IL DIRETTORE GENERALE
                          della prevenzione

  Visto  il  proprio decreto 14 marzo 2002, n. 3428 con il quale sono
state  autorizzate  per  le  etichette  dell'acqua  minerale naturale
"Fonte  Tavina"  le  seguenti  indicazioni:  "Puo'  essere utilizzata
nell'alimentazione   dei  neonati.  Puo'  essere  utilizzata  per  la
preparazione degli alimenti dei neonati";
  Vista  la  domanda  in data 19 aprile 2002 con la quale la societa'
Tavina S.p.a. con sede in Salo' (Brescia), via S. Francesco d'Assisi,
6,  ha chiesto di poter modificare le diciture di cui sopra in quelle
riportate  nell'art.  11, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 105;
  Visto  il  parere  della  III  Sezione  del  Consiglio superiore di
sanita' espresso nella seduta del 16 luglio 2002;
  Vista   la   legge  3  agosto  2001,  n.  317  di  conversione  del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
  Preso  atto  della disposizione ministeriale impartita con nota del
13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  30  maggio  2002  del  direttore generale della
Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art. 1 del decreto dirigenziale 14 marzo 2002, n. 3428, dopo la
parola    "diuretici",    le   diciture   "Puo'   essere   utilizzata
nell'alimentazione   dei  neonati.  Puo'  essere  utilizzata  per  la
preparazione  degli  alimenti  dei  neonati"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "Indicata per l'alimentazione dei neonati. Indicata per la
preparazione degli alimenti dei neonati".