IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 117, del 21 maggio 1999, che istituisce presso
il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato il fondo
per  l'innovazione  tecnologica,  l'ammodernamento e il miglioramento
dei  livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni
a statuto ordinario;
  Vista  la circolare del 23 giugno 1999, n. 900354, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1999, applicativa dell'art. 8
della legge 11 maggio 1999, n. 140;
  Considerato  che  le  regioni  hanno  trasmesso  gli  elenchi delle
domande  di contributo pervenute entro la data del 21 agosto 1999 con
l'indicazione  dell'ammontare  delle spese agevolabili, per un totale
di lire 725.452.066.835;
  Visto  il decreto del 24 novembre 1999 del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  di  concerto con il Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione  con  il quale e' stato ripartito il
predetto fondo;
  Considerato  che  con nota del 13 febbraio 2001, prot. n. 587/22238
e'  stata  trasmessa la deliberazione n. 84 del 30 gennaio 2001 della
giunta   regionale   della   Liguria  che  modifica  l'importo  degli
investimenti agevolabili per i progetti presentati ai sensi dell'art.
8 della legge n. 140/1999 da L. 38.389.800.000 a L. 1.400.000.000 con
una riduzione di L. 36.989.800.000;
  Ritenuto  di  dover  modificare il predetto decreto del 24 novembre
1999  per  tener  conto della riduzione delle spese agevolabili per i
progetti  presentati ai sensi dell'art. 8 della legge n. 140/1999 per
un  importo  di  L. 36.989.800.000,  deliberato  dalla  giunta  della
regione  Liguria  per cui il totale delle spese agevolabili si riduce
da L. 725.452.066.835 a L. 688.462.266.835;
  Considerato che sono state impegnate le risorse di lire 10 miliardi
per  gli anni 1999 e 2000 e che rimangono da impegnare le risorse dal
2001 al 2018 per un totale di lire 180 miliardi;
  Tenuto  conto che dall'istruttoria delle regioni, gli importi delle
spese  previste  per  la realizzazione dei progetti agevolabili, sono
determinate come segue:

=====================================================================
          Piemonte....           |         L. 56.144.000.000
=====================================================================
Lombardia....                    |                 "  165.746.200.800
Veneto....                       |                 "  162.521.800.000
Liguria....                      |                   "  1.400.000.000
Emilia e Romagna                 |                  "  49.052.980.300
Toscana....                      |                  "  84.895.940.105
Marche....                       |                  "  39.470.716.000
Umbria....                       |                   "  6.197.000.000
Lazio....                        |                   "  1.171.268.800
Abruzzo....                      |                 "  106.734.260.830
Molise....                       |                   "  2.396.000.000
Campania....                     |                   "  9.993.100.000
Basilicata....                   |                   "  2.739.000.000

  Considerato   che   per   agevolare   tutti  i  predetti  progetti,
comportanti  una  spesa  totale di lire 688.462.266.835, occorrerebbe
una  disponibilita' finanziaria per un totale di lire 433.731.228.106
ottenuta  per  gli anni dal 2001 al 2018 quale 3,5% annuo della spesa
agevolabile;
  Tenuto  conto  che  il  fondo  previsto  dall'art. 8 della legge 11
maggio 1999, n. 140, ammonta per gli anni dal 2001 al 2018 a lire 180
miliardi  pari  al  41,5%  dell'importo  di  L.  433.731.228.106,  il
contributo erogabile per le predette regioni e' il seguente:
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  risorse, per il periodo dal 2001 al 2018, di euro 92.962.241,84
(lire   180   miliardi)  del  fondo  per  l'innovazione  tecnologica,
l'ammodernamento  ed  il miglioramento dei livelli di sicurezza degli
impianti a fune di cui all'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140,
ripartiti  tra  le  regioni a statuto ordinario con il decreto del 24
novembre  1999  sono  modificate,  per  gli  importi  qui  di seguito
indicati:

=====================================================================
           Piemonte....           |        Euro 7.576.422,66
=====================================================================
Lombardia....                     |                   " 22.380.148,44
Veneto....                        |                   " 21.948.385,32
Liguria....                       |                      " 188.508,78
Emilia e Romagna                  |                    " 6.624.080,28
Toscana....                       |                   " 11.465.340,12
Marche....                        |                    " 5.329.832,04
Umbria....                        |                      " 836.139,60
Lazio....                         |                      " 158.035,86
Abruzzo....                       |                   " 14.414.316,30
Molise....                        |                      " 322.783,56
Campania....                      |                    " 1.348.984,44
Basilicata....                    |                      " 369.264,60

  Le   regioni   provvedono  a  concedere  le  risorse  assegnate  in
conformita'  alle  disposizioni  previste  dall'art. 8 della legge 11
maggio 1999, n. 140.