IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali
modifiche,  nel  campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori
delle compagnie portuali;
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio 2001, n. 158, convertito, senza
modificazioni dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;
  Visto l'art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, con il
quale  e'  stata  concessa,  non  oltre  il  31  dicembre  2001,  una
indennita'  pari  al  trattamento  massimo  di integrazione salariale
straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nei confronti dei
lavoratori  portuali  transitati  nelle  societa' di cui all'art. 21,
comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  Visto  il  protocollo  d'intesa  in data 7 novembre 2001, presso il
Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali, Direzione generale
della  tutela  delle  condizioni  di  lavoro,  in  cui le parti hanno
convenuto,  nell'attesa  di  definire  le  problematiche  relative ai
lavoratori  del  settore  portuale,  sulla necessita' di continuare a
riconoscere  ai predetti lavoratori, l'indennita' pari al trattamento
massimo  di  integrazione salariale straordinaria, di cui al predetto
art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001;
  Visto  l'art.  52,  comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nella   parte   in   cui  prevede,  in  attesa  della  riforma  degli
ammortizzatori  sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che
nel   caso   di   programmi   finalizzati   alla  gestione  di  crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale  anche  in deroga alla
normativa vigente in materia;
  Vista   la   nota   del   15   aprile  2002,  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, nella quale, oltre alla necessita' di
portare  a  compimento  la  riforma  del settore del lavoro portuale,
viene   evidenziata   l'esigenza   di   un  ulteriore  intervento  di
sussidiazione,  volto  a coprire il mancato avviamento dei lavoratori
in questione dal gennaio 2002;
  Vista  la  successiva  nota  del  24 maggio  2002,  con la quale il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, ha formulato una
previsione  relativa  all'onere finanziario necessario per la proroga
del  trattamento  in  questione per l'anno 2002, stimando il predetto
onere  in Euro 12.380.936,00, pari a L. 23.972.835.074 e ha richiesto
all'I.N.P.S.  di  verificare  e  confermare  tale  previsione dandone
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  Vista  la  nota  del  31 maggio  2002,  con  la quale l'I.N.P.S. ha
confermato  le  previsioni  di  costo  complessivo  per  l'anno 2002,
indicate  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti con la
citata nota del 24 maggio 2002;
  Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n.
448/2001,   di   concedere,   anche   per  l'anno  2002,  la  proroga
dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale
straordinaria,  gia'  disposta  dall'art.  8 del decreto n. 30012 del
6 giugno  2001,  in  favore  dei lavoratori portuali transitati nelle
societa'  di  cui  all'art.  21,  comma  1, lettera b) della legge 28
gennaio 1994, n. 84;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 52,
comma  46,  della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448, ai lavoratori
portuali  transitati  nelle  societa'  di  cui  all'art. 21, comma 1,
lettera  b)  della  legge  28  gennaio  1994, n. 84, e' concessa, nel
limite di Euro 12.380.936,00, pari a L. 23.972.835.074, dal 1 gennaio
2002  alla  data  di  individuazione  dell'impresa  o di costituzione
dell'Agenzia  di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 17 della predetta legge
n.  84/1994,  come  sostituito  dalla legge 30 giugno 2000, n. 186 e,
comunque  non  oltre  il 31 dicembre 2002, la proroga dell'indennita'
pari  al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria,
previsto  dalle  vigenti  disposizioni, gia' disposto dall'art. 8 del
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione ecomica, n. 30012 del 6 giugno 2001 e pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   il  5  settembre  2001,  nonche'  la  relativa
contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare.
  L'erogazione della surrichiamata indennita', da parte dell'I.N.P.S.
e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle
giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati,
predisposti da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione.