IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali
modifiche,  nel  campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori
delle compagnie portuali;
  Visto  l'art.  2,  comma 1, lettera a), e comma 4 del decreto-legge
3 maggio  2001,  n.  158,  convertito, con modificazioni, nella legge
2 luglio 2001, n. 248;
  Visto  il  decreto a 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte
dei Conti il 1 agosto 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 5
settembre  2001, il quale - all'art. 8 - e' stata disposta, in favore
dei lavoratori portuali transitati nelle societa' di cui all'art. 21,
comma   1,  lettera  b)  della  legge  28 gennaio  1994,  n.  84,  la
concessione,  nel limite di 40 miliardi di lire, per il periodo dal 1
agosto   1999   alla   data   di  individuazione  dell'impresa  o  di
costituzione  dell'Agenzia  di  cui ai commi 2 e 5 dell'art. 17 della
citata  legge  n.  84  e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, di
un'indennita'  pari  al trattamento massimo di integrazione salariale
straordinaria,   previsto  dalle  vigenti  disposizioni,  nonche'  la
relativa  contribuzione  figurativa  e  gli  assegni  per  il  nucleo
familiare;
  Vista  la  nota del 14 maggio 2002, con la quale il Ministero delle
infrastrutture   e   dei   trasporti,   direzione   generale  per  le
infrastrutture   della   navigazione   marittima   ed   interna,   ha
rappresentato  che  la  copertura  di  40  miliardi  di  lire, pari a
20.658.275,97   euro,   prevista   dal  citato  art.  8  del  decreto
interministeriale  del 6 giugno 2001, n. 30012, risulta insufficiente
alla  completa  attuazione  del  provvedimento in questione, e con la
quale  e'  stata  formulata  una  previsione  di rifinanziamento pari
7.073.910,15 euro, corrispondenti a lire 13.697.000.000;
  Vista  la  nota  del  17 maggio  2002 con la quale il Ministero del
lavoro   e   delle  politiche  sociali  -  direzione  generale  degli
ammortizzatori   sociali  e  degli  incentivi  all'occupazione  -  ha
rappresentato  la  suddetta problematica all'I.N.P.S., invitando, nel
contempo  l'Istituto,  a  confermare o rettificare quanto esposto dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Viste le note del 24 maggio 2002 e del 31 maggio 2002, con le quali
l'I.N.P.S.,   ha   confermato  l'insufficienza  della  disponibilita'
finanziaria,  pari a 40 miliardi di lire, stanziata dal citato art. 8
del   decreto   n.  30012  del  6 giugno  2001  e  l'esigenza  di  un
rifinanziamento  pari  a  7.073.910,15  euro,  corrispondenti  a lire
13.697.000.000;
  Ritenuta  pertanto  la necessita' di rifinanziare il trattamento di
cui al sopra richiamato art. 8 del decreto interministeriale n. 30012
del 6 giugno 2001, per 7.073.910,15 euro, pari a lire 13.697.000.000,
al  fine  di  poter  dare  effettiva attuazione a quanto previsto dal
predetto provvedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni in premessa esplicitate, il limite di spesa di
40  miliardi  di lire, corrispondenti a 20.658.275,97 euro, stabilito
dall'art.  8  del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
n.  30012  del  6  giugno  2001, registrato alla Corte dei conti il 1
agosto  2001  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale il 5 settembre
2001,  per la concessione, comunque non oltre il 31 dicembre 2001, di
un'indennita'  pari  al trattamento massimo di integrazione salariale
straordinaria,  in  favore  dei  lavoratori portuali transitati nelle
societa'  di  cui  all'art.  21,  comma  1,  lettera  b)  della legge
28 gennaio  1994,  n. 84, e' incrementato a complessivi 27.732.186,12
euro, corrispondenti a lire 53.697.000.019.