IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il regolamento della Commissione C.E. n. 644/98 del 20 marzo
1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra   le   altre,   della  denominazione  di  origine  protetta  olio
extravergine di oliva "Terra d'Otranto" nel quadro della procedura di
cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il  decreto  4  ottobre  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 243 del 15 ottobre 1999, con
il  quale  l'organismo  di  controllo "Agroqualita' - Societa' per la
certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.", con sede
in  Roma,  via  Montebello n. 8, e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli  sulla  denominazione di origine protetta olio extravergine
di oliva "Terra d'Otranto";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal 15 ottobre 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette  della  filiera  oli  di  oliva sul quale ha espresso parere
positivo  il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione
dell'art.  53,  comma  1  della  legge  24  aprile 1998, n. 128, come
sostituito,  e  in  relazione  al quale dovranno essere riformulati i
piani  di  controllo  di  tutti  gli  oli di oliva a denominazione di
origine  protetta,  al  fine  di  soddisfare  l'esigenza  di  fissare
modalita'  uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle
rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  4  ottobre  1999  per  la  denominazione  di origine
protetta  olio di oliva extravergine "Terra d'Otranto" venga adeguato
allo schema tipo di controllo sopra indicato;
  Considerato  che  il Comitato D.O.P. Terra d'Otranto, pur essendone
richiesto,  non  ha  ancora  provveduto  a  segnalare  l'organismo di
controllo  da  autorizzare  per  il  triennio successivo alla data di
scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di  origine  protetta olio
extravergine   di   oliva   "Terra   d'Otranto"   anche   nella  fase
intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta autorizzazione e il
rinnovo  della  stessa,  per  consentire  all'organismo  di controllo
l'adeguamento  del  piano  di controllo allo schema tipo di controllo
citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare  a  r.l.", con sede in Roma, via Montebello n. 8,
con   decreto  4  ottobre  1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione  di  origine protetta olio extravergine di oliva "Terra
d'Otranto"  registrata  con  il regolamento della Commissione (CE) n.
644/98  del  20 marzo  1998,  e' prorogata di centoventi giorni a far
data dal 15 ottobre 2002.