LA COMMISSIONE In merito al procedimento n. 13567, su proposta del prof. Pinelli, ha adottato, all'unanimita', la seguente delibera. Premesso 1. che gli enti ed amministrazioni destinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Regioni-autonomie locali" erogano servizi pubblici essenziali ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 146/1990; 2. che ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990, questa commissione "valuta ... l'idoneita' delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'art. 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"; 3. che attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel comparto "Regioni-autonomie locali" e' disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 1995, valutato da questa commissione; 4. che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato ed integrato la legge n. 146/1990, si e' reso necessario un adeguamento delle discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero; 5. che in data 7 maggio 2002 l'ARAN ha sottoscritto un accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale del comparto "Regioni ed autonomie locali" con le organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali, CISL/FPS, UIL/FPL, Coordinamento sindacale autonomo (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas/fisael, confail-unsiau, confill enti locali-cusal, usppi-cuspel-fasil-fadel), DICCAP-dipartimento enti locali, camere di commercio-polizia municipale (fenal, Snalcc, sulpm) e con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrale e sostanziale; 6. che in data 27 giugno 2002 questa commissione ha valutato il predetto accordo non idoneo limitatamente alla mancata disciplina della continuita' del servizio del personale degli asili nido e delle scuole materne, invitando, nel contempo, le parti a modificare l'art. 3 nel senso indicato in motivazione o a formulare proposte alternative entro quindici giorni dalla ricezione della presente delibera; 7. che in data 20 agosto 2002 e' pervenuta dalla segreteria nazionale della FP/CGIL una lettera di risposta nella quale la predetta organizzazione sindacale chiede un chiarimento in merito alla delibera del 27 giugno 2002, con particolare riferimento agli scioperi dell'intera giornata; 8. che in data 20 agosto 2002 e' pervenuta una lettera dell'ARAN, nella quale in risposta alla delibera del 27 giugno 2002 si comunica che, a seguito di una riunione svoltasi con le organizzazioni sindacali, e' emerso che l'opportunita' di un'audizione con i membri della commissione; 9. che in data 12 settembre 2002, presso la sede della commissione di garanzia si e' tenuta un'audizione con i rappresentanti dell'ARAN e delle organizzazioni sindacali nel corso della quale e' stata rappresentata l'opportunita' di prevedere quale misura idonea a garantire il contemperamento degli interessi coinvolti il contingentamento delle ore annue di sciopero del personale impiegato negli asili nido e nelle scuole materne; Considerato 1. che, con la deliberazione del 27 giugno 2002, indicata in premessa, questa commissione ha valutato inidoneo l'accordo in premessa limitatamente alla mancata disciplina relativa alla continuita' del servizio del personale degli asili nido e delle scuole materne di cui all'art. 3 dell'accordo medesimo; 2. che nella medesima delibera questa commissione aveva evidenziato la necessita' di prevedere, che gli scioperi del personale degli asili nido e delle scuole materne, indipendentemente dalla loro durata, potessero coinvolgere solamente la prima e/o l'ultima ora dell'orario di fruizione del servizio da parte dell'utenza; 3. che tuttavia le organizzazioni sindacali, al fine di garantire il contemperamento degli interessi coinvolti, hanno evidenziato l'opportunita' di prevedere, quale misura idonea a garantire il contemperamento degli interessi coinvolti il contingentamento delle ore annue di sciopero del personale impiegato negli asili nido e nelle scuole materne; 4. che tale soluzione trova gia' applicazione nell'accordo sui servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero relativamente al comparto scuola valutato da questa commissione con deliberazione n. 285/99 del 22 aprile l999; 5. che in data 20 settembre 2002 e' pervenuto l'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto "Regioni-autonomie locali", sottoscritto in data 19 settembre 2002 dall'ARAN con le organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali, CISL/FPS, UIL/FPL, coordinamento sindacale autonomo (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas/fisael, confail-unsiau, confill enti locali-cusal, usppi-cuspel-fasil-fadel), DICCAP-dipartimento enti locali, camere di commercio-polizia municipale (fenal, Snalcc, sulpm) e con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE; 6. che l'art. 4 di tale accordo prevede forme di contingentamento idonee a garantire gli interessi degli utenti con gli interessi del personale impiegato negli asili nido e nelle scuole materne; 7. che tali forme di contingentamento rispondono a quanto richiesto da questa commissione con la deliberazione del 27 giugno 2002; Valuta idoneo Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990, l'accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per l'area dirigenziale del comparto "Regioni-autonomie locali", sottoscritto in data 19 settembre 2002 dall'ARAN con le organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali, CISL/FPS, UIL/FPL, coordinamento sindacale autonomo (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas/fisael, confail-unsiau, confill enti locali-cusal, usppi-cuspel-fasil-fadel), DICCAP-dipartimento enti locali, camere di commercio-polizia municipale (fenal, Snalcc, sulpm) e con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE; Dispone la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della funzione pubblica, all'ARAN, alle organizzazioni sindacali CGIL-tp/Enti locali, CISL/FPS, UIL/FPL, Coordinamento sindacale autonomo (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas/fisael, confail-unsiau, confill enti locali-cusal, usppi-cuspel-fasil-fadel), DICCAP-dipartimento enti locali, camere di commercio-polizia municipale (fenal, Snalcc, sulpm) ed alle confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE; Dispone inoltre la pubblicazione dell'accordo citato in premessa e degli estremi della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI NELL'AMBITO DEL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI SIGLATO TRA L'ARAN E LE OO.SS. DEL 19 SETTEMBRE 2002 (Valutato idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con deliberazione 02/181 del 25 settembre 2002). Art. 1. Campo di applicazione e finalita' 1. Il presente accordo da' attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. 2. Nel presente accordo vengono altresi' indicati tempi e modalita' per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra ARAN e confederazioni sindacali. 3. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori.