IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi
non  utilizzate  in  tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61,  che  prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese
da  parte  degli  enti,  al fine di verificare lo stato di attuazione
degli  interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  n.  1499/FPC  del 7 luglio 1988, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 102 del 12 luglio
1988,  con  la  quale,  all'art.  1,  e' stata assegnata al comune di
Agnone  la  somma  di Euro 516.456,90 (L. 1.000.000.000) per le opere
urgenti  finalizzate  alla  rimozione  del pericolo incombente per la
pubblica incolumita';
  Vista  la  nota  del comune di Agnone n. 5504 datata 24 aprile 2002
dalla  quale, per la realizzazione degli interventi finanziati con la
suddetta  ordinanza, risulta una spesa complessiva di Euro 502.006,24
(L.  972.019.613)  e  quindi  una  economia  di  Euro  14.450,66  (L.
27.980.387) a valere sul finanziamento medesimo;
  Considerato  che  la  suddetta economia risulta tuttora disponibile
sul  capitolo  n. 961 del centro di responsabilita' amministrativa n.
13  dello  stato  di  previsione  della  Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre
1991,  con  la  quale,  all'art.  1,  e' stata assegnata alla regione
Liguria la somma di Euro 2.324.056,05 (L. 4.500.000.000);
  Visto il decreto n. 768 del 2 ottobre 1992, recante la ripartizione
dei  fondi  gia'  stanziati  in  favore  della regione Liguria con la
suddetta  ordinanza,  con  il  quale,  all'art.  1, e' stata disposta
l'assegnazione  di  Euro 154.937,07  (L.  300.000.000)  al  comune di
Castellaro   in   provincia  di  Imperia  e  di  Euro  14.977,25  (L.
29.000.000) al comune di Sassello in provincia di Savona;
  Vista la nota n. 1654 del 23 maggio 2002, con la quale il comune di
Castellaro  ha attestato una economia di Euro 2.892,01 (L. 5.599.705)
a valere sul citato finanziamento;
  Vista la nota n. 3385 del 12 giugno 2002, con la quale il comune di
Sassello  ha attestato una economia di Euro 1.388,54 (L. 2.688.580) a
valere sul citato finanziamento;
  Considerato  che le suddette economie risultano tuttora disponibili
sul  capitolo  969 del centro di responsabilita' amministrativa n. 13
dello   stato  di  previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  n.  1433  del  12  aprile  1988, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 93 del 21 aprile
1988, con la quale, all'art. 1, sono state assegnate le somme di Euro
774.685,35  (L. 1.500.000.000)  al  comune  di  Lozzo  di  Cadore  in
provincia  di  Belluno, di Euro 258.228,45 (L. 500.000.000) al comune
di  Campolattaro  in  provincia  di Benevento, di Euro 258.228,45 (L.
500.000.000) al comune di Cautano in provincia di Benevento e di Euro
258.228,45  (L. 500.000.000)  al  comune  di Campoli Monte Taburno in
provincia di Benevento;
  Vista  la  nota n. 773 del 19 febbraio 2002, con la quale il comune
di  Lozzo  di  Cadore  ha  attestato  una economia di Euro 346,48 (L.
670.885) a valere sul citato finanziamento;
  Vista  la  nota n. 1047 del 7 marzo 2002, con la quale il comune di
Campolattaro   ha  attestato  una  economia  di  Euro  18.707,49  (L.
36.222.760) a valere sul citato finanziamento;
  Vista  la nota n. 1302 del 20 marzo 2002, con la quale il comune di
Cautano  ha  attestato  una  economia di Euro 700,33 (L. 1.356.035) a
valere sul citato finanziamento;
  Vista  la nota n. 1290 del 4 aprile 2002, con la quale il comune di
Campoli  Monte  Taburno  ha attestato una economia di Euro 828,32 (L.
1.603.845) a valere sul citato finanziamento;
  Considerato  che le suddette economie risultano tuttora disponibili
sul  capitolo  961 del centro di responsabilita' amministrativa n. 13
dello   stato  di  previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  n.  988/FPC  del 20 maggio 1987, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 125 del 1 giugno
1987,  con  la  quale,  all'art.  1,  e' stata assegnata al comune di
Tropea  in  provincia  di  Vibo  Valentia la somma di Euro 309.874,14
(L. 600.000.000)  per  gli interventi diretti ad eliminare situazioni
di rischio connesse con le condizioni del suolo;
  Vista  la  nota  del comune di Tropea n. 118 datata 22 gennaio 2002
dalla  quale, per la realizzazione degli interventi finanziati con la
suddetta  ordinanza, risulta una spesa complessiva di Euro 192.161,66
(L.  372.076.850)  e  quindi  una  economia  di  Euro 117.712,48  (L.
227.923.150) a valere sul finanziamento medesimo;
  Considerato  che  la suddetta economia risulta tutt'ora disponibile
sul  capitolo  961 del centro di responsabilita' amministrativa n. 13
dello   stato  di  previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri;
  Visto  il  decreto n. 629 del 25 giugno 1992, recante interventi di
somma  urgenza  conseguenti  agli eventi sismici del 5 maggio 1990 in
Basilicata,  con  il quale e' stato disposto un finanziamento di Euro
107.423,04  (L. 208.000.000)  a  favore  del  comune  di Calvello, di
Euro 180.759,91  (L.  350.000.000)  a  favore  del comune di Bella in
provincia di Potenza e di Euro 10.329,14 (L. 20.000.000) a favore del
comune  di  Vaglio  Basilicata  in  provincia  di  Potenza,  per  gli
interventi di somma urgenza eseguiti a seguito del sisma del 5 maggio
1990 in Basilicata;
  Vista  la  nota  del  comune di Calvello n. 3515/X datata 16 maggio
2002  dalla  quale,  per la realizzazione degli interventi finanziati
con  il  suddetto  decreto,  risulta  una  spesa  complessiva di Euro
51.960,46  (L. 100.609.474)  e  quindi una economia di Euro 55.462,57
(L. 107.390.520) a valere sul finanziamento medesimo;
  Vista la nota n. 5679 del 18 giugno 2002, con la quale il comune di
Bella  ha  comunicato  di non avere eseguito gli interventi di cui al
suddetto  finanziamento,  per  cui  la  somma  di Euro 180.759,91 (L.
350.000.000) risulta del tutto inutilizzata;
  Vista  la nota n. 3329/X del 22 agosto 2002, con la quale il comune
di  Vaglio Basilicata ha comunicato che la somma di Euro 4.866,06 (L.
9.422.000) puo' essere considerata economia di bilancio;
  Considerato  che le suddette economie risultano tuttora disponibili
sul  capitolo  971 del centro di responsabilita' amministrativa n. 13
dello   stato  di  previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri;
  Visto  il  decreto n. 476 di rep. del 12 aprile 1991, con il quale,
all'art.  1,  e'  stata assegnata al comune di Capaci in provincia di
Palermo   la  somma  di  Euro  413.165,519  (L. 800.000.000)  per  la
prosecuzione  degli  interventi  diretti  ad  eliminare situazioni di
rischio connesse con le condizioni del suolo;
  Vista  la  nota  del comune di Capaci n. 8758 datata 29 luglio 2002
dalla  quale  risulta  una  somma residua derivante dall'economia del
suddetto finanziamento, pari a Euro 96.201,08 (L. 186.271.260);
  Considerato  che  la  suddetta economia risulta tuttora disponibile
sul  capitolo  961 del centro di responsabilita' amministrativa n. 13
dello   stato  di  previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  n.  1071/FPC del 23 luglio 1987, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 182 del 6 agosto
1987,  con  la  quale,  all'art.  1,  e' stato assegnato alla regione
Emilia-Romagna  un  contributo  speciale  di  Euro  1.007.090,95  (L.
1.950.000.000) da utilizzarsi per l'elaborazione del progetto ARIPAR;
  Vista  la nota n. AMB/PTC/02/10321 del 22 aprile 2002, con la quale
la  regione  Emilia-Romagna  ha  trasmesso la documentazione relativa
allo  stato di attuazione del citato programma ARIPAR, da cui risulta
una economia di bilancio di Euro 30.726,81 (L. 59.495.400);
  Considerato  che  la  suddetta economia risulta tuttora disponibile
sul  capitolo  974 del centro di responsabilita' amministrativa n. 13
dello   stato  di  previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per le motivazioni indicate in premessa, sono revocate le somme
di:
    a) Euro  14.450,66  assegnata al comune di Agnone con l'ordinanza
del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1499 del
7 luglio 1988;
    b) Euro  2.892,01  ed Euro 1.388,54, assegnate rispettivamente ai
comuni  di  Castellaro e Sassello con l'ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile n. 2183 del 4 dicembre 1991;
    c)  Euro  346,48,  Euro  18.707,49,  Euro  700,33  ed Euro 828,32
assegnate rispettivamente ai comuni di Lozzo di Cadore, Campolattaro,
Cautano  e Campoli Monte Taburno, con l'ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile n. 1433 del 12 aprile 1988;
    d)  Euro 117.712,48 assegnata al comune di Tropea con l'ordinanza
del  Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 988 del
20 maggio 1987;
    e)  Euro  55.462,57,  Euro  180.759,91 ed Euro 4.866,06 assegnate
rispettivamente  ai comuni di Calvello, Bella e Vaglio Basilicata con
il decreto n. 629 del 25 giugno 1992;
    f)  Euro  96.201,08  assegnata al comune di Capaci con il decreto
ministeriale n. 476 di rep. del 12 aprile 1991;
    g) Euro 30.726,81   assegnata  alla  regione  Emilia-Romagna  con
l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile
n. 1071 del 23 luglio 1987.
  2.  Le somme di cui al comma precedente saranno utilizzate ai sensi
dell'art.  8  del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 ottobre 2002

                                             Il Presidente
                                      del Consiglio dei Ministri
                                              Berlusconi