IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza con la quale il sig. Coman Calin cittadino rumeno,
ha  chiesto il riconoscimento del titolo di "Doctor-Medic" conseguito
in  Romania,  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Acquisito   il   parere  della  Conferenza  dei  servizi,  prevista
dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14
del   decreto  legislativo  n.  319  del  1994,  nella  riunione  del
12 settembre 2002;
  Ritenuto che il titolo professionale di medico chirurgo in possesso
del   richiedente  soddisfa  i  requisiti  previsti  dalla  normativa
vigente;
  Considerato  che  l'esercizio  professionale  di medico chirurgo e'
subordinato   all'iscrizione   all'albo   dei   medici  chirurghi  ed
odontoiatri;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1. Il  titolo  di  "Doctor-Medic",  rilasciato in data 10 settembre
1992  dal  Ministero  dell'insegnamento e della scienza al sig. Coman
Calin,  cittadino rumeno, nato a Cluj-Napoca (Romania) l'11 settembre
1966,  e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante per l'esercizio in
Italia della professione di medico chirurgo.
  2. Il  dott.  Coman  Calin  e' autorizzato ad esercitare in Italia,
come  lavoratore  dipendente  o  autonomo,  la  professione di medico
chirurgo,  previa  iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri  territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte
dell'ordine  stesso  della  conoscenza  della lingua italiana e delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia.
  3. L'sercizio  professionale  in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validita' ed alle condizioni
previste dal permesso o carta di soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 ottobre 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola