Art. 1. Al fine di ottimizzare l'immissione delle patate comuni da consumo sul mercato in funzione dell'effettiva domanda e per un opportuno sostegno dei prezzi sono concessi aiuti al magazzinaggio privato delle patate comuni da consumo a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art. 3. Le associazioni dei produttori riconosciute, richiedenti tale aiuto debbono sottoscrivere ed inoltrare le istanze al MIPAF tramite le unioni nazionali di appartenenza, entro il 30 giugno 2003.