Art. 1.
    Al  fine  di  ottimizzare  l'immissione  delle  patate  comuni da
consumo  sul  mercato  in  funzione  dell'effettiva  domanda e per un
opportuno  sostegno  dei  prezzi sono concessi aiuti al magazzinaggio
privato  delle  patate  comuni  da  consumo  a  favore dei produttori
italiani  che  abbiano  sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al
successivo art. 3.
    Le  associazioni  dei  produttori  riconosciute, richiedenti tale
aiuto  debbono sottoscrivere ed inoltrare le istanze al MIPAF tramite
le unioni nazionali di appartenenza, entro il 30 giugno 2003.