IL CONSIGLIO
Premesso che.
  Con  comunicati in data 15 maggio e 4 giugno 2001, questa Autorita'
ha  invitato  i responsabili dei procedimenti a trasmettere i verbali
di accordo bonario sottoscritti dalle amministrazioni aggiudicatrici,
ai  sensi  dell'art.  31-bis della legge n. 109/1994, successivamente
all'entrata  in  vigore  del  regolamento  di  attuazione della legge
quadro.
  Dall'esame  di  tali verbali di accordo bonario sono state rilevate
alcune   singolarita'   o  irregolarita'  applicative  rispetto  alla
fattispecie  prevista  dalla  vigente  normativa,  che  hanno formato
oggetto di specifico approfondimento.
  In particolare, si e' talvolta evidenziato, da parte della stazione
appaltante,    un'utilizzazione    anomala    dell'accordo   bonario,
finalizzato  non  al  raggiungimento di un compenso omnicomprensivo a
tacitazione di tutte le riserve iscritte dall'impresa nel registro di
contabilita',  bensi'  ad una risoluzione parziale del contenzioso in
atto  con  l'impresa  aggiudicataria,  rinviando alla conclusione dei
lavori un'ulteriore e complessiva valutazione.
  La  motivazione di una simile scelta e' stata fondata sul fatto che
alcune  delle  riserve formalmente iscritte erano diretta conseguenza
(in  quanto  incentrate  sul  calcolo  degli oneri conseguenti ad una
protratta    gestione)   di   lamentati   eventi   imprevedibili   ed
"eccezionali"  che avevano significativamente rallentato l'esecuzione
dei   lavori   nella   fase   di  avvio  dell'appalto,  mentre  altre
concernevano fatti "oggettivi ed oramai definiti".
  Per  le  prime,  ritenendo  che  un  recupero  di produttivita' nel
prosieguo dell'appalto avrebbe finito col ridimensionare le richieste
dell'impresa,   la   stazione   appaltante  aveva  percio'  stabilito
(d'intesa   con   l'affidatario)   il   rinvio   dell'esame  all'atto
dell'ultimazione dei lavori, mentre per le seconde - considerando che
fossero  state  superate  le  ragioni di doglianza dell'impresa - era
stata  attivata  la  procedura  di cui all'art. 31-bis della legge n.
109/1994,  pervenendo  ad un accordo bonario che tacitava solo alcune
delle riserve iscritte - sino ad allora - sui documenti contabili.
  A  tale  proposito,  e con riferimento a quanto rilevato in un caso
specifico,  vi  e'  pero'  da aggiungere che la scelta di rinviare la
discussione  alla  fase  consuntiva  ha  dato  anche luogo, nel corso
dell'iniziale esperimento di accordo bonario, allo stralcio di quelle
riserve  che - pur riguardando fatti all'epoca definiti - non avevano
trovato,  in prima battuta, una soluzione accettabile per entrambe le
parti.
  In  esito  ai  preliminari  esami,  nei  quali l'Autorita' rilevava
l'anomalia  di  una  siffatta  procedura,  veniva  rappresentato alla
stazione  appaltante interessata che nel caso in questione il ricorso
all'accordo   bonario   "parziale",   a   prescindere   da  qualsiasi
valutazione  di  opportunita',  non  trovava  conforto  normativo  ed
esponeva comunque l'amministrazione al rischio di dover affrontare un
procedimento  contenzioso  "tradizionale",  in  termini di tempi e di
costi.
  Tuttavia,  per  esprimere  un  giudizio  di  merito  sugli  effetti
prodotti dalla procedura descritta - che fosse cioe' suffragato anche
da una ricognizione consuntiva in ordine al rispetto concreto di quei
criteri  di  efficacia,  efficienza, tempestivita' ed economicita' ai
quali  deve improntarsi l'attivita' tecnico-amministrativa in materia
di  lavori  pubblici  -  e'  stato  preso  in  esame un caso ritenuto
esemplare,  disponendone  il  monitoraggio  per  quanto  riguarda  il
restante   iter   esecutivo,  finalizzato  ad  accertare  l'ulteriore
evoluzione del contenzioso.
  All'atto  della  ultimazione  dei lavori, la stazione appaltante ha
comunicato   che,  in  calce  all'ultimo  stato  avanzamento  lavori,
l'impresa aveva iscritto ulteriori riserve (in numero quasi doppio di
quelle  sulle  quali  era  stata  imperniata  l'iniziale procedura di
risoluzione  del  contenzioso),  richiamando per memoria anche quelle
tacitate   con   l'accordo   bonario,  che  venivano  riproposte  con
riferimento al successivo iter realizzativo dell'appalto.
  In  estrema  sintesi, il nuovo quadro della situazione e' risultato
il seguente:
    a) il contenzioso "accantonato" all'atto del precedente tentativo
di  accordo  bonario,  in  luogo  di  ridimensionarsi  -  come  nelle
previsioni della stazione appaltante - si e' incrementato di circa il
50%;
    b) il contenzioso risolto bonariamente, perche' attinente a fatti
oggettivi  e  definiti, si e' riproposto nei medesimi termini durante
il prosieguo dell'appalto, producendo una richiesta che - anche sotto
l'aspetto  economico  -  risulta equivalente a quella precedentemente
tacitata;
    c) l'ulteriore  contenzioso  ha  superato ampiamente, per entita'
economica,  quello  che aveva formato oggetto dell'iniziale tentativo
di accordo bonario.
Ritenuto in diritto.
  Tanto  premesso,  si ritiene opportuno analizzare piu' attentamente
la  fattispecie dell'accordo bonario "parziale", con riferimento alla
sua  possibile  utilita' e, soprattutto, alla sua ammissibilita' alla
luce del quadro normativo attualmente vigente.
  Il  comma 1  dell'art. 31-bis della legge n. 109/1994 chiarisce che
la  formulazione della proposta motivata di accordo bonario spetta al
responsabile  del procedimento "qualora, a seguito dell'iscrizione di
riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa
variare  in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per
cento dell'importo contrattuale".
  Se  ne  deduce  che  l'eventuale  raggiungimento  dell'accordo  tra
stazione  appaltante  ed  appaltatore,  dovendo  avere  come precipua
finalita'  quella  di  evitare  un incremento significativo del costo
dell'opera,  non  puo'  intervenire solo su una parte del contenzioso
venutosi  a creare, senza quindi che venga assicurata la certezza del
predetto risultato.
  Questo  concetto trova una espressa conferma nell'art. 149, comma 4
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 554/1999, laddove si
dispone  che  "Qualora  l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria
prospettata   dalla   stazione   appaltante   ...  la  sottoscrizione
(dell'accordo bonario) determina la definizione di ogni contestazione
sino a quel momento insorta".
  Nell'ambito  della  procedura  di  accordo  bonario  non  e' quindi
consentito  rinviare ad una fase successiva dell'appalto il tentativo
di  composizione  delle  riserve,  tanto  nel  caso  in cui le stesse
riguardino  calcoli  presuntivi  di maggiori oneri conseguenti ad una
protrazione  dei  tempi  di esecuzione (calcoli che sono passibili di
differente  articolazione  e sviluppo in relazione all'arco temporale
ed  all'avanzamento  dei lavori assunti come riferimento), quanto nel
caso in cui le parti non convengano sulle modalita' di tacitazione di
una specifica doglianza iscritta nei documenti contabili.
  Nella  ricorrenza  di  entrambi  detti  casi la stazione appaltante
dovra',   pertanto,   procedere   alla   preliminare  valutazione  di
ammissibilita'   e   "non   manifesta  infondatezza"  delle  riserve,
formulando  quindi  una proposta di accordo da sottoporre all'impresa
anche  se  dovessero sussistere elementi per ritenere che un giudizio
reso  in  via  consuntiva possa comportare modificazioni nell'entita'
economica dell'importo offerto a tacitazione omnicomprensiva.
  Quindi, tutte le circostanze che hanno dato luogo all'iscrizione di
riserve  sui  documenti  contabili  in  misura  superiore  ai  limiti
indicati dall'art. 31-bis della legge, devono essere considerate alla
stregua  di fatti oggettivi ed oramai definiti, in ordine ai quali il
responsabile  del  procedimento  -  acquisite le relazioni del caso e
sentito  l'appaltatore - e' tenuto a formulare una proposta, riferita
a  quelle circostanze ed a quell'ambito temporale, da intendersi come
risolutiva in toto.
  Resta  impregiudicata  la possibilita' di dare luogo alla procedura
di   accordo   bonario   tutte  le  volte  che  le  riserve  iscritte
dall'appaltatore   raggiungano  nuovamente  l'importo  fissato  dalla
legge,  cosi' come espressamente disposto dall'art. 149, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
  L'anzidetta  disposizione  normativa  chiarisce  che  cio'  risulta
ammissibile  allorche'  dette  riserve  siano  "ulteriori  e  diverse
rispetto  a  quelle  precedentemente  esaminate":  aldila' dell'ovvio
significato  per cui non si puo' riproporre l'esame di una precedente
richiesta   dell'impresa,   sia   stata   essa  tacitata  o  ritenuta
inammissibile  dalla  stazione  appaltante,  ed aldila' dello stretto
tenore  letterale della disposizione medesima, sembra di poter trarre
spunto per una riflessione in ordine alla possibilita' che, nel corso
di  uno  stesso  appalto, si manifestino - a piu' riprese - identiche
occasioni di controversia con l'appaltatore.
  Se,  ad  esempio,  in  corso  d'opera  viene attivata piu' volte la
procedura  di  accordo  bonario,  ma  sempre  in  relazione a riserve
incentrate   sul   calcolo  degli  oneri  per  protratta  gestione  o
fattispecie  similari, non puo' che trarsi un giudizio negativo sulla
conduzione   dell'appalto   da   parte   dell'amministrazione  e,  in
particolare,  ad  opera dei soggetti investiti della gestione tecnica
ed   amministrativa   dell'appalto  medesimo  cui  -  pare  opportuno
ricordarlo  - possono essere addebitate le responsabilita' contabili,
nel caso in cui dal loro operato derivi un danno per l'erario.
  Dalle considerazioni svolte segue che:
    1)  il ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, ad un accordo
bonario  "parziale" - limitato cioe' alla risoluzione di alcune delle
riserve  iscritte,  rinviando  alla  fase conclusiva dell'appalto una
valutazione complessiva delle altre - non assicura i risultati voluti
dal  legislatore  ed  e'  comunque  precluso,  stante la disposizione
contenuta  nell'art.  149,  comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999;
    2)  qualora  le  riserve  riguardino  circostanze suscettibili di
differente   apprezzamento   economico,   se   rapportate  all'intero
svolgimento  dell'appalto,  il  responsabile del procedimento - nella
sua   valutazione  di  ammissibilita'  e  fondatezza,  nonche'  nella
successiva  formulazione  della  proposta  di accordo - deve comunque
considerare  le  medesime circostanze alla stregua di fatti oggettivi
ed oramai compiuti;
    3)  la  possibilita'  di  accedere  piu' volte, nell'ambito dello
stesso appalto, alla procedura di accordo bonario risulta ammissibile
solo  allorche'  le  riserve  analizzate  siano  ulteriori  e diverse
rispetto  a  quelle  precedentemente  esaminate,  come  specifica  il
comma 7  dell'art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999;
    4)  qualora  le  riserve  iscritte nei documenti contabili in una
determinata   fase   dell'appalto  -  gia'  formanti  oggetto  di  un
precedente  tentativo di accordo - siano riconducibili ad una carente
attivita'  tecnico-amministrativa della stazione appaltante e vengano
riproposte  anche con riferimento al successivo iter realizzativo, il
reiterato  ricorso  alla  procedura  di cui trattasi non puo' che dar
luogo   ad   una  negativa  valutazione  in  ordine  alla  conduzione
dell'appalto  da  parte  dei  soggetti investiti della sua gestione e
della  connessa responsabilita' contabile, con i conseguenti addebiti
nel caso in cui dal loro operato sia desumibile un danno erariale.
      Roma, 9 ottobre 2002
                                                 Il presidente: Garri