IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577,    recante    l'approvazione    del    regolamento   concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 dicembre 1982 recante le norme
tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio,
soggetti   all'approvazione   di   tipo   da   parte   del  Ministero
dell'interno;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16  gennaio  1987  in  materia di
estintori d'incendio portatili di tipo approvato ai sensi del decreto
ministeriale  20 dicembre 1982: integrazione delle norme procedurali,
commercializzazione  e  proroga  dei termini previsti dall'art. 2 del
decreto ministeriale 7 novembre 1985;
  Visto   il   decreto  ministeriale  12  novembre  1990  recante  la
sostituzione  del  decreto  ministeriale 16 gennaio 1987 concernente:
estintori  di  incendio  portatili  di  tipo  approvato  ai sensi del
decreto  ministeriale  20 dicembre  1982:  integrazione  delle  norme
procedurali,  commercializzazione  e  proroga  dei  termini  previsti
dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1985 e del decreto 14
gennaio   1988   recante:   Modifiche   ed  integrazioni  al  decreto
ministeriale   20   dicembre   1982  concernente:  norme  tecniche  e
procedurali,  relative  agli estintori portatili d'incendio, soggetti
all'approvazione  di  tipo  da  parte  del  Ministero  dell'interno e
proroga  del  termine  previsto  dal  punto  11.1  dell'allegato B, e
successive  modificazioni,  ed  in  particolare  gli  articoli 2 e 3,
relativi   alla  commercializzazione  degli  estintori  da  parte  di
soggetti diversi dall'intestatario dell'approvazione di tipo;
  Preso  atto  che  sullo  schema  di  decreto di modifica al decreto
ministeriale   20   dicembre   1982,   e   successive   modifiche  ed
integrazioni,  di  recepimento  della  norma  EN3  sugli estintori da
incendio,  la  Commissione  europea  a  seguito  della  procedura  di
informazione  ha  espresso  un parere circostanziato in base a cui si
rende  necessario  esperire,  per  alcuni  aspetti, un supplemento di
istruttoria tecnica;
  Ritenuto opportuno, sulla base del parere della Commissione e nelle
more  dell'adozione  del  decreto  di  recepimento  della  norma EN3,
agrogare  immediatamente  le  disposizioni  in  materia  di procedure
tecnico-amministrative  di  autorizzazione  alla  commercializzazione
degli  estintori  da incendio che, ai sensi dell'art. 28 del Trattato
di  Roma,  possono  costituire  un  ostacolo alla libera circolazione
delle merci;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  articoli  2 e 3 del decreto ministeriale 12 novembre 1990 sono
abrogati.  Restano  ferme le disposizioni del decreto ministeriale 20
dicembre 1982.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 21 ottobre 2002
                                                  Il Ministro: Pisanu