IL DIRIGENTE
             Dell'ufficio autorizzazioni alla produzione
            - revoche - import export - sistema d'allerta
             della direzione generale della valutazione
               dei medicinali e della farmacovigilanza
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto
legislativo  18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29,
commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  8  marzo  2000,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  61 del 14 marzo 2000,
concernente   modalita'   di  trasmissione  da  parte  delle  aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Viste  le  autocertificazioni, con i relativi supporti informatici,
trasmesse  dalle  aziende  farmaceutiche  in ottemperanza al suddetto
decreto dirigenziale 8 marzo 2000;
  Visti  i  DD.DD. n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale   n.   168   del   20  luglio  2000,  n.
800.5/S.L.488-99/D1  del  12 aprile  2001  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  99  del 30 aprile 2001 e n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17
maggio  2002,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  129  alla
Gazzetta   Ufficiale  n.  116  del  4  giugno  2002,  concernenti  la
sospensione  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  - ai
sensi  dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n.  178,  e  successive  integrazioni  e  modificazioni  -  di alcune
specialita'  medicinali,  tra  le  quali  quella indicata nella parte
dispositiva del presente decreto;
  Vista  la  domanda,  pervenuta il 21 agosto 2002, della ditta Valda
Laboratori  Farmaceutici  S.p.a.  titolare  della specialita', che ha
chiesto    la    revoca    della    sospensione   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra
indicati,  limitatamente  alla  specialita' medicinale indicata nella
parte dispositiva del presente decreto;
  Constatato  che  per la specialita' medicinale indicata nella parte
dispositiva     del     presente    decreto,    l'azienda    titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  ha  provveduto al
pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  esplicitate nelle premesse, sono revocati con
decorrenza  immediata  -  limitatamente  alla  specialita' medicinale
sottoindicata  -  i  DD.DD. n. 800.5/L488-99/D1 del 7 luglio 2000, n.
800.5/S.L.488-99/D1  del  12 aprile 2001 e n. 800.5/S.L.488-99/D3 del
17 maggio  2002,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma 2-bis, del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178:
    EUTIMIL
    "20 mg compresse" 12 compresse - A.I.C. n. 027964 016;
    "2  mg/ml  sospensione  orale"  1  flacone  da 150 ml - A.I.C. n.
027964 028;
    "20 mg compresse" 28 compresse - A.I.C. n. 027964 030;
    "20  mg  compresse  rivestite"  50  compresse rivestite A.I.C. n.
027964 042.
  Ditta Valda Laboratori Farmaceutici S.p.a.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  notificato  in via amministrativa alla ditta
interessata.
    Roma, 1 ottobre 2002
                                                Il dirigente: Guarino