IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista   la   legge   22   dicembre   1957,   n.  1293,  concernente
l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10  dicembre 1975, n. 724, sull'importazione e la
commercializzazione    all'ingrosso    dei   tabacchi   lavorati,   e
modificazioni  alle  norme  sul  contrabbando  dei  tabacchi esteri e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7 marzo 1985, n. 76, che disciplina il sistema di
imposizione fiscale sui tabacchi lavorati e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  30  agosto 1993, n. 331, convertito nella
legge   29 ottobre   1993,   n.   427,   concernente,   tra  l'altro,
l'armonizzazione   delle  disposizioni  in  materia  di  imposte  sui
tabacchi  lavorati  con  quelle recate da direttive CEE, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  luglio 1998, n. 283, istitutivo
dell'Ente  tabacchi  italiani  al  quale  sono  state  trasferite  le
attivita'   produttive  e  commerciali,  gia'  riservate  o  comunque
attribuite  all'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato, che
riserva  allo  Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale
gia' affidate o conferite, alla amministrazione medesima;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n.
67,  con  il  quale  e'  stato  adottato il regolamento recante norme
concernenti  l'istituzione  ed  il  regime  dei depositi fiscali e la
circolazione,  nonche'  le  attivita'  di accertamento e di controllo
delle   imposte   riguardanti   i  tabacchi  lavorati,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
12 giugno  2002,  n.  109,  recante  regolamento  con  il quale si e'
provveduto  a  procrastinare,  per  l'Ente tabacchi italiani e per le
societa'  per  azioni  in  cui  l'Ente  si  e'  trasformato  ai sensi
dell'art.  1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283,
al  30 settembre  2002, il termine per l'esecuzione degli adempimenti
di cui al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;
  Visto l'art. 6, comma 2, del predetto decreto-legge 30 agosto 1993,
n.  331,  che  prevede  la  prestazione,  da  parte  del titolare del
deposito fiscale mittente, anche in solido con il trasportatore o con
il  destinatario,  di garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui
prodotti trasportati;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  13 gennaio 1994,
recante le modalita' per la prestazione della citata garanzia;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Considerato   che   l'Amministrazione  dei  monopoli,  prima  della
costituzione dell'Eti, non ha richiesto la prestazione della predetta
cauzione  alle  ditte  fornitrici  di  tabacchi lavorati con le quali
aveva  stipulato  apposito contratto per la distribuzione, atteso che
costituiva  garanzia  relativamente  all'accisa gravante sui prodotti
inviati per la distribuzione stessa la corrispondente quota fornitore
incassata  dall'amministrazione  per  i prodotti immessi al consumo e
che, in caso di irregolarita', veniva trattenuta, dal pagamento delle
quote fornitore medesime la dovuta accisa;
  Considerato,  altresi',  che  i predetti contratti di distribuzione
sono  stati  trasferiti,  per  effetto del citato decreto legislativo
9 luglio   1998,   n.   283,  all'Eti  e,  successivamente  alla  sua
costituzione, alla societa' Etinera, costituita ai sensi dell'art. 1,
comma 6 del decreto legislativo stesso;
  Atteso  che  alle predette societa' fino al 30 settembre 2002, data
di  cessazione  del regime transitorio di cui al decreto del Ministro
delle finanze 9 giugno 2000, n. 170, e successive modificazioni, sono
state  estese  le  procedure amministrative e contabili in precedenza
applicate dall'Amministrazione dei monopoli;
  Ritenuto  che,  in  relazione  a  tanto,  in  caso di irregolarita'
durante  il  trasporto  di tabacchi lavorati le citate societa' hanno
provveduto a trattenere dai pagamenti della quota fornitore spettante
alla relativa ditta fornitrice e versare l'accisa dovuta per la merce
risultante mancante durante il trasporto;
  Considerato che, a partire dal 1 ottobre 2002, cessando il predetto
regime  transitorio,  si  applicano  anche  ai  depositi  fiscali  di
tabacchi  lavorati  dell'Eti e dell'Etinera il regime generale di cui
al predetto art. 6 del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  Attesa la necessita' di determinare l'importo e le modalita' per la
prestazione   della  garanzia  prevista  dal  succitato  art.  6  del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  Considerata l'opportunita' di operare in analogia a quanto previsto
dal predetto decreto del Ministro delle finanze del 13 gennaio 1994;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  La  garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui tabacchi
lavorati  destinati al trasferimento in regime sospensivo nell'ambito
della Comunita' economica europea, prevista dall'art. 6, comma 2, del
decreto-legge   30 agosto   1993,  n.  331,  convertito  nella  legge
29 ottobre  1993,  n.  427, deve essere prestata nella misura del 10%
dell'imposta  nazionale  gravante  sui  prodotti  trasportati  o,  se
l'aliquota  e'  zero,  dell'imposta  vigente nel Paese comunitario di
destinazione.
  2.  La  cauzione puo' essere riferita anche al valore medio mensile
dei  tabacchi  lavorati  trasportati.  In  tal  caso  l'importo della
cauzione non puo' essere inferiore al 10% del valore delle spedizioni
effettuate  da  ciascun  deposito  fiscale  mittente;  spedizioni  di
tabacchi  lavorati eccedenti il valore della cauzione potranno essere
effettuate solo previa integrazione della cauzione stessa.
  3. La garanzia deve avere validita' in tutti gli Stati membri della
Comunita'  economica  europea  e deve essere fornita dal titolare del
deposito fiscale mittente, anche in solido con il trasportatore o con
il  destinatario, nei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno
1982,  n.  348, e successive modificazioni. Qualora la garanzia venga
prestata  a  mezzo  fidejussione  bancaria o polizza assicurativa, la
relativa  documentazione  deve  essere depositata presso la Direzione
generale dei Monopoli di Stato.
  Il presente decreto entra in vigore dal 1 ottobre 2002.
    Roma, 30 settembre 2002
                                          Il direttore generale: Tino