IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista  la  legge  20  dicembre  2000,  n.  420, recante norme sulla
adesione  della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno
degli  esplosivi  plastici  ed  in fogli ai fini del rilevamento, con
annesso, fatta a Montreal il 1 marzo 1991;
  Rilevato  che  l'art.  4,  comma  3,  della legge medesima, prevede
l'emanazione  di apposito decreto da parte del Ministro dell'interno,
di  concerto  con il Ministro della difesa, al fine di determinare le
modalita'    necessarie    perche'   gli   esplosivi   plastici   non
contrassegnati  siano  distrutti,  o  resi  definitivamente  innocui,
ovvero  contrassegnati  entro  un  termine  non  superiore  a  quello
previsto dall'art. IV, paragrafi 2 e 3, della Convenzione stessa;
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere  all'attuazione  di quanto
riportato nel citato art. 4 della legge n. 420/2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intendono:
    a) per  "esplosivi"  gli esplosivi plastici ed in fogli, compresi
quelli  sotto  forma  di foglio duttile o elastico, individuati dalla
Convenzione di Montreal del 1 marzo 1991;
    b) per  "esplosivi  contrassegnati"  gli  esplosivi  di  cui alla
precedente  lettera  a)  cui e' stato aggiunto un "agente marcante" o
"contrassegno"  in  accordo con quanto stabilito nell'annesso tecnico
alla Convenzione di Montreal del 1 marzo 1991;
    c) per  "agente  marcante"  o  "contrassegno"  una delle sostanze
individuate  nell'annesso  tecnico alla Convenzione di Montreal del 1
marzo 1991, da aggiungere agli esplosivi plastici ed in fogli al fine
di renderli rilevabili;
    d) per "marcatura" l'aggiunta dell'agente marcante o contrassegno
alla   massa   dell'esplosivo,   in   accordo  con  quanto  stabilito
nell'annesso tecnico alla Convenzione di Montreal del 1 marzo 1991;
    e) per "dispositivi militari debitamente autorizzati", i congegni
esplosivi  impiegati  dalle  Forze  armate,  dalle Forze di polizia o
dagli altri Corpi armati dello Stato.