IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visti  i  decreti  20 marzo  2002  e 10 luglio 2002, con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo   denominato   "IS.ME.CERT.   -  Istituto  mediterraneo  di
certificazione  agroalimentare"  con  decreto 18 marzo 1999, e' stata
prorogata fino al 4 novembre 2002;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione  geografica  protetta "Castagna di Montella", allo schema
tipo  di  controllo,  trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo
2002, protocollo n. 61358;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   indicazione   geografica   protetta  "Castagna  di
Montella";
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 18 marzo 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"IS.ME.CERT.    -    Istituto    mediterraneo    di    certificazione
agroalimentare",   con   sede  in  Napoli,  via  G. Porzio  -  Centro
direzionale  Isola  G/1  con  decreto  18 marzo 1999, ad effettuare i
controlli   sulla   indicazione   geografica  protetta  "Castagna  di
Montella",  registrata  con  il  regolamento  della Commissione CE n.
2325/97  del  24 novembre  1997,  gia' prorogata con decreti 20 marzo
2002  e  10 luglio  2002,  e'  ulteriormente  prorogata di centoventi
giorni a far data dal 4 novembre 2002.