IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione Visto il proprio decreto 14 marzo 2002, n. 3428 con il quale sono state autorizzate per le etichette dell'acqua minerale naturale "Fonte Tavina" le seguenti indicazioni: "Puo' essere utilizzata nell'alimentazione dei neonati. Puo' essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati"; Vista la domanda in data 19 aprile 2002 con la quale la societa' Tavina S.p.a. con sede in Salo' (Brescia), via S. Francesco d'Assisi, 6, ha chiesto di poter modificare le diciture di cui sopra in quelle riportate nell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 16 luglio 2002; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317 di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217; Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto 30 maggio 2002 del direttore generale della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute; Decreta: Art. 1. All'art. 1 del decreto dirigenziale 14 marzo 2002, n. 3428, dopo la parola "diuretici", le diciture "Puo' essere utilizzata nell'alimentazione dei neonati. Puo' essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati" sono sostituite dalle seguenti: "Indicata per l'alimentazione dei neonati. Indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati".