IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti", in seguito individuata come "legge", con particolare riguardo all'art. 14, comma 5, laddove gli e' conferita delega a definire con proprio decreto i criteri e le modalita' per la certificazione dell'idoneita' dell'organo prelevato al trapianto; Considerato che l'impossibilita' clinica di definire preventivamente, in termini assoluti, l'idoneita' di un organo al trapianto consiglia piuttosto di definirne quelle condizioni che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, ne precludono comunque l'utilizzazione ovvero di individuare quelle condizioni dell'organo che, sebbene non ottimali, possano anche risultare compatibili con taluni tipi di trapianto o con determinate caratteristiche del paziente ricevente; Considerato, altresi', che la ridotta disponibilita' di organi utilizzabili a fini di trapianto rispetto alle richieste e le specifiche, precarie condizioni di salute dei pazienti in lista di attesa conferiscono di per se' connotazioni necessariamente diverse alla disciplina sulla sicurezza del trapianto d'organo rispetto a quella che deve garantire in assoluto, per quanto consentito, le trasfusioni di sangue; Ravvisata la possibilita', in tal senso, per un paziente in urgente necessita' di trapianto od in altre peculiari situazioni, di consentire anche l'eventuale impiego di un organo in condizioni non ottimali, previa acquisizione di consenso specificamente informato; Ritenuto per tali motivi corretto, sotto il profilo giuridico e tecnico-sanitario, prevedere una piu' dettagliata definizione dei criteri di idoneita' degli organi ai fini predetti e della relativa casistica clinica in apposite linee-guida, predisposte dal Centro nazionale per i trapianti di cui all'art. 8 della legge e da approvarsi con accordo in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Acquisito il parere della Consulta nazionale per i trapianti, di cui all'art. 9 della legge; Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita', sezione II; Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Decreta: Art. 1. Criteri di idoneita' 1. Il presente decreto individua talune condizioni che, allo stato attuale delle conoscenze, inducono a ritenere precluso l'impiego di un organo a fini di trapianto, evidenziandone, nello stesso tempo, altre la cui compatibilita' con i trapianti va giudicata a seconda del tipo di trapianto e delle caratteristiche del paziente ricevente. 2. In funzione della ridotta disponibilita' di organi e delle particolari condizioni dei pazienti in attesa di trapianto i criteri di sicurezza degli organi a tal fine utilizzati rispondono a specifiche indicazioni, commisurate al soddisfacimento delle necessita' assistenziali degli stessi pazienti. 3. Secondo quanto previsto nel comma 1, puo' dichiararsi ammissibile impiegare un organo non ottimale che si renda disponibile a favore di un paziente che si trovi in urgente necessita' di trapianto od in altre particolari condizioni, per le quali risulti dimostrato che il trapianto e' di per se' in grado di fornire un risposta appropriata alle specifiche necessita' assistenziali. In tali ipotesi l'secuzione del trapianto e' subordinata all'acquisizione di un consenso specificamente informato da parte del paziente cui l'organo e' destinato e ad uno specifico programma di sorveglianza successiva al trapianto. 4. Con apposite linee guida, predisposte dal Centro nazionale per i trapianti ed approvate con accordo in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su proposta del Ministero della salute, sono definiti i criteri di idoneita' previsti nei commi 1 e 2 e le particolari condizioni di cui al comma 3. Tali linee-guida dovranno essere aggiornate periodicamente, in funzione dello sviluppo delle conoscenze in ambito biomedico.