IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2002, recante modalita' per la rivendicazione delle produzioni dei vini V.Q.P.R.D. per la campagna vendemmiale 2002-2003; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Parma" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini "Colli di Parma" in data 20 marzo 2000 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982 e successive modifiche; Visto, sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Langhirano (Parma) il 13 maggio 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Ritenuto necessario acquisire il parere degli organismi tecnici e del Comitato vitivinicolo della regione Emilia-Romagna in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'allegato VI, lettera a), commi 1 e 2, del regolamento CE 1493/99 e dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nel territorio del comune di Neviano degli Arduini, di parte del territorio dei comuni di Lesignano e Traversetolo, tutti in provincia di Parma, dei quali si chiede l'inclusione nella zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Parma" formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 182 del 5 agosto 2002; Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei vini a denominazione controllata "Colli di Parma" tesa ad ottenere correzioni al disposto dell'art. 6 della proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi, per quanto riguarda la descrizione delle caratteristiche per l'immissione al consumo della tipologia ""Colli di Parma Malvasia" tale da renderle compatibili con il disposto dell'art. 7; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto di dover accogliere le istanze degli interessati relative alla indicazione del sapore per quanto riguarda la descrizione delle caratteristiche per l'immissione al consumo della tipologia ""Colli di Parma Malvasia"; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma"; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2002.