IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  la  domanda  con  la quale la sig.ra Motta Davalos Segundina
Perpetua  ha  chiesto  il  riconoscimento del titolo di licenciado en
tecnologia  medica  conseguito  in  Peru'  ai  fini dell'esercizio in
Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Visto  il  parere  espresso  dalla Conferenza dei servizi di cui al
decreto legislativo n. 115/1992 nella seduta del 19 giugno 2002;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:

  1.   Il  titolo  di  licenciado  en  tecnologia  medica  conseguito
nell'anno 1990 presso l'"Universidad Nacional Mayor de San Marcos" di
Lima  (Peru)  dalla  sig.ra  Motta Davalos Segundina Perpetua, nata a
Arequipa   (Peru)   il  12  luglio  1961,  e'  riconosciuto  ai  fini
dell'esercizio  in  Italia  della professione di tecnico sanitario di
radiologia medica.
  2.  La  sig.ra  Motta  Davalos Segundina Perpetua e' autorizzata ad
esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la
professione di tecnico sanitario di radiologia medica.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25  luglio  1998,  n.  286,  e  per  il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 settembre 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola