IL DIRETTORE PROVINCIALE
                        del lavoro di Torino
  Visto  l'art.  2544, primo comma, seconda parte, del codice civile,
come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n.
59,  che  prevede  lo  scioglimento  di  diritto  e  la perdita della
personalita'   giuridica   delle  societa'  cooperative  edilizie  di
abilitazione  e  loro  consorzi, che non hanno depositato nei termini
prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300, che ha
attribuito  al  Ministero  delle attivita' produttive le funzioni e i
compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  della
cooperazione;
  Vista  la  convocazione  sottoscritta  il  30  novembre 2001 tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  che ha conservato in via transitoria alle
direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza  della  cooperazione,  svolte per conto del Ministero delle
attivita' produttive;
  Considerato  che  l'art.  2  della  legge  17  luglio 1975, n. 400,
prevede  che,  nelle  ipotesi di cui all'art. 2544 del codice civile,
l'autorita'   di   vigilanza,  ove  accerti  l'assoluta  mancanza  di
attivita'  e  di  pendenze  attive,  procede  allo scioglimento delle
societa' cooperative senza nominare il commissario liquidatore;
  Considerato  che  il  decreto  direttoriale  del  6  marzo  1996 ha
decentrato  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  l'adozione del
provvedimento  di  scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi
dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;
  Esaminato  il  verbale  di ispezione ordinaria del 9 settembre 2002
alla  Cooperativa edilizia Spes a r.l. e la documentazione agli atti,
da  cui e' risultato che la stessa ha assegnato gli alloggi in data 1
marzo  1959,  non  ha piu' depositato bilanci dal 1979, ha cancellato
l'ipoteca   in   data  25  gennaio  1985  a  seguito  dell'estinzione
anticipata del mutuo trentacinquennale concesso alla Cassa depositi e
prestiti con provvedimento del 1 marzo 1958;
                              Decreta:
  La  "Cooperativa  edilizia Spes a r.l.", con sede in Torino, via A.
Sismonda n. 10/4, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Gili in
data  25  luglio 1952, repertorio n. 39984, iscritta al n. 825/52 del
registro  societa' del tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 366/38785, e'
sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, senza
nomina del commissario liquidatore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Torino, 16 ottobre 2002
                                     Il direttore provinciale: Pirone