LA COMMISSIONE
    In  merito  al  procedimento  n.  13567,  su  proposta  del prof.
Pinelli, ha adottato, all'unanimita', la seguente delibera.
                              Premesso
    1.  che  gli  enti  ed amministrazioni destinatarie del contratto
collettivo   nazionale  di  lavoro  del  comparto  "Regioni-autonomie
locali"  erogano  servizi  pubblici  essenziali ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lettera a) della legge n. 146/1990;
    2.  che ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n.
146/1990,   questa   commissione   "valuta   ...   l'idoneita'  delle
prestazioni  indispensabili,  delle  procedure  di  raffreddamento  e
conciliazione  e  delle altre misure individuate ai sensi del comma 2
dell'art. 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto
di   sciopero   con   il   godimento   dei   diritti   della  persona
costituzionalmente tutelati";
    3.    che    attualmente,   la   disciplina   delle   prestazioni
indispensabili   da  garantire  in  caso  di  sciopero  nel  comparto
"Regioni-autonomie  locali"  e' disciplinata dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del 1995, valutato da questa commissione;
    4.  che  a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000,
che  ha  modificato  ed  integrato  la  legge n. 146/1990, si e' reso
necessario   un   adeguamento   delle  discipline  delle  prestazioni
indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero;
    5.  che  in  data 7 maggio 2002 l'ARAN ha sottoscritto un accordo
sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e
conciliazione  in  caso  di  sciopero  per  il personale del comparto
"Regioni   ed  autonomie  locali"  con  le  organizzazioni  sindacali
CGIL-fp/Enti   locali,  CISL/FPS,  UIL/FPL,  Coordinamento  sindacale
autonomo  (fiadel/cisal,  fialp/cisal,  cisas/fisael, confail-unsiau,
confill       enti      locali-cusal,      usppi-cuspel-fasil-fadel),
DICCAP-dipartimento   enti   locali,   camere   di  commercio-polizia
municipale  (fenal,  Snalcc, sulpm) e con le confederazioni sindacali
CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE, che allegato alla presente delibera ne
costituisce parte integrale e sostanziale;
    6.  che  in data 27 giugno 2002 questa commissione ha valutato il
predetto  accordo  non  idoneo  limitatamente alla mancata disciplina
della continuita' del servizio del personale degli asili nido e delle
scuole materne, invitando, nel contempo, le parti a modificare l'art.
3   nel   senso  indicato  in  motivazione  o  a  formulare  proposte
alternative  entro  quindici  giorni  dalla  ricezione della presente
delibera;
    7.  che  in  data  20 agosto  2002  e' pervenuta dalla segreteria
nazionale  della  FP/CGIL  una  lettera  di  risposta  nella quale la
predetta  organizzazione  sindacale  chiede  un chiarimento in merito
alla  delibera  del  27 giugno 2002, con particolare riferimento agli
scioperi dell'intera giornata;
    8. che in data 20 agosto 2002 e' pervenuta una lettera dell'ARAN,
nella  quale in risposta alla delibera del 27 giugno 2002 si comunica
che,  a  seguito  di  una  riunione  svoltasi  con  le organizzazioni
sindacali,  e' emerso che l'opportunita' di un'audizione con i membri
della commissione;
    9.   che   in  data  12 settembre  2002,  presso  la  sede  della
commissione   di   garanzia   si   e'   tenuta   un'audizione  con  i
rappresentanti  dell'ARAN  e delle organizzazioni sindacali nel corso
della  quale e' stata rappresentata l'opportunita' di prevedere quale
misura   idonea   a  garantire  il  contemperamento  degli  interessi
coinvolti  il  contingentamento  delle  ore  annue  di  sciopero  del
personale impiegato negli asili nido e nelle scuole materne;
Considerato
    1.  che,  con  la  deliberazione  del 27 giugno 2002, indicata in
premessa,  questa  commissione  ha  valutato  inidoneo  l'accordo  in
premessa   limitatamente   alla   mancata  disciplina  relativa  alla
continuita'  del  servizio  del  personale  degli  asili nido e delle
scuole materne di cui all'art. 3 dell'accordo medesimo;
    2.   che   nella   medesima  delibera  questa  commissione  aveva
evidenziato   la  necessita'  di  prevedere,  che  gli  scioperi  del
personale  degli asili nido e delle scuole materne, indipendentemente
dalla  loro  durata,  potessero  coinvolgere  solamente  la prima e/o
l'ultima   ora   dell'orario  di  fruizione  del  servizio  da  parte
dell'utenza;
    3. che tuttavia le organizzazioni sindacali, al fine di garantire
il  contemperamento  degli  interessi  coinvolti,  hanno  evidenziato
l'opportunita'  di  prevedere,  quale  misura  idonea  a garantire il
contemperamento  degli  interessi coinvolti il contingentamento delle
ore  annue  di  sciopero  del  personale impiegato negli asili nido e
nelle scuole materne;
    4.  che  tale  soluzione trova gia' applicazione nell'accordo sui
servizi   minimi   essenziali   da  garantire  in  caso  di  sciopero
relativamente  al  comparto scuola valutato da questa commissione con
deliberazione n. 285/99 del 22 aprile l999;
    5.   che   in  data  20 settembre  2002  e'  pervenuto  l'accordo
collettivo   nazionale   in   materia   di   norme  di  garanzia  del
funzionamento   dei   servizi  pubblici  essenziali  nell'ambito  del
comparto    "Regioni-autonomie    locali",   sottoscritto   in   data
19 settembre   2002   dall'ARAN   con   le  organizzazioni  sindacali
CGIL-fp/Enti   locali,  CISL/FPS,  UIL/FPL,  coordinamento  sindacale
autonomo  (fiadel/cisal,  fialp/cisal,  cisas/fisael, confail-unsiau,
confill       enti      locali-cusal,      usppi-cuspel-fasil-fadel),
DICCAP-dipartimento   enti   locali,   camere   di  commercio-polizia
municipale  (fenal,  Snalcc, sulpm) e con le confederazioni sindacali
CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE;
    6. che l'art. 4 di tale accordo prevede forme di contingentamento
idonee  a  garantire gli interessi degli utenti con gli interessi del
personale impiegato negli asili nido e nelle scuole materne;
    7.  che  tali  forme  di  contingentamento  rispondono  a  quanto
richiesto   da   questa   commissione   con   la   deliberazione  del
27 giugno 2002;
                            Valuta idoneo
    Ai  sensi  dell'art.  13,  comma  1,  lettera  a)  della legge n.
146/1990, l'accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure
di  raffreddamento  e  conciliazione  in  caso di sciopero per l'area
dirigenziale del comparto "Regioni-autonomie locali", sottoscritto in
data  19 settembre  2002  dall'ARAN  con  le organizzazioni sindacali
CGIL-fp/Enti   locali,  CISL/FPS,  UIL/FPL,  coordinamento  sindacale
autonomo  (fiadel/cisal,  fialp/cisal,  cisas/fisael, confail-unsiau,
confill       enti      locali-cusal,      usppi-cuspel-fasil-fadel),
DICCAP-dipartimento   enti   locali,   camere   di  commercio-polizia
municipale  (fenal,  Snalcc, sulpm) e con le confederazioni sindacali
CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE;
                               Dispone
la  trasmissione  della presente delibera ai Presidenti delle Camere,
al  Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della funzione
pubblica,   all'ARAN,   alle  organizzazioni  sindacali  CGIL-tp/Enti
locali,   CISL/FPS,   UIL/FPL,   Coordinamento   sindacale   autonomo
(fiadel/cisal,  fialp/cisal,  cisas/fisael,  confail-unsiau,  confill
enti   locali-cusal,  usppi-cuspel-fasil-fadel),  DICCAP-dipartimento
enti  locali,  camere di commercio-polizia municipale (fenal, Snalcc,
sulpm)  ed  alle  confederazioni  sindacali  CGIL, CISL, UIL, CISAL e
USAE;
                           Dispone inoltre
la  pubblicazione  dell'accordo  citato  in  premessa e degli estremi
della  presente  delibera  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
ACCORDO  COLLETTIVO  NAZIONALE  IN  MATERIA  DI NORME DI GARANZIA DEL
FUNZIONAMENTO   DEI   SERVIZI  PUBBLICI  ESSENZIALI  NELL'AMBITO  DEL
COMPARTO  REGIONI  -  AUTONOMIE LOCALI SIGLATO TRA L'ARAN E LE OO.SS.
DEL  19 SETTEMBRE 2002 (Valutato idoneo dalla Commissione di garanzia
dell'attuazione  della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi pubblici
     essenziali con deliberazione 02/181 del 25 settembre 2002).
                               Art. 1.
                  Campo di applicazione e finalita'
    1. Il presente accordo da' attuazione alle disposizioni contenute
nella  legge  12 giugno  1990,  n.  146, come modificata ed integrata
dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  in materia di servizi minimi
essenziali   in   caso   di   sciopero,   indicando   le  prestazioni
indispensabili  e  fissando  i  criteri  per  la  determinazione  dei
contingenti di personale tenuti a garantirle.
    2.  Nel  presente  accordo  vengono  altresi'  indicati  tempi  e
modalita'  per  l'espletamento  delle  procedure  di raffreddamento e
conciliazione  dei  conflitti,  secondo  le indicazioni stabilite nel
protocollo  d'intesa  sulle  linee  guida  per le suddette procedure,
firmato in data 31 maggio 2001 tra ARAN e confederazioni sindacali.
    3.  Le  norme  del  presente  accordo  si  applicano  alle azioni
sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative
e  contrattuali,  sia a livello di comparto che a livello decentrato.
Le  disposizioni  in  tema di preavviso e di indicazione della durata
non  si  applicano  nelle  vertenze relative alla difesa dei valori e
dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita'
e della sicurezza dei lavoratori.