La  capacita'  degli  intermediari  finanziari  di  governare  la
propria   operativita'   adottando  presidi  organizzativi  idonei  a
censire,  prevenire  e monitorare costantemente le varie tipologie di
rischi  assunti  riveste  importanza  fondamentale  in  uno  scenario
caratterizzato da una crescente complessita' e da rapidi cambiamenti,
che  moltiplicano  le  opportunita' di sviluppo ma anche i rischi per
gli intermediari.
    Sul  punto,  l'art.  107  del testo unico bancario prevede che la
Banca  d'Italia,  in  conformita' delle deliberazioni del CICR, detti
regole  aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile
e   i   controlli  interni  degli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco speciale previsto dal medesimo articolo.
    Con  il  presente aggiornamento alle "Istruzioni di vigilanza per
gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale" (circolare
n.  216  del  5 agosto 1996) vengono individuati i presidi minimi che
gli intermediari finanziari dovranno assicurare nella definizione dei
propri assetti organizzativi.
    Le istruzioni si articolano in:
      una  parte  "generale",  applicabile  a  tutti gli intermediari
iscritti  nell'elenco speciale, nella quale sono richiamati i compiti
del  Consiglio di amministrazione, dell'alta direzione e del collegio
sindacale  sulla materia, le caratteristiche del sistema di controlli
interni, i requisiti minimi per un efficace funzionamento dei sistemi
informativi,  le  regole  da  osservare  per  l'esternalizzazione  di
funzioni  aziendali  e  per  la  distribuzione  di prodotti e servizi
attraverso soggetti terzi;
      una parte "speciale" in cui sono indicati i presidi da adottare
a  fronte  dei  rischi collegati alle specifiche attivita' esercitate
(concessione  di  finanziamenti  sotto qualsiasi forma, assunzione di
partecipazioni, emissione e gestione di carte di credito e di debito,
ecc.).
    E'  inoltre  previsto che gli intermediari inviino periodicamente
alla  Banca  d'Italia  una  relazione  sulla  struttura organizzativa
adottata.
    Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La  prima  relazione  sulla  struttura  organizzativa deve essere
trasmessa entro il 30 aprile 2004.
    Gli   intermediari  che  all'entrata  in  vigore  delle  presenti
disposizioni  hanno  gia'  esternalizzato funzioni aziendali ne danno
tempestiva   comunicazione   alla   Banca   d'Italia,  precisando  le
motivazioni delle scelte compiute.
    (Omissis).
      Roma, 15 ottobre 2002
                                                Il Governatore: Fazio