IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visti  gli  articoli  16,  17 e 18 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 152
del 30 giugno 1988;
  Vista  la  motivata richiesta della regione Lazio di autorizzazione
alla  concessione  di  deroga per il parametro Fluoro per i comuni di
Anguillara Sabazia e Cerveteri;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in
data 16 luglio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  La  deroga  ai  requisiti  di qualita' delle acque destinate al
consumo  umano  che puo' essere disposta dalla regione Lazio ai sensi
degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio  1988,  n.  236,  per  il  parametro  Fluoro  per  i comuni di
Anguillara   e   Cerveteri,  non  puo'  superare  il  valore  massimo
ammissibile (VMA) di 4 mg/l.
  2.  La  deroga  di cui al comma 1 puo' essere disposta per il minor
tempo  possibile  e  comunque  non  oltre  il 31 dicembre 2002 per il
comune  di Anguillara Sabazia, e non oltre il 25 dicembre 2003 per il
comune di Cer-veteri.