IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Visto   il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, e successive modificazioni;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  il  regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito
nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il  regio  decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la
determinazione   delle  facolta'  dell'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli  di  Stato  e  delle  attribuzioni  del  direttore  generale
dell'Amministrazione stessa;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
573;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  3 aprile 1997, n. 94, ed il decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000,
n.  115,  recante  norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese
in  economia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20
agosto  2001,  n.  384,  che  ha abrogato, tra l'altro, l'art. 16 del
regio decreto 28 dicembre 1927, n. 2452;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del predetto regolamento, per
l'esecuzione  dei lavori in economia resta ferma la disciplina di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
al  decreto  del  Presidente della Repubblica del 5 dicembre 1983, n.
537,  ed  all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 68;
  Considerata  la  necessita'  di  individuare  con provvedimento, ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  2,  comma  1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 agosto  2001,  n.  384, i beni ed i
servizi,  con  i  relativi  limiti  di  importo delle singole voci di
spesa,  da  eseguirsi  in  economia  da parte degli uffici centrali e
periferici di questa amministrazione nel rispetto del limite di spesa
fissato dal successivo art. 3;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Beni e servizi in economia
  E'  ammesso  il  ricorso  alle  procedure  di spesa in economia per
l'acquisizione dei seguenti beni e servizi:
    a) la  partecipazione  e l'organizzazione di convegni, congressi,
conferenze,  riunioni,  mostre  ed  altre  manifestazioni culturali e
scientifiche  nell'interesse dell'Amministrazione per un importo fino
a 130.000 euro;
    b) i   servizi   di   consulenza,   studi,  ricerca,  indagini  e
rilevazioni, per un importo fino a 130.000 euro;
    c) divulgazione  di  bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od
altri mezzi di informazione, per un importo fino a 130.000 euro;
    d) acquisto  di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario
genere  ed  abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, per
un importo fino a 50.000 euro;
    e) rilegatura  di  libri  e  pubblicazioni, per un importo fino a
50.000 euro;
    f) lavori  di  traduzione,  interpretariato  ed, eccezionalmente,
lavori  di  copia,  nei  casi  in  cui  l'amministrazione  non  possa
provvedervi   con   il   proprio   personale,  da  liquidarsi  dietro
presentazione di apposita fattura, per un importo fino a 50.000 euro;
    g) lavori di stampa, tipografia, litografia, o realizzati a mezzo
di tecnologia audiovisiva per un importo fino a 130.000 euro;
    h) spedizioni,  imballaggi,  magazzinaggio e facchinaggio, per un
importo fino a 130.000 euro;
    i) acquisti  di  coppe,  medaglie,  diplomi  ed altri oggetti per
premi, per un importo fino a 50.000 euro;
    j) spese per rappresentanza, per un importo fino a 130.000 euro;
    k)  spese  per  cancelleria,  riparazione  di macchine, mobili ed
altre attrezzature d'ufficio, per un importo fino a 130.000 euro;
    l)  spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal
computer,  stampanti  e materiale informatico di vario genere e spese
per servizi informatici, per un importo fino a 130.000 euro;
    m) fornitura   di   mobili,   fotocopiatrici,  climatizzatori  ed
attrezzature varie, per un importo fino a 130.000 euro;
    n) spese  per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento
del  personale,  partecipazione alle spese per corsi indetti da enti,
istituti  ed  amministrazioni  varie,  per  un importo fino a 130.000
euro;
    o) beni  e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti
infruttuosamente  i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative
private  e  non  possa esserne differita l'esecuzione, per un importo
fino a 130.000 euro;
    p) polizze di assicurazione, per un importo fino a 130.000 euro;
    q) acquisizione  di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di
un  precedente  rapporto  contrattuale  e  quando  cio'  sia ritenuto
necessario  o  conveniente  per assicurare la prestazione nel termine
previsto dal contratto, per un importo fino a 130.000 euro;
    r) acquisizione  di  beni e servizi nell'ipotesi di completamento
delle  prestazioni  non  previste dal contratto in corso, qualora non
sia   possibile   imporne   l'esecuzione   nell'ambito   dell'oggetto
principale  del  contratto  medesimo,  per  un importo fino a 130.000
euro;
    s) acquisizione  di  beni  e  servizi  nella  misura strettamente
necessaria,   nel   caso  di  contratti  scaduti,  nelle  more  dello
svolgimento  delle  ordinarie procedure di scelta del contraente, per
un importo fino a 130.000 euro;
    t) acquisizione   di   beni   e   servizi   nei  casi  di  eventi
oggettivamente  imprevedibili  ed  urgenti,  al  fine  di scongiurare
situazioni  di  pericolo  a  persone, animali o cose, nonche' a danno
dell'igiene  e  salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e
culturale, per un importo fino a 130.000 euro;
    u) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti
speciali e servizi analoghi, per un importo fino a 130.000 euro;
    v) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli,
di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, per un importo
fino a 130.000 euro;
    w)  acquisizione  di  beni  e  servizi  nella misura strettamente
necessaria,  nelle  more  di svolgimento delle ordinarie procedure di
scelta  del  contraente  nonche'  di esecuzione del contratto, per un
importo fino a 130.000 euro.