IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14  giugno 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio del comune di Lipari fino al 30 settembre 2002;
  Considerato  che  le  infrastrutture  ed  i  servizi  presenti  sul
territorio  del  comune  di  Lipari  necessitano  ancora di ulteriori
iniziative   e   di   interventi   straordinari   che  consentano  di
fronteggiare  adeguatamente i rischi derivanti dalla natura vulcanica
e  dalla  particolare collocazione geografica delle isole costituenti
il comune in parola;
  Considerato  che  sono  tuttora in corso gli interventi predisposti
dal  commissario  delegato finalizzati a favorire l'adeguamento delle
infrastrutture;
  Acquisita  l'intesa  della  Regione  siciliana in data 23 settembre
2002;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 29 settembre 2002;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio  1992,  n.  225, in considerazione di quanto in premessa, e'
prorogato,  fino  al  31  dicembre  2002,  lo  stato di emergenza nel
territorio del comune di Lipari.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 settembre 2002
                                            Il Presidente: Berlusconi