IL DIRETTORE
                            dell'Agenzia
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
  1. Istituzione di marche da bollo a tassa fissa.
    1.1. Sono istituite le marche da bollo a tassa fissa nei seguenti
valori:
      a) euro  0,77; euro 0,78; euro 2,46; euro 2,87; euro 3,10; euro
3,62;   euro   3,70,  aventi  le  caratteristiche  tecniche  indicate
nell'allegato 1 al presente provvedimento;
      b)  euro 4,65; euro 4,93; euro 5,16; euro 6,19; euro 6,20; euro
7,23;  euro  8,26;  euro  10,32;  euro  12,39;  euro 15,49, aventi le
caratteristiche   tecniche   indicate  nell'allegato  2  al  presente
provvedimento.
Motivazioni.
  Con  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia di spese di giustizia, il quale prevede
nei  relativi  allegati  1, 6, 7 ed 8, le tabelle con i nuovi importi
per i diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per
conto dello Stato.
  Inoltre,  il comma 11-bis dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  aggiunto  dalla  legge  10 maggio  2002,  n. 91, in sede di
conversione  del  decreto-legge  11 marzo  2002,  n.  28, prevede che
"Laddove  la  legislazione  vigente  prevede  il  pagamento  mediante
speciali  marche  per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie
giudiziarie  per  conto  dello  Stato,  il  pagamento  e'  effettuato
mediante marche da bollo ordinarie".
  Pertanto, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, il
presente  provvedimento  istituisce  le nuove marche da bollo secondo
gli  importi  stabiliti nelle tabelle 1, 6, 7 ed 8 allegate al citato
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 115 del 2002, aventi le
caratteristiche  tecniche  indicate  negli allegati 1 e 2 al presente
provvedimento.
Riferimenti normativi del presente provvedimento.
  Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 57; art. 62;
art.  66;  art.  67,  comma  1;  art.  68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4);
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
    regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
    decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
  Disciplina normativa di riferimento:
    decreto  del  Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115:
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia;
    legge  10 maggio 2002, n. 91: conversione, con modificazioni, del
decreto-legge  11 marzo  2002,  n.  28,  recante modifiche all'art. 9
della   legge  23 dicembre  1999,  n.  488,  relative  al  contributo
unificato  di  iscrizione  a  ruolo  dei procedimenti giurisdizionali
civili, penali e amministrativi, nonche' alla legge 24 marzo 2001, n.
89, in materia di equa riparazione.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 16 ottobre 2002
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara