IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre
1992,  che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo
di  taluni  regimi  di  aiuto comunitari e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto   il   regolamento   (CE)   n.  2419/2001  della  Commissione
dell'11 dicembre 2001 che fissa modalita' di applicazione del sistema
integrato  di  gestione  e  di  controllo  di  taluni regimi di aiuto
comunitari   e   istituito  dal  regolamento  (CEE)  n.  3508/92  del
Consiglio;
  Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio
1995  che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la
procedura  di  liquidazione  dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e
successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre
1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli
ortofrutticoli,   modificato   da  ultimo  dal  regolamento  (CE)  n.
2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre
1996,  che  istituisce  un  regime  di  aiuto ai produttori di taluni
agrumi,  modificato  da  ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del
Consiglio del 4 dicembre 2000;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1092/2001  della  Commissione del
30 maggio  2001,  recante  modalita'  di applicazione del regolamento
(CE)  n.  2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai
produttori  di  taluni  agrumi,  modificato  dal  regolamento (CE) n.
350/2002 della Commissione;
  Visto  l'art.  4,  comma  3  della  legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente  "Disposizioni  per  l'adempimento  di obblighi derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee", con il quale
si   dispone   che   l'applicazione   nel  territorio  nazionale  dei
regolamenti  emanati dalla Comunita' europea si attua con decreto del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  per il settore di
competenza;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 maggio 1999, n. 165, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  137  del
14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e
l'istituzione  dell'Agenzia  per le erogazioni in agricoltura a norma
dell'art.  11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  modificato  ed
integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  10 agosto  2001  concernente
"Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 2202/96
del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto
ai  produttori  di taluni agrumi, e del regolamento (CE) n. 1092/2001
della Commissione che reca modalita' di applicazione";
  Considerata  la  necessita' di conformare le disposizioni attuative
nazionali   alle   modifiche   intervenute   nella   regolamentazione
comunitaria,  relativa  all'erogazione  degli aiuti ai produttori che
consegnano  agrumi  alla trasformazione, anche ai fini dei prescritti
controlli;
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato  e  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e Bolzano
espresso nella seduta del 20 giugno 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria
di  settore,  fino  all'adozione  da  parte  delle regioni e province
autonome  di  specifici atti, il presente decreto individua procedure
attuative  del  regolamento  (CE)  n.  1092/2001  della  Commissione,
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del
Consiglio,  che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni
agrumi, con riguardo ai seguenti aspetti:
    a) regime  di  aiuto  alle  organizzazioni  dei  produttori,  che
consegnano  arance, limoni, mandarini, clementine, pompelmi, pomeli e
satsuma  di  origine  comunitaria,  al  fine  di  ottenere  succhi  o
segmenti, di cui all'art. 1 del regolamento (CE) 2202/96;
    b) contratti  stipulati  tra  le  organizzazioni  dei produttori,
riconosciute  e  prericonosciute  ai  sensi  del  regolamento (CE) n.
2200/96, e i trasformatori;
    c) adempimenti delle parti contraenti;
    d) sistema di controlli e relative risultanze.