IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
210,   secondo   cui   i   sistemi  italiani  di  regolamento  titoli
stabiliscono  il  momento  in  cui un ordine di trasferimento, di cui
all'art.  1, comma 1, lettera m), n. 2, del citato decreto e' immesso
in  un  sistema nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca
d'Italia e dalla Consob;
  Considerato  che  la determinazione del momento in cui un ordine di
trasferimento e' immesso in un sistema e' funzionale all'applicazione
delle norme del decreto volte a ridurre il rischio sistemico;
  Considerato  che e' necessario assicurare la coerenza delle diverse
fasi del processo di trasferimento tra i vari sistemi;
  Considerato  che, gia' sulla base dell'allegato al suddetto decreto
che  elenca  i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di
cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2, sono ricompresi sistemi di
regolamento  sia  su  base  netta  sia  su  base  lorda  e  sistemi a
controparte centrale;
  D'intesa  con  la  Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(Consob);
                              Dispone:
  1.  I  sistemi italiani per l'esecuzione di ordini di trasferimento
di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2, del decreto legislativo
12  aprile  2001,  n.  210, fissano, dandone adeguata pubblicita', il
momento di immissione di tali ordini nel sistema con modalita' che ne
assicurino   l'esatta   e   oggettiva  determinazione,  nel  rispetto
dell'esigenza  di  contenere  i rischi di regolamento e di assicurare
l'unitarieta'  e  la  coerenza  delle  diverse  fasi  del processo di
esecuzione degli ordini.
  2.  In  particolare, il meccanismo di determinazione del momento di
immissione deve garantire che quest'ultimo non preceda:
    a)  nei  sistemi di regolamento su base netta e su base lorda, il
momento   in  cui,  secondo  le  regole  del  sistema  accettate  dai
partecipanti,  gli ordini di trasferimento, consistenti in istruzioni
relative   a   operazioni  compensate  o  singole  gia'  riscontrate,
vincolino  irrevocabilmente  i  partecipanti  al  sistema a regolare,
senza  possibilita'  di  sollevare  eccezioni  derivanti dai rapporti
sottostanti  che  pregiudichino  la  vincolativita'  dell'ordine  nel
sistema;
    b) nei  sistemi  a  controparte  centrale,  il  momento in cui la
controparte  centrale  assume in proprio la posizione contrattuale da
regolare.
  3. Per  gli  ordini  di  trasferimento  non derivanti da operazioni
concluse  sui  mercati  regolamentati,  il  momento di immissione nei
sistemi  di  regolamento non puo' precedere quello relativo ad ordini
di  trasferimento  derivanti  da  operazioni, aventi medesima data di
regolamento,  concluse  sugli stessi strumenti finanziari sui mercati
regolamentati  e  comunque  non puo' essere anteriore al terzo giorno
precedente la data di regolamento.
    Roma, 30 settembre 2002
                                                Il Governatore: Fazio