Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri - Segretariato generale
                                Dipartimento per gli affari giuridici
                              e legislativi
                                Dipartimento   per  il  coordinamento
                              amministrativo
                              Al Ministero dell'interno
                                Gabinetto
                                Dipartimento  dei  Vigili  del fuoco,
                              del  soccorso  pubblico  e della difesa
                              civile
                              Al Ministero della difesa - Gabinetto
                              Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali - Gabinetto
                              Al Ministero delle infrastrutture e dei
                              trasporti - Gabinetto
                              Al   Ministero  dell'ambiente  e  della
                              tutela del territorio - Gabinetto
                              Al   Comando   operativo   di   vertice
                              interforze
                              Al Corpo forestale dello Stato
                              Al  Comando  generale  del  Corpo delle
                              capitanerie di porto
                              Alla Croce Rossa Italiana - Ispettorato
                              nazionale
                              All'ANPA
                              All'Associazione    nazionali    comuni
                              italiani
                              All'Unione delle province d'Italia
                              All'Unione  nazionale comuni, comunita'
                              enti montane
                              Ai Servizi tecnici nazionali
                              Al presidente della regione Abruzzo
                              Al presidente della regione Basilicata
                              Al presidente della regione Calabria
                              Al presidente della regione Campania
                              Al     presidente     della     regione
                              Emilia-Romagna
                              Al     presidente     della     regione
                              Friuli-Venezia Giulia
                              Al presidente della regione Lazio
                              Al presidente della regione Liguria
                              Al presidente della regione Lombardia
                              Al presidente della regione Marche
                              Al presidente della regione Molise
                              Al presidente della regione Piemonte
                              Al presidente della regione Puglia
                              Al presidente della regione Sardegna
                              Al presidente della regione Sicilia
                              Al presidente della regione Toscana
                              Al     presidente     della     regione
                              Trentino-Alto Adige
                              Al presidente della regione Umbria
                              Al   presidente   della  regione  Valle
                              d'Aosta
                              Al presidente della regione Veneto
                              Al  presidente della provincia autonoma
                              di Bolzano
                              Al  presidente della provincia autonoma
                              di Trento
                              Al prefetto di Agrigento
                              Al prefetto di Alessandria
                              Al prefetto di Ancona
                              Al prefetto di Aosta
                              Al prefetto di Arezzo
                              Al prefetto di Ascoli Piceno
                              Al prefetto di Asti
                              Al prefetto di Avellino
                              Al prefetto di Bari
                              Al prefetto di Belluno
                              Al prefetto di Benevento
                              Al prefetto di Bergamo
                              Al prefetto di Biella
                              Al prefetto di Bologna
                              Al prefetto di Bolzano
                              Al prefetto di Brescia
                              Al prefetto di Brindisi
                              Al prefetto di Cagliari
                              Al prefetto di Caltanissetta
                              Al prefetto di Campobasso
                              Al prefetto di Caserta
                              Al prefetto di Catania
                              Al prefetto di Catanzaro
                              Al prefetto di Chieti
                              Al prefetto di Como
                              Al prefetto di Cosenza
                              Al prefetto di Cremona
                              Al prefetto di Crotone
                              Al prefetto di Cuneo
                              Al prefetto di Enna
                              Al prefetto di Ferrara
                              Al prefetto di Firenze
                              Al prefetto di Foggia
                              Al prefetto di Forli' Cesena
                              Al prefetto di Frosinone
                              Al prefetto di Genova
                              Al prefetto di Gorizia
                              Al prefetto di Grosseto
                              Al prefetto di Imperia
                              Al prefetto di Isernia
                              Al prefetto di L'Aquila
                              Al prefetto di La Spezia
                              Al prefetto di Latina
                              Al prefetto di Lecce
                              Al prefetto di Lecco
                              Al prefetto di Livorno
                              Al prefetto di Lodi
                              Al prefetto di Lucca
                              Al prefetto di Macerata
                              Al prefetto di Mantova
                              Al prefetto di Massa Carrara
                              Al prefetto di Matera
                              Al prefetto di Messina
                              Al prefetto di Milano
                              Al prefetto di Modena
                              Al prefetto di Napoli
                              Al prefetto di Novara
                              Al prefetto di Nuoro
                              Al prefetto di Oristano
                              Al prefetto di Padova
                              Al prefetto di Palermo
                              Al prefetto di Parma
                              Al prefetto di Pavia
                              Al prefetto di Perugia
                              Al prefetto di Pesaro Urbino
                              Al prefetto di Pescara
                              Al prefetto di Piacenza
                              Al prefetto di Pisa
                              Al prefetto di Pistoia
                              Al prefetto di Pordenone
                              Al prefetto di Potenza
                              Al prefetto di Prato
                              Al prefetto di Ragusa
                              Al prefetto di Ravenna
                              Al prefetto di Reggio Calabria
                              Al prefetto di Reggio Emilia
                              Al prefetto di Rieti
                              Al prefetto di Rimini
                              Al prefetto di Roma
                              Al prefetto di Rovigo
                              Al prefetto di Salerno
                              Al prefetto di Sassari
                              Al prefetto di Savona
                              Al prefetto di Siena
                              Al prefetto di Siracusa
                              Al prefetto di Sondrio
                              Al prefetto di Taranto
                              Al prefetto di Teramo
                              Al prefetto di Terni
                              Al prefetto di Torino
                              Al prefetto di Trapani
                              Al prefetto di Treviso
                              Al prefetto di Trieste
                              Al prefetto di Udine
                              Al prefetto di Varese
                              Al prefetto di Venezia
                              Al prefetto di Verbano Cusio Ossola
                              Al prefetto di Vercelli
                              Al prefetto di Verona
                              Al prefetto di Vibo Valentia
                              Al prefetto di Vicenza
                              Al prefetto di Viterbo
                              Al  commissariato  del  Governo  per la
                              provincia autonoma di Bolzano e Trento
                              All'assessore regionale delegato per la
                              protezione civile della regione Abruzzo
                              All'assessore regionale delegato per la
                              protezione    civile    della   regione
                              Basilicata
                              All'assessore regionale delegato per la
                              protezione    civile    della   regione
                              Calabria
                              All'assessore regionale delegato per la
                              protezione    civile    della   regione
                              Campania
                              All'assessore regionale delegato per la
                              protezione    civile    della   regione
                              Emilia-Romagna
                              All'assessore regionale delegato per la
                              protezione    civile    della   regione
                              Friuli-Venezia Giulia
                              All'assessore regionale delegato per la
                              protezione civile della regione Lazio
                              All'assessore regionale delegato per la
                              protezione civile della regione Liguria
                              All'assessore regionale delegato per la
                              protezione    civile    della   regione
                              Lombardia
                              All'assessore regionale delegato per la
                              protezione civile della regione Marche
                              All'assessore regionale delegato per la
                              protezione civile della regione Molise
                              All'assessore regionale delegato per la
                              protezione    civile    della   regione
                              Piemonte
                              All'assessore regionale delegato per la
                              protezione civile della regione Puglia
                              All'assessore regionale delegato per la
                              protezione    civile    della   regione
                              Sardegna
                              All'assessore regionale delegato per la
                              protezione civile della regione Sicilia
                              All'assessore regionale delegato per la
                              protezione civile della regione Toscana
                              All'assessore regionale delegato per la
                              protezione    civile    della   regione
                              Trentino-Alto Adige
                              All'assessore regionale delegato per la
                              protezione civile della regione Umbria
                              All'assessore regionale delegato per la
                              protezione  civile  della regione Valle
                              d'Aosta
                              All'assessore regionale delegato per la
                              protezione civile della regione Veneto
Premessa.
  Al  fine  di  assicurare  il compiuto ed efficace svolgimento delle
attivita'  di  protezione  civile  e  nell'esercizio  del  potere  di
coordinamento delle componenti del Servizio nazionale di cui all'art.
6  della legge n. 225 del 1992, si ritiene utile fornire una serie di
indicazioni volte ad agevolare la ricognizione dell'assetto normativo
delle competenze in materia di protezione civile.
1.  Il  Servizio nazionale della protezione civile - Quadro normativo
di riferimento.
  La  legge  n. 225/1992 ed il decreto-legge n. 343/2001, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  401/2001, delineano in maniera
precisa il quadro normativo di riferimento del "Servizio nazionale di
protezione  civile",  istituito  per  l'assolvimento  dei  compiti di
tutela  dell'integrita'  della  vita,  dei beni, degli insediamenti e
dell'ambiente  dai  danni  o  dal  pericolo  di  danni  derivanti  da
calamita', da catastrofi e da altri eventi che determinano situazioni
di  rischio,  alla  cui  attuazione  provvedono,  in  evidente  piena
sintonia   rispetto   al   decreto   legislativo   n.   112/1998,  le
amministrazioni  dello  Stato, le regioni, le province, i comuni e le
comunita' montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti di
ricerca  scientifica  con  finalita' di protezione civile, ogni altra
istituzione  ed  organizzazione anche privata, nonche' i cittadini, i
gruppi  associati  di  volontariato  civile  e  gli  ordini e collegi
professionali.
  Relativamente   alla   competenza  degli  enti  territoriali,  deve
ricordarsi  che  le  disposizioni  del decreto legislativo n. 112 del
1998  sulle  situazioni  emergenziali  sono fatte espressamente salve
dall'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 343 del 2001.
  Nell'ambito del Servizio nazionale assume una posizione centrale il
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri, le cui competenze si desumono agevolmente dal disposto
di  cui  all'art.  5,  del decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
che ha novellato il quadro normativo dettato dalla legge n. 225/1992.
  Ed   infatti   il  Dipartimento  della  protezione  civile  espleta
un'attivita'  "tecnico-operativa", definendo, d'intesa con le regioni
e  sulla  base  dei  piani d'emergenza, gli interventi e la struttura
organizzativa necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi (commi 4
e   4-bis);   svolge  un'attivita'  di  proposta  nei  confronti  del
Presidente del Consiglio o del Ministro dell'interno da lui delegato,
relativamente   sia   ai   compiti   di   indirizzo,   promozione   e
coordinamento,  sia  alle funzioni operative inerenti ai programmi di
previsione   e  prevenzione  (comma  4-ter);  rivolge,  infine,  alle
"amministrazioni  centrali  e  periferiche dello Stato, alle regioni,
alle province, ai comuni, agli enti pubblici nazionali e territoriali
e  ad ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata" le
indicazioni   necessarie   al   raggiungimento   delle  finalita'  di
coordinamento operativo in materia di protezione civile (comma 5).
  Ai   sensi   dell'art.  108,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo  n.  112/1998,  alle  regioni  spetta,  sulla  base degli
indirizzi  nazionali,  la  competenza  in  ordine  alle  attivita' di
predisposizione   dei   programmi   di   previsione,  prevenzione  ed
attuazione  degli interventi urgenti in caso di calamita' e di quelli
necessari  a  garantire  il  ritorno alle normali condizioni di vita,
unitamente  alla  formulazione degli indirizzi per la predisposizione
dei piani provinciali di emergenza.
  In  capo  alle  province,  ex  art.  108,  comma 1, lettera b), del
medesimo  decreto  legislativo n. 112/1998, e' posta la competenza in
ordine  alla  predisposizione  dei  piani  provinciali  di emergenza,
nonche'  all'attuazione  delle  attivita' di previsione e prevenzione
previste  dai  relativi piani regionali, oltre che la vigilanza sulla
predisposizione  dei  servizi  urgenti,  anche  di natura tecnica, da
parte delle strutture provinciali di protezione civile.
  Per   i   comuni,   infine,  persiste  l'attribuzione,  nell'ambito
territoriale  di  competenza  ed in quello intercomunale, di funzioni
analoghe a quelle conferite alle amministrazioni provinciali, nonche'
l'ulteriore  compito  afferente  all'attivazione  dei  primi soccorsi
necessari  a fronteggiare l'emergenza (art. 108, comma 1, lettera c),
decreto legislativo n. 112/1998).
  In  tale  contesto,  che  presenta indubbi profili di complessita',
certamente   ancor   piu'  rilevanti  e  meritevoli  di  approfondita
riflessione  alla  stregua  della sopravvenuta valenza costituzionale
assegnata  dalla legge costituzionale n. 3/2001 alla disciplina della
materia  della  protezione  civile, appare indispensabile una lettura
sistematica  di  ciascuna disposizione normativa in coordinamento con
tutte le ulteriori norme che disciplinano la medesima materia.
  A tal fine deve farsi applicazione anche dei principi racchiusi nel
vigente  art.  118  della  Costituzione che attribuisce le competenze
amministrative  ai  comuni,  consentendo  il  conferimento  agli enti
territoriali  di  maggiore dimensioni soltanto di quelle funzioni che
richiedono   l'esercizio   unitario,   sulla  base  dei  principi  di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
2. Livelli di responsabilita' e gestione delle emergenze.
  Al  fine di identificare correttamente le sfere di attribuzioni che
fanno  capo  ai  predetti  soggetti,  e'  utile partire da un dato di
fatto:   al  momento  del  verificarsi  dell'evento  calamitoso  puo'
risultare   oggettivamente   impossibile   valutarne   immediatamente
l'intensita'  e  l'estensione ai fini della riconduzione dello stesso
ad  una  delle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), dell'art.
2,  della  legge  n. 225/1992 e della identificazione delle possibili
successive   determinazioni  da  adottare.  In  tale  situazione,  e'
indispensabile poter individuare con certezza, fin dall'inizio, quali
siano  i  soggetti  pubblici  deputati,  per  legge,  a  fronteggiare
l'emergenza  e  a conseguirne il superamento, anche tenuto conto che,
per  effetto  dell'art.  5,  comma 4, della legge n. 401/2001, rimane
fermo quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 225/1992 in materia
di competenza del prefetto.
  Dalla  sicura vigenza sia dell'art. 14 della legge n. 225/1992, che
delle  disposizioni  recate  dall'art. 108 del decreto legislativo n.
112/1998,  richiamato  esplicitamente  dal  comma 6 dell'art. 5 della
piu'  volte citata legge n. 401/2001, consegue che, ferma restando la
piu'   generale   azione  di  coordinamento  del  Dipartimento  della
protezione civile, le competenze prefettizie di cui all'art. 14 della
legge n. 225/1992 debbono continuare a "convivere", in un contesto di
unicita'   di  obiettivi  da  perseguire  in  termini  di  prevalente
interesse  pubblico,  con  il sistema di attribuzioni di cui all'art.
108  del  decreto  legislativo  n. 112/1998, si' da realizzare quella
fondamentale  integrazione  ed  implementazione  di  risorse  che  il
legislatore,  anche  costituzionale,  ha  ritenuto  indispensabile in
materia di protezione civile.
  Quindi,  in concreto, una volta verificatosi l'evento, il prefetto,
coerentemente  con  quanto  pianificato in sede locale dai competenti
enti  territoriali, assicurera', agli stessi, il concorso dello Stato
e   delle  relative  strutture  periferiche  per  l'attuazione  degli
interventi  urgenti  di  protezione  civile, attivando quindi tutti i
mezzi  ed  i poteri di competenza statale, e cosi' realizzando quella
insostituibile  funzione  di  "cerniera"  con  le  ulteriori  risorse
facenti capo agli altri enti pubblici.
  D'altronde  in  sede  di  interpretazione  di  una  norma giuridica
rimasta  immutata nel tempo, malgrado sia variato il quadro normativo
di riferimento, se ne deve ricercare il significato il piu' possibile
coerente  con  le  disposizioni  risultanti  dal  complesso normativo
globale  in cui la norma da interpretare si trova collocata, facendo,
a  tal  fine,  ricorso alla cosiddetta interpretazione "evolutiva", e
cio'  anche tenuto conto del fatto che talune specifiche proposizioni
recate  dall'art.  14 della legge n. 225/1992 debbono necessariamente
essere   lette   in  senso  conforme  alle  leggi  successive,  anche
costituzionali,   al   fine  di  evitare,  appunto,  l'insorgenza  di
significati di dubbia legittimita' costituzionale.
  Nello  specifico,  i  richiami contenuti nel predetto art. 14 della
legge  n.  225/1992  sia  al  "piano"  prefettizio  per  fronteggiare
l'emergenza  sul  territorio  provinciale  ed alla conseguente azione
attuativa,  sia  alla "direzione unitaria dei servizi di emergenza da
attivare  a  livello provinciale" al verificarsi di "uno degli eventi
calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2" della
stessa  legge,  impongono  una  serie  di riflessioni che non possono
prescindere ne' dal dato oggettivo della collocazione della norma che
assicura  vigenza  al predetto art. 14, ne' dalla comune accezione di
"protezione  civile"  quale  concorso coordinato di piu' componenti e
strutture  operative  a  livello  centrale,  regionale, provinciale e
comunale, per quanto di rispettiva competenza, volto ad assicurare la
previsione,  la  prevenzione,  la  pianificazione,  il soccorso ed il
superamento dell'emergenza.
  Sotto  il  primo  aspetto,  va  sottolineato che l'art. 5, comma 4,
della  legge  n.  401/2001,  richiama  il  citato  art. 14 per quanto
riguarda  l'attivita'  "tecnico-operativa"  in  occasione  dei "primi
interventi"  da  effettuarsi a cura del Dipartimento della protezione
civile  in  concorso  con  le  regioni  e da queste in raccordo con i
prefetti  e con i comitati di protezione civile: cio' testimonia come
il  legislatore  non  abbia  inteso  affatto  sancire  situazioni  di
sovraordinazione di un'autorita' su un'altra, bensi' si sia orientato
nel  senso di garantire un coinvolgimento pieno delle risorse statali
e  locali,  in  una  chiave  di evidente ottimizzazione delle risorse
stesse  nell'ambito  delle  finalita'  di  protezione  civile  e  nel
rispetto, in particolare, di quanto pianificato a livello regionale.
  Il  richiamo,  poi,  alla  vigenza  dell'art.  14  della  legge  n.
225/1992,  disposto  dall'art.  5,  comma 4, della legge n. 401/2001,
deve ritenersi assolutamente pieno ed esente da incisioni, in sede di
esercizio  delle  competenze  degli  enti  pubblici territoriali, per
quanto  concerne il ruolo che il prefetto riveste, ai sensi del comma
3   del   detto   articolo,  nella  eventuale  fase  successiva  alla
dichiarazione dello stato di emergenza, in cui, fatte salve eventuali
diverse determinazioni che dovessero essere assunte dal Consiglio dei
Ministri  in  sede  di  dichiarazione  dello  stato  di emergenza, e'
soltanto  tale  Autorita'  che  puo'  derogare,  quale  delegato  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri, al regime ordinario stabilito
dal  vigente  ordinamento  giuridico. In altre parole, sulla base del
citato  disposto  normativo, il prefetto, anteriormente alla adozione
delle  ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2, della legge
n. 225/1992, derogatorie della normativa vigente, e' l'unico soggetto
deputato  ad  assumere iniziative di carattere straordinario, appunto
in quanto rappresentante in loco dello Stato e quindi legittimato, in
via esclusiva, a derogare all'ordinamento giuridico vigente.
  In  merito, si deve puntualizzare che, in via generale, la predetta
potesta'   derogatoria,  per  i  profili  di  eccezionalita'  che  la
caratterizzano,  non  puo' che inerire a scelte e valutazioni proprie
del  Governo,  tenuto  conto  del  chiaro disposto dell'art. 95 della
Costituzione che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri
la  responsabilita'  della  direzione  della  politica  generale  del
Governo, assicurando quella fondamentale unita' di indirizzo politico
ed  amministrativo  che  sarebbe evidentemente suscettibile di essere
compromessa  dall'eventuale  esercizio  del potere "extra ordinem" da
parte  di  altro ente pubblico, tenuto anche conto di quanto previsto
dal novellato art. 120, secondo comma, della Costituzione.
  Per  quanto  precede,  in  presenza  di  un  contesto  emergenziale
particolarmente  qualificato  perche'  riconosciuto  sulla base di un
provvedimento adottato ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma
1  della  legge  n.  225/1992,  e'  soltanto  il prefetto che in sede
locale,  quale rappresentante del Governo, e' legittimato ad assumere
tali  iniziative straordinarie, in attesa, ovviamente, dell'eventuale
diverso,  straordinario,  assetto  di  competenze  che dovesse essere
delineato  dalle  successive ordinanze di protezione civile di cui al
comma 2 dello stesso articolo.
  Sotto il secondo profilo, attinente al significato della protezione
civile,   e'  appena  il  caso  di  rilevare  che  la  qui  sostenuta
impostazione  interpretativa  del  contesto  normativo di riferimento
risulta in linea con le necessita' derivanti dai possibili scenari di
rischio,  che  richiedono  di  poter contare su un sistema centrale e
periferico  di  protezione  civile  integrato,  in  grado  di fornire
risposte adeguate in termini di assoluta tempestivita'.
3.   Le  fasi  di  programmazione  e  pianificazione  -  Compiti  del
Dipartimento della protezione civile e degli enti territoriali.
  Dovendo  interpretarsi,  quindi,  il  citato art. 14 della legge n.
225/1992  alla  luce  dei  principi  che  impongono  il  sostanziale,
reciproco,   rispetto   delle   competenze  degli  enti  territoriali
istituzionalmente  deputati a costituire centri di responsabilita' di
protezione  civile, non puo' che auspicarsi la adozione di modelli di
intervento  riferiti  alla  situazione  emergenziale;  ed  invero, la
specificita'  delle  esigenze  relative  alla  protezione  civile  ha
indotto  il legislatore ad introdurre una disciplina delle competenze
basata   sul   principio   collaborativo.   In   merito   si  segnala
l'ineludibile   esigenza   di  collaborazione  con  e  tra  gli  enti
territoriali,  nelle  forme  dei "raccordi" (di cui alla legge n. 401
del  2001),  delle  "intese" (previste nel decreto legislativo n. 112
del  1998)  e,  anche, degli "accordi" (ex art. 15 della legge n. 241
del 1990). Cio' infatti puo' essere estremamente utile per realizzare
un  sistema  integrato  di  protezione  civile,  in  grado di fornire
risposte  tempestive  alle  necessita'  emergenziale  e  di garantire
risorse adeguate, evitando nel contempo il rischio di sovrapposizioni
funzionali.   Del   resto,   l'art.   5,   comma  4,  del  menzionato
decreto-legge  n.  343/2001,  nel richiamare l'art. 14 della legge n.
225/1992,   dispone   che  l'attivita'  tecnico-operativa,  volta  ad
assicurare  i  primi  interventi, deve essere effettuata dagli organi
statali  in  concorso  con  le  regioni e da queste in raccordo con i
prefetti e con i comitati provinciali di protezione civile.
  In  particolare, il Dipartimento della protezione civile si e' gia'
fatto promotore presso alcune regioni, e continuera' in tale percorso
con  tutti  gli  altri  enti  territoriali,  della  sottoscrizione di
appositi    protocolli    d'intesa    finalizzati    a   disciplinare
preventivamente  i rapporti tra i soggetti deputati ad assolvere agli
incombenti  propri  di  protezione  civile, dovendosi ritenere che la
previa  individuazione  di  modelli  di  intervento  pianificati alla
stregua  delle  peculiarita'  ricorrenti  in sede locale consente una
piu'  proficua  risposta  alle  conseguenze  prodotte dall'emergenza,
chiarendo  di volta in volta la tipologia e lo spessore di intervento
dei  singoli  centri  di responsabilita' in un contesto coordinato di
positiva collaborazione.
  Dalle  superiori  considerazioni  discende,  in  via generale, che,
verificatosi l'evento suscettibile di apprezzamento nell'ambito delle
competenze  di  protezione  civile,  dovra' darsi attuazione a quanto
pianificato,  alla  stregua  delle previsioni di cui all'art. 108 del
decreto legislativo n. 112/1998, a livello locale dagli enti pubblici
territoriali per quanto di rispettiva competenza, con il concorso, se
necessario,  dell'esercizio  di poteri prefettizi, come detto, volti,
in  particolare,  all'attivazione  delle risorse statali presenti sul
territorio.
  E'   ovvio   che   la   diversita'  dei  contenuti  della  predetta
pianificazione, strettamente correlata alle specificita' territoriali
e  definita  nell'alveo  dell'autonomia propria delle regioni e degli
enti locali sulla base anche delle risorse concretamente disponibili,
rende non praticabile, in punto di diritto, una "imposizione esterna"
di   ruoli   e   di  attribuzioni  ai  soggetti  pubblici  e  privati
istituzionalmente   coinvolti   dall'evento   nell'assunzione   delle
responsabilita' e delle iniziative di competenza, posto che cio' deve
trovare  puntuale  indicazione  in  quanto,  appunto, programmato dai
predetti  enti territoriali. Per garantire, inoltre, un funzionamento
ottimale   alla   descritta   ripartizione  delle  competenze  e  per
salvaguardare  un  proficuo  coordinamento  a livello statale, appare
indispensabile  ed  auspicabile  una  diffusa  conoscenza  di  quanto
elaborato a livello locale e, soprattutto, delle intese raggiunte con
e tra i diversi enti territoriali.
  Pertanto,  dovendosi  addivenire  prontamente  al conseguimento del
superiore  obiettivo  della  completa  conoscenza  di quanto espresso
dalle   autonomie   degli   enti  territoriali  nell'esercizio  della
competenza   di   pianificazione   e  programmazione  in  materia  di
protezione  civile,  e'  di  somma  importanza  che  gli  enti stessi
provvedano,   con   la  sollecitudine  del  caso  ad  assicurarne  la
necessaria diffusione sia al Dipartimento della protezione civile che
a  tutte le altre autorita' aventi competenza nella materia medesima;
sara'   invece   cura   del   Dipartimento   fornire  ogni  ulteriore
suggerimento  ed  indicazione,  nonche'  proposte  di protocolli e di
accordi,  per  realizzare un quadro dispositivo armonico e coordinato
di  riferimento  che  tenga  conto  delle  esperienze  gia' acquisite
rispetto alle varie tipologie di emergenza.
  Il Dipartimento della protezione civile provvedera' poi, per quanto
di  competenza,  rispetto a taluni, specifici, quesiti che sono stati
rivolti   da  varie  regioni,  province,  comuni  e  da  vari  uffici
territoriali  di  Governo, in ordine alla identificazione di ruoli ed
attribuzioni  in  ambito emergenziale, e cio' con riferimento anche a
determinate,  particolari,  realta'  normative ed amministrative gia'
presenti  in  specifici  contesti territoriali, a fornire prontamente
adeguata  risposta  non  mancando,  ovviamente,  di assicurare quella
circolarita'  dell'informazione  che  assume  importanza fondamentale
nell'ambito della protezione civile.
    Roma, 30 settembre 2002
                                  Il capo del Dipartimento: Bertolaso