Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini  istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
    Visto il proprio parere - relativo alla richiesta di modifica del
disciplinare  di  produzione  dei vini della denominazione di origine
controllata  "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" avanzata dal
Consorzio  volontario  vini  DOC  "San  Colombano" - e la proposta di
disciplinare   recante   le  modifiche  apportate,  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 215 del 13 settembre 2002;
    Esaminata  nel  corso  della  riunione  del 19 settembre 2002, la
richiesta   di   allargamento  di  zona  di  produzione  inerente  un
territorio   di  natura  collinare  sito  in  provincia  di  Pavia  e
confinante con quella relativa ai vini di che trattasi;
    Verificato  che  la  richiesta  in  discorso e' conforme a quanto
stabilito, in materia di allargamento di zone di produzione di VQPRD,
sia  dalla normativa comunitaria (regolamento CE n. 1493/99, all. VI,
lettera  A,  commi  1 e 2) che nazionale (art. 10, legge n. 164/1992)
nonche'  dal  Comitato  medesimo con propria delibera del 12 dicembre
2001, ha espresso;
    Parere   favorevole   all'accoglimento  della  richiesta  di  che
trattasi  proponendo,  nel  testo  appresso  riportato,  il  disposto
dell'art.  3  (zona  di  produzione  delle  uve)  del disciplinare di
produzione  dei  vini  di che trattasi, modificata con l'integrazione
della delimitazione relativa all'area oggetto di allargamento.
    Art.  3  (Zona  di produzione delle uve). - Le uve destinate alla
produzione  dei  vini della denominazione di origine controllata "San
Colombano  al  Lambro"  o  "San  Colombano",  devono  essere prodotte
esclusivamente nella zona collinare che comprende parte dei territori
amministrativi dei comuni di: San Colombano al Lambro in provincia di
Milano,  Graffignana  e  Sant'Angelo  Lodigiano in provincia di Lodi,
Miradolo Terme e Inverno Monteleone in provincia di Pavia.
    Tale  zona  e'  cosi' delimitata: partendo dal km 16 della strada
provinciale  che  esce da San Colombano al Lambro, il limite prosegue
lungo  questa  in  direzione sud fino ad incrociare in prossimita' di
Mostiola  la  strada statale n. 234 Casalpusterlengo - Pavia al km 27
segue  la  strada  statale  verso ovest (Pavia) ed in prossimita' del
km 23.900  prosegue  per la strada che costeggia la strada statale in
direzione di Pavia, dopo i primi 400 metri, piega quindi verso nord e
poi  verso  nord-ovest  fino  a  raggiungere  il  centro  abitato  di
Miradolo,  lo  attraversa  e sempre in direzione nord-ovest, prosegue
per  la  strada  che  raggiunge  Monteleone,  attraversa  tale centro
abitato  e,  comprendendo  la  localita'  di Palazzola di Monteleone,
attraversa  tale  centro  abitato e, sul proseguimento, 150 m dopo il
centro  di  Invernino,  segue  la  strada  interpoderale  Perduta  in
direzione  est  e  poi  a  nord,  fino ad incrociare la strada che da
Monteleone  conduce  a  Graffignana;  continua  in  direzione  est su
quest'ultima  fino  ad  incrociare  in  prossimita'  della Cascina da
Zerbi,  la roggia Colombara; prosegue lungo questa verso sud-est fino
ad  incontrare  la  strada  Graffignana  - San Colombano al Lambro in
prossimita'  del km 37.500, prosegue lungo questa verso San Colombano
al  Lambro, attraversa il centro abitato per raggiungere in uscita il
km 16 della strada provinciale da dove e' iniziata la delimitazione.