IL DIRETTORE GENERALE
                          della prevenzione
  Vista  la domanda in data 22 novembre 2001 con la quale la societa'
San  Pellegrino  S.p.a. con sede in Milano, via Castelvetro n. 17-23,
ha  chiesto  il  riconoscimento  dell'acqua  di  sorgente  denominata
"Ormea"  che  sgorga  nell'ambito  della concessione mineraria "Rocca
degli   Uccelli"   sita   nel   comune   di  Ormea  (Cuneo)  al  fine
dell'imbottigliamento e della vendita;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre  1992,  n.  542, come
modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi:
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto  il  parere  della  III  Sezione  del  Consiglio superiore di
sanita' espresso nella seduta del 16 luglio 2002;
  Vista   la   legge   3 agosto  2001,  n.  317  di  conversione  del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
  Preso  atto  della disposizione ministeriale impartita con nota del
13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  30 maggio  2002  del  direttore  generale della
Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  come  acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata "Ormea"
che  sgorga  nell'ambito  della  concessione  mineraria  "Rocca degli
Uccelli" sita nel comune di Ormea (Cuneo).