IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Vista   la   legge   4   novembre   1965,  n.  1213,  e  successive
modificazioni, che istituisce il Fondo speciale per lo sviluppo ed il
potenziamento  delle  attivita'  cinematografiche  ed  in particolare
l'art.  45,  che  attribuisce  all'Autorita' competente in materia di
spettacolo  il compito di fissare con proprio decreto le modalita' ed
i   termini   di  presentazione  delle  domande  di  ammissione  alle
sovvenzioni da prelevare dal medesimo Fondo;
  Visto  l'art.  2 del decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali  16  ottobre  2001,  che ha confermato, per l'anno 2002, il
termine  di  presentazione delle domande di sovvenzione, a valere sul
Fondo  speciale  di  cui  all'art.  45 della citata legge n. 1213 del
1965,  al  31  ottobre dell'anno precedente a quello di realizzazione
delle   iniziative   e/o   manifestazioni   che   non   si   svolgano
esclusivamente nel secondo semestre dell'anno di riferimento;
  Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1998, con il quale il termine
di   presentazione  delle  domande  di  ammissione  alle  provvidenze
previste  a  favore,  tra  l'altro, delle attivita' di promozione del
cinema   all'estero,   e'  stato  fissato  al  31  ottobre  dell'anno
precedente  a  quello,  in  cui  e'  prevista  la realizzazione delle
manifestazioni;
  Ritenuto opportuno, in attesa della definizione per l'anno 2003 dei
criteri  e  modalita'  di  intervento  finanziario per l'attivita' di
promozione  cinematografica  in  Italia  e  all'estero,  ed  anche in
considerazione  dei  necessari  adempimenti di pubblicita', differire
dal  31  ottobre  al  31  dicembre  2002  il termine di cui ai citati
decreti ministeriali 16 ottobre 2001 e 9 marzo 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il termine di cui ai citati decreti ministeriali 16 ottobre 2001
e  9  marzo  1998,  concernente  la  presentazione  delle  domande di
ammissione  alle  sovvenzioni,  per l'anno 2003, per la realizzazione
delle  iniziative e manifestazioni che non si svolgano esclusivamente
nel  secondo  semestre  dell'anno di riferimento, e' differito dal 31
ottobre al 31 dicembre 2002.
    Roma, 16 ottobre 2002
                                                  Il Ministro: Urbani