IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la disciplina della
cooperazione  dell'Italia  con  i  Paesi  in  via  di  sviluppo e, in
particolare, l'art. 6, comma 4, concernente la concessione di crediti
di aiuto destinati, in particolare nei Paesi a piu' basso reddito, al
finanziamento di progetti e programmi di sviluppo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373  e,  in  particolare, l'art. 6, comma 4, che attribuisce a questo
Comitato  le funzioni svolte dal soppresso Comitato interministeriale
per  la cooperazione allo sviluppo (CICS) previste dagli articoli 3 e
7 della richiamata legge n. 49/1987;
  Preso  atto  della  risoluzione  del  Consiglio economico e sociale
(Ecosoc)  delle  Nazioni  Unite  n.  2000/34  del 28 luglio 2000, che
approva  il  rapporto  del  Comitato  per  le  politiche  di sviluppo
(sessione  3-7 aprile  2000)  comprensivo  della lista dei Paesi meno
avanzati (Pma);
  Tenuto  conto  della  raccomandazione  adottata  dal  Comitato  per
l'aiuto  allo sviluppo (Dac) dell'OCSE il 25 aprile 2001, che impegna
i  Paesi membri allo "slegamento" degli aiuti destinati ai Paesi meno
avanzati  (Pma),  secondo  specifiche  modalita',  a  decorrere dal 1
gennaio 2002;
  Tenuto  conto  delle  linee guida approvate dal citato Comitato per
l'aiuto  allo  sviluppo  concernenti le "Good procurement practices",
nonche'  della  raccomandazione  adottata  dallo  stesso Comitato nel
1996,  relativa  all'introduzione  di  clausole  anticorruzione nelle
procedure di gara;
  Vista  la  delibera  31 luglio  2001, n. 134, adottata dal Comitato
direzionale  per  la  cooperazione  allo sviluppo, operante presso il
Ministero degli affari esteri;
  Vista  la  nota  del  Ministro  degli  affari  esteri  n.  7204 del
31 maggio  2002,  con  la  quale e' stata trasmessa - alla luce della
predetta  raccomandazione  dell'OCSE - la relativa proposta attuativa
concernente  l'aiuto  pubblico  allo  sviluppo, oggetto di successivi
approfondimenti  da  parte  dei competenti uffici dei Ministeri degli
affari esteri e dell'economia e delle finanze;

                             Prende atto
della  raccomandazione  richiamata in premessa, adottata dal Comitato
per  l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE il 25 aprile 2001 in ordine allo
"slegamento"   dell'aiuto  pubblico  allo  sviluppo  nei  Paesi  meno
avanzati;

                             Da' mandato
al  Ministro  degli affari esteri, in linea con quanto indicato nella
citata  raccomandazione  dell'OCSE,  di valutare, per ciascuno dei 49
Paesi  meno  avanzati  indicati nell'allegata tabella che costituisce
parte   integrante   della   presente   delibera,   l'entita'   dello
"slegamento"  della  quota  dei  crediti  di  aiuto  da  destinare al
finanziamento  dei  costi  locali  ed  agli  acquisti in Paesi terzi,
quando il credito di aiuto venga concesso a favore del Governo di uno
di tali Paesi meno avanzati.
    Roma, 2 agosto 2002
                                     Il Presidente delegato: Tremonti