IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  25  maggio  1970, n. 364, istitutiva del Fondo di
solidarieta' nazionale, e successive modifiche e integrazioni;
  Visto  l'art. 3, comma 2, lettera c), della legge 14 febbraio 1992,
n.  185, che prevede, tra l'altro, la determinazione dei parametri di
ricostituzione  dei  capitoli di conduzione, con decreto del Ministro
delle politiche agricoli e forestali, sentite le regioni, le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le  organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  Visto  il  proprio  decreto  31  dicembre  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  21 gennaio  1994,  n. 16, con il quale sono
stati  determinati  i  parametri  massimi  per ettero-coltura, per la
ricostituzione  dei  capitali  di  conduzione perduti per effetto dei
danni a carico delle produzioni agricole;
  Sentite  le  regioni,  le  province  autonome  e  le organizzazioni
professionali  agricole  in  merito  all'aggiornamento  dei parametri
vigenti;
  Viste le conclusioni a cui e' pervenuto l'apposito gruppo di lavoro
istituito con lettera del 25 aprile 2002;
  Visto  il  parere  in  data  18 settembre 2002 del Comitato tecnico
permanente di coordinamento in materia di agricoltura;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  I  parametri  massimi di ricostituzione dei capitali di conduzione,
compreso  il lavoro del coltivatore, che non trovano reintegrazione e
compenso  per  effetto della perdita della produzione, sono stabiliti
per ettaro-coltura nella seguente misura e sono applicabili a partire
dalle avversita' del 2002.

           ----> vedere tabella a pag. 9 della G.U. <----

    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 15 ottobre 2002
                                            Il Ministro: Alemanno