IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visti  la  legge  31  maggio  1975, n. 191, e l'art. 4 della citata
legge n. 958/1986;
  Visto  l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
con  il  quale  e' stato previsto che con decreto da pubblicare nella
Gazzetta  Ufficiale, il Ministro della difesa indica i criteri per la
individuazione  degli  arruolati  che,  in  caso  di esubero, possono
essere dispensati dal servizio di leva;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14 ottobre 1998 con il quale sono
stati   approvati   i   criteri  concernenti  l'attribuzione  di  una
determinata  categoria  ai  giovani  in  possesso  di minor indice di
idoneita' somatico-funzionale o psico-attitudinale;
  Ritenuto  di  adeguare  i  suddetti  criteri  alle  attuali  mutate
esigenze delle Forze armate;
                              Decreta:
  Sono approvati i seguenti criteri concernenti l'attribuzione di una
determinata  categoria  ai  giovani  in  possesso  di minor indice di
idoneita'    somatico-funzionale   o   psico-attitudinale   ai   fini
dell'eventuale dispensa.
                               Art. 1.
  La  formazione  dei  contingenti o scaglioni di leva da incorporare
avviene utilizzando i giovani idonei al servizio militare in possesso
del miglior profilo psico-fisico-attitudinale.