IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001 che fissa modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000; Visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000; Visto il regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione del 30 maggio 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, modificato dal regolamento (CE) n. 350/2002 della Commissione; Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee", con il quale si dispone che l'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si attua con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali per il settore di competenza; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; Visto il decreto del Ministro 10 agosto 2001 concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, e del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione che reca modalita' di applicazione"; Considerata la necessita' di conformare le disposizioni attuative nazionali alle modifiche intervenute nella regolamentazione comunitaria, relativa all'erogazione degli aiuti ai produttori che consegnano agrumi alla trasformazione, anche ai fini dei prescritti controlli; Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 20 giugno 2002; Decreta: Art. 1. Finalita' 1. Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria di settore, fino all'adozione da parte delle regioni e province autonome di specifici atti, il presente decreto individua procedure attuative del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, con riguardo ai seguenti aspetti: a) regime di aiuto alle organizzazioni dei produttori, che consegnano arance, limoni, mandarini, clementine, pompelmi, pomeli e satsuma di origine comunitaria, al fine di ottenere succhi o segmenti, di cui all'art. 1 del regolamento (CE) 2202/96; b) contratti stipulati tra le organizzazioni dei produttori, riconosciute e prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, e i trasformatori; c) adempimenti delle parti contraenti; d) sistema di controlli e relative risultanze.