IL MINISTRO DELLA DIFESA Visti la legge 31 maggio 1975, n. 191, e l'art. 4 della citata legge n. 958/1986; Visto l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, con il quale e' stato previsto che con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro della difesa indica i criteri per la individuazione degli arruolati che, in caso di esubero, possono essere dispensati dal servizio di leva; Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1998 con il quale sono stati approvati i criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneita' somatico-funzionale o psico-attitudinale; Ritenuto di adeguare i suddetti criteri alle attuali mutate esigenze delle Forze armate; Decreta: Sono approvati i seguenti criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneita' somatico-funzionale o psico-attitudinale ai fini dell'eventuale dispensa. Art. 1. La formazione dei contingenti o scaglioni di leva da incorporare avviene utilizzando i giovani idonei al servizio militare in possesso del miglior profilo psico-fisico-attitudinale.