IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;

                              Dispone:

1. Ambito di efficacia.
  1.1.  Il  presente  provvedimento  si  applica  nei  confronti  dei
soggetti  danneggiati  dagli  eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio  delle  province  di  Lucca  e Prato nel periodo tra il 27
settembre   ed  il  2  ottobre  1998  e  che  hanno  usufruito  della
sospensione  dei  termini  relativi ai versamenti diretti dei tributi
dal  27  settembre  1998  al  30  settembre  1999  per  effetto delle
ordinanze  del  Ministro  dell'interno  n.  2873  del 19 ottobre 1998
(Gazzetta  Ufficiale  n.  249  del  24  ottobre 1998), n. 2908 del 30
dicembre  1998  (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1999), n. 3064
del  6 luglio 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 6 luglio 2000) e n.
3098  del 14 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre
2000).
2. Ripresa dei versamenti diretti.
  2.1.  I  soggetti  di  cui  al  punto  1.1 devono versare l'importo
relativo  ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore
aggiunto  i  cui  termini sono scaduti nel periodo della sospensione,
nonche' l'imposta sul valore aggiunto dovuta in sede di dichiarazione
relativa  all'anno  1998,  ripartito  fino a un massimo di venti rate
trimestrali di pari importo a decorrere dal 16 dicembre 2002.
  2.2.  Con  le stesse modalita' e negli stessi termini devono essere
effettuati i versamenti del saldo IRPEF e delle relative addizionali,
dell'IRPEG, dell'IRAP nonche' delle imposte sostitutive dovuti per il
periodo  d'imposta 1998 sulla base delle dichiarazioni presentate per
tale  periodo  e  i  versamenti degli acconti d'imposta dovuti per il
periodo  d'imposta  1999 i cui termini di versamento sono scaduti nel
periodo della sospensione.
  2.3  Le  disposizioni  di cui al punto 2.2 si applicano anche per i
versamenti  delle  imposte  dovute,  e non corrisposte nel periodo di
sospensione,   sulla   base   delle   dichiarazioni   presentate  dai
contribuenti  con  periodi  di  imposta  non  coincidenti  con l'anno
solare.
3. Versamento di altri tributi.
  3.1.  I  versamenti  di  tributi diversi da quelli disciplinati nei
punti precedenti, i cui termini di pagamento sono scaduti nel periodo
di  sospensione,  devono  essere  effettuati  ripartendoli fino ad un
massimo  di  venti  rate  trimestrali  di  pari importo a partire dal
16 dicembre 2002.
4. Modalita' di versamento.
  4.1.  Per  i  versamenti  di  cui  ai  punti precedenti, i soggetti
interessati  devono utilizzare i modelli di pagamento stabiliti per i
singoli  tributi  e  le  relative  modalita'  di compilazione saranno
stabilite con successivo atto dell'Agenzia delle entrate.
  4.2.  La  ripresa  della riscossione dei versamenti sospesi avviene
senza aggravio di sanzioni e interessi.
5.  Modifiche  al  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate   dell'11  settembre  2002,  concernente  la  "Ripresa  della
riscossione  dei  versamenti tributari sospesi in seguito agli eventi
alluvionali che hanno colpito i comuni della Regione Liguria".
  5.1.  Al  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate
dell'11 settembre 2002, concernente la "Ripresa della riscossione dei
versamenti  tributari  sospesi in seguito agli eventi alluvionali che
hanno  colpito  i  comuni  della  regione  Liguria", pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 216 del 14 settembre 2002,
sono apportate le seguenti modifiche: a pag. 27, prima colonna, punto
3 - 3.1., 4o e 5o rigo, ove e' scritto: "di quindici rate trimestrali
....", leggasi: "... di venti rate trimestrali ..."; a pag. 27, prima
colonna,  "Motivazioni",  4o capoverso, 3o rigo, ove e' scritto: "...
di  quindici  rate  trimestrali  ...",  leggasi:  "...  di venti rate
trimestrali ...".
Motivazioni:
  L'ordinanza  n. 3098 del 14 dicembre 2000 del Ministro dell'interno
(Gazzetta  Ufficiale  n.  299 del 23 dicembre 2000) ha previsto dal 1
giugno  2002  il  recupero  dei  tributi dovuti e non corrisposti per
effetto  delle  sospensioni  di  cui  alle  ordinanze  n. 2873 del 19
ottobre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1998), n. 2908
del  30  dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1999) e
n.  3064  del  6  luglio 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 6 luglio
2000).
  In  esecuzione della citata ordinanza n. 3098, occorre stabilire le
modalita' per l'effettuazione dei versamenti diretti non eseguiti per
effetto delle sospensioni di che trattasi.
  Atteso  che  l'art.  3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
statuisce  che  le  disposizioni  tributarie  non  possono  prevedere
adempimenti  a  carico  dei  contribuenti la cui scadenza sia fissata
anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in
vigore  o  dell'adozione  dei  provvedimenti  di  attuazione  in esse
espressamente  previste,  si  e'  reso  necessario fissare il termine
della  prevista dilazione per il recupero dei tributi dal 16 dicembre
2002.
  La  riscossione  dei  tributi sospesi avviene mediante ripartizione
delle  somme  dovute  fino ad un massimo di venti rate trimestrali di
pari importo.
  Il   presente  provvedimento  si  applica  ai  soggetti  che  hanno
beneficiato  delle  sospensioni dei termini disposte con le ordinanze
del  Ministro  dell'interno  n.  2873  del  19 ottobre 1998 (Gazzetta
Ufficiale  n.  249 del 24 ottobre 1998), n. 2908 del 30 dicembre 1998
(Gazzetta  Ufficiale  n.  2 del 4 gennaio 1999), n. 3064 del 6 luglio
2002  (Gazzetta  Ufficiale n. 164 del 6 luglio 2000) e n. 3098 del 14
dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2000).
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
  Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art.
68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
  Decreto  del  Ministro  delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
  Legge  27  luglio 2000, n. 212, art. 9, comma 2, che attribuisce al
Ministro  delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, il potere di
sospendere   o   differire   con   proprio  decreto  il  termine  per
l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti interessati
da eventi eccezionali;
  Legge  27  luglio  2000,  n.  212,  art. 3, comma 2, secondo cui le
disposizioni  tributarie  non  possono prevedere adempimenti a carico
dei  contribuenti  la  cui  scadenza  sia  fissata  anteriormente  al
sessantesimo  giorno  dalla  data  della  loro  entrata  in  vigore o
dell'adozione  dei  provvedimenti di attuazione in esse espressamente
previste;
  Ordinanza  del  Ministro  dell'interno  n. 2873 del 19 ottobre 1998
(Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1998);
  Ordinanza  del  Ministro  dell'interno n. 2908 del 30 dicembre 1998
(Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1999);
  Ordinanza  del Ministro dell'interno n. 3064 e n. 3064 del 6 luglio
2002 (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 6 luglio 2000);
  Ordinanza  del  Ministro  dell'interno n. 3098 del 14 dicembre 2000
(Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2000).
  Decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  art.  23, che ha
trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e
delle finanze.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 18 ottobre 2002
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara