IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la  legge  1  aprile  1999,  n. 91, recante "Disposizioni in
materia  di  prelievi  e  di  trapianti  di  organi e di tessuti", in
seguito  individuata  come "legge", con particolare riguardo all'art.
14,  comma  5, laddove gli e' conferita delega a definire con proprio
decreto i criteri e le modalita' per la certificazione dell'idoneita'
dell'organo prelevato al trapianto;
  Considerato    che    l'impossibilita'    clinica    di    definire
preventivamente,  in  termini  assoluti,  l'idoneita' di un organo al
trapianto  consiglia  piuttosto  di  definirne quelle condizioni che,
allo  stato  attuale  delle  conoscenze  scientifiche,  ne precludono
comunque  l'utilizzazione  ovvero  di  individuare  quelle condizioni
dell'organo  che,  sebbene  non  ottimali,  possano  anche  risultare
compatibili   con   taluni   tipi  di  trapianto  o  con  determinate
caratteristiche del paziente ricevente;
  Considerato,  altresi',  che  la  ridotta  disponibilita' di organi
utilizzabili  a  fini  di  trapianto  rispetto  alle  richieste  e le
specifiche,  precarie  condizioni  di salute dei pazienti in lista di
attesa  conferiscono  di per se' connotazioni necessariamente diverse
alla  disciplina  sulla  sicurezza  del trapianto d'organo rispetto a
quella  che  deve  garantire  in  assoluto, per quanto consentito, le
trasfusioni di sangue;
  Ravvisata la possibilita', in tal senso, per un paziente in urgente
necessita'   di  trapianto  od  in  altre  peculiari  situazioni,  di
consentire  anche  l'eventuale impiego di un organo in condizioni non
ottimali, previa acquisizione di consenso specificamente informato;
  Ritenuto  per  tali  motivi  corretto, sotto il profilo giuridico e
tecnico-sanitario,  prevedere  una  piu'  dettagliata definizione dei
criteri  di  idoneita' degli organi ai fini predetti e della relativa
casistica  clinica  in  apposite  linee-guida, predisposte dal Centro
nazionale  per  i  trapianti  di  cui  all'art.  8  della  legge e da
approvarsi  con  accordo  in  seno  alla  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
  Acquisito  il  parere  della Consulta nazionale per i trapianti, di
cui all'art. 9 della legge;
  Visto  il  parere  favorevole  del  Consiglio superiore di sanita',
sezione II;
  Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Criteri di idoneita'
  1.  Il presente decreto individua talune condizioni che, allo stato
attuale  delle  conoscenze, inducono a ritenere precluso l'impiego di
un  organo  a  fini di trapianto, evidenziandone, nello stesso tempo,
altre  la  cui  compatibilita' con i trapianti va giudicata a seconda
del tipo di trapianto e delle caratteristiche del paziente ricevente.
  2.  In  funzione  della  ridotta  disponibilita'  di organi e delle
particolari  condizioni dei pazienti in attesa di trapianto i criteri
di  sicurezza  degli  organi  a  tal  fine  utilizzati  rispondono  a
specifiche   indicazioni,   commisurate   al   soddisfacimento  delle
necessita' assistenziali degli stessi pazienti.
  3.   Secondo   quanto   previsto  nel  comma  1,  puo'  dichiararsi
ammissibile impiegare un organo non ottimale che si renda disponibile
a  favore  di  un  paziente  che  si  trovi  in urgente necessita' di
trapianto  od  in  altre particolari condizioni, per le quali risulti
dimostrato  che  il  trapianto  e'  di per se' in grado di fornire un
risposta  appropriata  alle  specifiche  necessita' assistenziali. In
tali    ipotesi    l'secuzione    del    trapianto   e'   subordinata
all'acquisizione di un consenso specificamente informato da parte del
paziente  cui  l'organo  e' destinato e ad uno specifico programma di
sorveglianza successiva al trapianto.
  4. Con apposite linee guida, predisposte dal Centro nazionale per i
trapianti ed approvate con accordo in seno alla Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome su
proposta  del  Ministero  della  salute,  sono  definiti i criteri di
idoneita' previsti nei commi 1 e 2 e le particolari condizioni di cui
al   comma   3.   Tali   linee-guida   dovranno   essere   aggiornate
periodicamente, in funzione dello sviluppo delle conoscenze in ambito
biomedico.