IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  il  decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 13 ottobre 1994,
concernente "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per  la  progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio
dei  depositi  di  G.P.L.  in serbatoi fissi di capacita' complessiva
superiore  a  5  m3 e/o in recipienti mobili di capacita' complessiva
superiore  a  5.000  kg,  e  in  particolare  il titolo XV, paragrafo
15.2.1";
  Visti  il  decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 10 maggio 2001 e il
decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  quello delle
attivita'  produttive  31  ottobre 2001, concernenti rispettivamente:
"Depositi  di  G.P.L.  in  serbatoi  fissi  di  capacita' complessiva
superiore  a  5  m3,  siti  in  stabilimenti  a  rischio di incidente
rilevante  soggetti  all'obbligo  di  presentazione  del  rapporto di
sicurezza"  e  "Depositi  di  G.P.L.  in serbatoi fissi, di capacita'
complessiva  superiore  a  5 m3 e/o in recipienti mobili di capacita'
complessiva superiore a 5.000 kg, non soggetti alla presentazione del
rapporto  di  sicurezza  di  cui  all'art.  8 del decreto legislativo
17 agosto   1999,   n.   334.  Adeguamento  alla  regola  tecnica  di
prevenzione  incendi  di  cui al decreto del Ministro dell'interno di
concerto  con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato
13 ottobre 1994";
  Visto  il decreto del Ministro dei lavori pubblici di intesa con il
Ministro  dell'interno,  con  il Ministro dell'ambiente e il Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  9  maggio 2001,
concernente   "Requisiti   minimi   di   sicurezza   in   materia  di
pianificazione  urbanistica e territoriale per le zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante";
  Considerate  le  accertate  difficolta',  da  parte dei gestori dei
depositi di G.P.L., di rispettare il termine di cui ai citati decreti
del  10  maggio  2001  e del 31 ottobre 2001, anche in relazione agli
obblighi  derivanti  dall'attuazione  dei  decreti  19 marzo 2001 e 9
maggio  2001  emanati in attuazione del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il termine per la realizzazione delle opere di adeguamento alla
regola  tecnica  di  prevenzione  incendi di cui al paragrafo 15.2.1,
titolo  XV,  dell'allegato  al  decreto  del Ministro dell'interno di
concerto  con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato
13 ottobre 1994 e' prorogato al 31 dicembre 2003.
  2.  Per  le  attivita'  soggette  all'obbligo  di presentazione del
rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 17
agosto  1999,  n.  334,  si  applicano  le  procedure semplificate di
prevenzione  incendi  di  cui  all'art.  6  del  decreto del Ministro
dell'interno 19 marzo 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 ottobre 2002

                                             Il Ministro dell'interno
                                                       Pisanu
Il Ministro delle attivita' produttive
               Marzano