IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista la richiesta del sindaco di Palermo, in data 8 aprile 2002;
  Considerato  che  le  condizioni  di  traffico e di mobilita' nella
citta'  di  Palermo  hanno determinato il superamento delle soglie di
attenzione dei parametri identificativi dell'inquinamento atmosferico
stabiliti  dalla  normativa  vigente  e  che  la  crisi  del fenomeno
circolatorio comporta ormai conseguenze insostenibili anche sul piano
del governo urbano e dei rapporti sociali;
  Considerato   che   il  livello  di  rischio  dell'incolumita'  dei
cittadini durante gli spostamenti giornalieri nella citta' di Palermo
ha   raggiunto   valori  preoccupanti  data  l'elevata  frequenza  di
incidenti stradali e che la congestione del traffico veicolare genera
nei  cittadini gravi disturbi alla salute psichico-fisica dovuti allo
stress ed all'inquinamento acustico e atmosferico;
  Considerata  la  gravita'  della situazione di emergenza abitativa,
ripetutamente  evidenziata dal Prefetto di Palermo anche in relazione
alla  possibile  compromissione della sicurezza pubblica, che risulta
interessare  un  consistente  numero  di nuclei familiari, unitamente
alla  notevole diffusione del fenomeno di abusivismo edilizio che sta
compromettendo  l'efficienza  dei  servizi,  lo  sviluppo urbanistico
della  citta'  e  che,  conseguentemente,  produce  gravi  pregiudizi
all'ordinario svolgimento della vita associata;
  Considerato,  altresi',  che  il pregiudizio ambientale evidenziato
dal  comune  di  Palermo  non  solo  persistera' nel tempo, ma sara',
presumibilmente, suscettibile di ulteriore incremento;
  Ritenuto  quindi che le situazioni sopra evidenziate realizzano una
condizione  di  pericolo  per  persone  e  cose,  sicche' ricorrono i
presupposti  previsti  dalla  normativa  vigente per la dichiarazione
dello  stato  di  emergenza,  anche  sulla base di quanto statuito in
materia  dalla  giurisprudenza  amministrativa  (Consiglio di Stato -
Sez. IV, decisione n. 2361/2000);
  Tenuto  conto  che  le  misure  e  gli  interventi attuabili in via
ordinaria  non  consentono  di fronteggiare l'emergenza, per cui tale
situazione  di  pericolo  deve essere fronteggiata con mezzi e poteri
straordinari;
  Ritenuto   necessario   procedere   con  la  massima  sollecitudine
all'eliminazione  dello  stato  di  pericolo  ambientale  in atto sul
territorio della citta' di Palermo;
  Acquisita  l'intesa  del  Presidente della regione siciliana che ha
richiamato   le   motivazioni   contenute  nel  parere  espresso  dal
Dipartimento   regionale   ai  trasporti,  evidenziando  elementi  di
particolare criticita' per quanto concerne la qualita' dell'aria e la
congestione del traffico in specifiche fasce orarie ed in determinati
ambiti urbani;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 18 ottobre 2002;
                              Decreta:
  Ai  sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge
24  febbraio 1992, n. 225, e' dichiarato fino al 31 dicembre 2003, lo
stato  di emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico
e della mobilita' nella citta' di Palermo.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 18 ottobre 2002

                                                Il Presidente
                                          del Consiglio dei Ministri
                                                  Berlusconi