IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988; Vista la motivata richiesta della regione Lazio di autorizzazione alla concessione di deroga per il parametro Fluoro per i comuni di Anguillara Sabazia e Cerveteri; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 16 luglio 2002; Decreta: Art. 1. 1. La deroga ai requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano che puo' essere disposta dalla regione Lazio ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per il parametro Fluoro per i comuni di Anguillara e Cerveteri, non puo' superare il valore massimo ammissibile (VMA) di 4 mg/l. 2. La deroga di cui al comma 1 puo' essere disposta per il minor tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2002 per il comune di Anguillara Sabazia, e non oltre il 25 dicembre 2003 per il comune di Cer-veteri.