IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  15  marzo  1997,  n.  59, e successive modifiche,
recanti  "delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle  regioni  ed  agli  enti  locali  per  la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
  Visto in particolare l'art. 7 della legge n. 59 del 1997;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modifiche, recante "conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo 1
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  in  particolare  l'art.  7  del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
  Visto  l'art. 92, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  il quale dispone che gli uffici periferici del Dipartimento dei
servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed incorporati
nelle strutture operative regionali competenti in materia;
  Visto  l'art.  92,  comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, il quale dispone il riordino del Magistrato delle
acque  di  Venezia  e la definizione delle sue funzioni in materia di
salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
  Visto  l'art.  54,  comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31
marzo  1998, n. 112, in base al quale sono mantenute allo Stato anche
le funzioni relative alla salvaguardia della laguna di Venezia, della
zona  lagunare  e  al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei
limiti  e con le modalita' di cui alle leggi speciali vigenti nonche'
alla legge 3 marzo 1963, n. 366;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 14
dicembre  2000,  n.  446,  recante l'individuazione delle modalita' e
delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art.
7, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
agosto  2001, recante delega al Ministro per la funzione pubblica per
il  coordinamento  delle  attivita' inerenti l'attuazione del decreto
legislativo n. 112 del 1998;
  Visto  l'accordo  del  24  maggio  2001,  sancito  nella Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
agosto   2001,   supplemento  ordinario  n.  205,  come  integrato  e
modificato   dall'accordo   dell'11   luglio   2002   della  medesima
Conferenza;
  Considerati  i  risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti
in  sede  tecnica  tra  Governo,  regioni  ed  enti  locali in merito
all'individuazione  delle  risorse da trasferire e alla necessita' di
apportare  alcune  modifiche alle tabelle allegate all'accordo del 24
maggio 2001 in relazione ad errori materiali rilevati;
  Acquisito,  in  data  4  aprile  2002,  il  parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  unificata, ai sensi dell'art. 8 del
decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato,
citta' e autonomie locali;
  Sentita  l'Unione  italiana  delle  camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Acquisito,  in  data  31  maggio  2002, il parere della Commissione
parlamentare   consultiva  in  ordine  all'attuazione  della  riforma
amministrativa,  istituita  ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Sentiti  il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  della  funzione
pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Ambito operativo
  1.  Gli uffici compartimentali, le sezioni staccate e l'officina di
Stra'  del  Servizio  idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del
Dipartimento  per  i  servizi  tecnici nazionali individuati ai sensi
dell'art.  23  del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
1991, n. 85, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica  5  aprile  1993,  n.  106,  con  esclusione della sezione
dell'Ufficio  compartimentale  di  Venezia  deputata  al monitoraggio
della  laguna, sono trasferiti, il 1 ottobre 2002, ai sensi del comma
4  dell'art. 92 del decreto-legge n. 112/1998, alle regioni presso le
quali  hanno  sede  per  essere incorporati nelle strutture operative
regionali  competenti  in materia per l'esercizio delle funzioni gia'
svolte  nell'ambito  del  predetto Servizio ai sensi dell'art. 22 del
citato  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n.
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