazione di riempimento
dei vuoti interni dell'arma deve essere eseguita con adesivi
strutturali.
Le predette operazioni devono rendere l'arma inidonea in modo
assoluto ad essere usata come tale ed altresi' rendere impossibile il
ripristino e la utilizzazione delle parti di essa.
3. Disposizioni procedurali.
Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di
"demilitarizzazione" o "disattivazione" di armi di cui ai precedenti
punti 1.a e 2.a, le questure informano il Ministero per i beni e le
attivita' culturali rivolgendosi alla Sovrintendenza ai beni
artistici, storici e demoetnoantropologici competente per territorio,
ai fini degli adempimenti di cui al decreto interministeriale 14
aprile 1982 (recante regolamento di applicazione per la tutela delle
armi antiche, rare, artistiche e di importanza storica) e del testo
unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(recante norme per la tutela dei beni culturali).
All'esito dei suddetti adempimenti, le questure provvedono, entro i
novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, a rendere nota la
presa d'atto, ovvero a comunicare all'interessato il parere negativo
espresso dall'amministrazione per i beni e le attivita' culturali. In
tale ultimo caso, l'arma si intende soggetta alla "dichiarazione" di
cui all'art. 7 del citato testo unico n. 490/1999. Intervenuta la
presa d'atto puo' procedersi alle operazioni tecniche di
demilitarizzazione e disattivazione.
I soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra
ovvero di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni
abilitati alla effettuazione delle operazioni di "demilitarizzazione"
e di "disattivazione" delle armi da sparo sono tenuti ad annotare le
operazioni in esame sul registro di cui all'art. 35 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, sul quale devono riportarsi, fra
l'altro, le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse
sono compiute.
Si invitano i sigg. prefetti ed i sigg. questori a prescrivere, ai
sensi dell'art. 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
ai titolari delle licenze di cui agli articoli 28 e 31 del medesimo
testo unico, l'obbligo, quando procedono all'attivita' di
"demilitarizzazione" o di "disattivazione", di rilasciare apposito
certificato, riportante la matricola originaria dell'arma, che
attesti l'operazione effettuata.
Come gia' evidenziato, ai sensi della normativa vigente (art. 1
della legge n. 110/1975 e art. 1 del decreto ministeriale 16 agosto
1977, n. 50001/10.CN/A - Gazzetta Ufficiale n. 264 del 28 settembre
1977) per le armi sottoposte a "demilitarizzazione" va comunque
formalizzata istanza di catalogazione o classificazione dell'arma.
I possessori delle armi che siano state sottoposte alle operazioni
di "demilitarizzazione" o "disattivazione", devono procedere,
rispettivamente, alla denuncia di detenzione di arma comune ai sensi
dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o alla
comunicazione dell'intervenuta trasformazione dell'arma denunciata in
simulacro ai sensi dell'art. 58, comma 1, del regolamento esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Gli estremi delle certificazioni di cui al punto 2.b, costituiscono
oggetto di inserimento, a cura delle questure, nel Centro
elaborazione dati per le necessarie variazioni riferite all'arma,
mediante inserimento della voce "Arma disattivata".
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le armi
"demilitarizzate" o "disattivate" prima dell'ottobre 1994, debbono
intendersi tali qualora risultino essere state sottoposte alle
operazioni di cui alla circolare n. 50.106/10.CN./D-76 del 21 aprile
1977. Le armi demilitarizzate o disattivate in data anteriore alla
pubblicazione della presente circolare debbono intendersi tali
qualora risultino essere state sottoposte alle operazioni di cui alla
circolare n. 559/C.50106.D.94 dell'11 luglio 1994 ed alla circolare
n. 559/C.50106.D.95 del 21 luglio 1995.
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
I signori questori sono tuttavia invitati a volerne divulgare il
contenuto con gli strumenti ritenuti piu' opportuni, in modo da
consentirne la massima diffusione fra gli utenti del settore.
Nel raccomandare, per quanto di rispettiva competenza, la puntuale
applicazione delle disposizioni suesposte, si resta in attesa di un
cortese cenno di assicurazione.
Roma, 20 settembre 2002
Il Capo della Polizia
direttore generale della Pubblica sicurezza
De Gennaro