IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

    Visto  l'art.  20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi
in   materia   di   ristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento
tecnologico  del  patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze   sanitarie   assistenziali  per  anziani  e  soggetti  non
autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;
    Visto  l'art.  4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
modificata  dall'art.  63  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, che
dispone  che  questo Comitato su proposta del Ministro della sanita',
possa  riservare  una quota delle assegnazioni dell'art. 20, legge n.
67/1988  agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai
policlinici   universitari   a   diretta   gestione,   agli  ospedali
classificati,   agli   istituti   zoo-profilattici   sperimentali  ed
all'Istituto superiore di sanita';
    Visto  l'art.  83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che  ha  elevato  il  fondo  di  cui al citato art. 20 della legge n.
67/1988  da  30.000 a 34.000 miliardi di lire per la prosecuzione del
programma nazionale di investimenti in sanita';
    Visto  l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 2000,
n.  254,  che determina nel limite complessivo di euro 929.622.418,36
(1.800  miliardi  di  lire)  l'ammontare dei fondi di cui all'art. 20
della  richiamata  legge n. 67/1988, utilizzabili in ciascuna regione
per    interventi    relativi    alle   strutture   per   l'attivita'
libero-professionale;
    Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' dell'8 giugno 2001
(Gazzetta  Ufficiale  n. 243 del 18 ottobre 2001) che, a valere sulla
predetta  somma di euro 929.622.418,36, ripartisce un importo di euro
826.143.140,92   (L. 1.599.636.179.465)   fra   le   regioni  per  la
realizzazione delle strutture per l'attivita' libero-professionale;
    Vista  la  proposta  del Ministero della salute in data 19 luglio
2002  relativa  al programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie
residue pari a euro 1.239.684.455,44 (L. 2.400.363.820.535);
    Considerato  che  il  programma  presentato  dal  Ministero della
salute,  anche  sulla  base delle indicazioni fornite dalle regioni e
provincie autonome, nel garantire al territorio sia una quota in base
a  parametri  capitari,  sia  una quota di riequilibrio, valorizza la
capacita'  di  spesa  regionale  incentivando il rapido ed efficiente
utilizzo delle risorse assegnate;
    Tenuto   conto   dell'opportunita'  di  portare  a  compimento  i
programmi  di  riqualificazione  degli  enti di cui al citato art. 4,
comma 15, della legge n. 412/1991;
    Visto  il  parere  espresso  dalla Conferenza Stato-Regioni nella
seduta del 1 agosto 2002;

                              Delibera:
    1.  A  valere  sull'importo  complessivo di euro 1.239.684.455,44
(L. 2.400.363.820.535) indicato in premessa:
      a) la  somma di euro 1.101.886.615,00 (L. 2.133.549.996.026) e'
ripartita tra le regioni e province autonome secondo quanto riportato
nell'allegata   tabella   che  fa  parte  integrante  della  presente
delibera;
      b) il     residuo     importo     di     euro    137.797.840,44
(L. 266.813.824.509)  viene  riservato  agli  enti di cui all'art. 4,
comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
    2.  Il  Ministero  della salute relazionera' annualmente a questo
Comitato   sull'attuazione  del  programma  complessivo  di  edilizia
sanitaria.
    L'unita'  di  verifica  degli investimenti pubblici provvedera' a
verificare,  previo  accordo  con  il  Ministero  della  salute,  gli
ostacoli  all'attuazione  degli  investimenti  nelle  aree di maggior
ritardo  del programma, segnalando a questo Comitato le situazioni di
blocco o di particolare rallentamento degli interventi.
      Roma, 2 agosto 2002
                                     Il presidente delegato: Tremonti