IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,   ora  Ministero  delle  attivita'  produttive,  la
competenza  in  materia  di  adempimenti tecnici, amministrativi e di
controllo  per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle  attivita'
produttive;
  Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per
la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata
legge n. 488/1992;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della  predetta  legge  n. 488/1992, che prevede, in particolare, una
rilevante   partecipazione  delle  regioni  nella  programmazione  ed
assegnazione   delle   risorse  finanziarie  e  nel  procedimento  di
formazione delle graduatorie;
  Visto,  in  particolare,  che,  secondo  le condizioni ed i termini
indicati  nelle  predette  direttive, ciascuna regione puo' formulare
proprie  proposte  relative  a  settori  di attivita' o aree ritenuti
prioritari,  ai  fini  della  formazione di una graduatoria regionale
speciale, nonche' specifiche priorita', con riferimento a particolari
aree  del  territorio,  specifici settori merceologici e tipologie di
investimento,  sia  in  relazione  alla  graduatoria  ordinaria che a
quella  speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo
all'indicatore di cui al punto 5.c5.4 delle predette direttive;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 17 luglio 2002 con il quale e'
stato  definito  il  piano  programmatico  di  riparto  delle risorse
finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
per  il bando del "settore industria" del 2002 ed e' stato fissato al
6 settembre  2002  il termine ultimo per l'indicazione da parte delle
dette  regioni e province autonome delle proprie proposte concernenti
la  formazione  delle  graduatorie speciali e le relative risorse, le
specifiche  priorita'  e i relativi punteggi, secondo quanto previsto
dalle citate direttive, con riferimento al suddetto bando;
  Viste le proposte avanzate dalle regioni e province autonome;
  Considerato  che  l'art.  1-bis  del citato decreto ministeriale n.
527/1995  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  prevede  che il
Ministero   delle  attivita'  produttive  promuova  un  piu'  stretto
raccordo  con  le  amministrazioni  regionali interessate per l'esame
degli   interessi  pubblici  coinvolti  e,  in  particolare,  per  la
valutazione  delle proposte regionali, tramite ricorso agli strumenti
procedimentali  di  coordinamento  di cui agli articoli 14 e 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Considerato  che  l'art.  6-bis  del  medesimo decreto ministeriale
prevede  che  il  Ministro  delle  attivita'  produttive, valutata la
compatibilita'  delle  proposte  avanzate  dalle  singole  regioni  e
province  autonome con lo sviluppo di tutte le aree interessate oltre
che  con  le  disposizioni  del  medesimo decreto, le approvi ai fini
della formazione delle graduatorie;
  Viste le determinazioni concordate tra il Ministero delle attivita'
produttive  e  le  richiamate  regioni  e province autonome nel corso
della  riunione  del 26 settembre 2002, convocata ai sensi del citato
art. 1-bis per le valutazioni di cui al citato art. 6-bis;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 6 novembre 2001 concernente la
fissazione  del  termine  iniziale per la presentazione delle domande
del richiamato bando del "settore industria" per l'anno 2002;
  Considerato  che  il richiamato decreto prevede che alla fissazione
del  termine  finale per il medesimo bando si provveda con successivo
decreto  in  modo  che  non  trascorrano  meno di trenta giorni dalla
pubblicazione  del  presente  decreto  di approvazione delle proposte
regionali;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Sono  approvate  le  proposte  formulate  dalle  regioni e dalle
province   autonome   di  Trento  e  Bolzano  ai  sensi  del  decreto
ministeriale   3 luglio   2000,  concernente  il  testo  unico  delle
direttive  per  la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita'  produttive  nelle  aree  depresse  ai sensi della predetta
legge n. 488/1992, in merito alle domande presentate per il bando del
2002  e  riferite  alle  predette  regioni e province autonome per le
attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e
di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua
calda;  tali  proposte,  concernenti  la formazione delle graduatorie
speciali  e  le  risorse finanziarie alle stesse destinate nonche' le
priorita'  regionali  ed  i  relativi punteggi utili per l'indicatore
regionale  di  cui  al  punto  5.c5.4  del detto testo unico, sia con
riferimento  alle  graduatorie regionali ordinarie che speciali, sono
riportate, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 al presente decreto.
  2. Per  le regioni e le province autonome che non hanno proposto la
graduatoria  speciale,  viene  formata  la sola graduatoria regionale
ordinaria.  Per  le  regioni  e  le  province  autonome che non hanno
avanzato  alcuna  proposta  di  priorita'  con  i  relativi  punteggi
finalizzata  all'indicatore  di  cui  al comma 1, quest'ultimo assume
valore  pari  a  zero  per  tutte  le iniziative della corrispondente
graduatoria,   ordinaria   o   speciale,   della   regione  medesima.
Analogamente  assumono  valore  pari  a zero le singole priorita' non
espresse.
  3.  Il  termine finale di presentazione delle domande per l'accesso
alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2002
del  "settore  industria" di cui al precedente comma 1, e' fissato al
trentesimo  giorno  successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  4. Il  presente  decreto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 8 ottobre 2002
                                                 Il Ministro: Marzano