IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,   recante  il  regolamento  per  l'esecuzione  della  legge  n.
963/1965;
  Vista  la  legge  17  febbraio  1982,  n.  41, recante piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto  il  decreto ministeriale 15 marzo 2002, recante modalita' di
attuazione delle misure "costruzione di nuove navi" e "ammodernamento
di navi esistenti", e successive modifiche;
  Tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili;
  Considerata l'opportunita', al fine dell'ammissione in graduatoria,
di consentire ai soggetti che hanno presentato le istanze nei termini
previsti  di  integrare  la documentazione risultata incompleta nella
fase istruttoria;
  Valutata  la  possibilita'  di  ammettere  in graduatoria eventuali
istanze pervenute fuori termine qualora il ritardo sia addebitabile a
cause  di  forza  maggiore,  sempreche'  le  risorse  finanziarie  lo
consentano;
  Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162,
con  il  quale  sono  state  delegate al Sottosegretario di Stato on.
Paolo  Scarpa  Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la
disciplina   generale  ed  il  coordinamento  in  materia  di  pesca,
acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le   domande   di   finanziamento   di   nuove   costruzioni  e  di
ammodernamento,  pervenute nel termine di cui al decreto ministeriale
15  marzo  2002, e successive modifiche, risultate incomplete in fase
di  istruttoria,  ai  fini  dell'ammissione  in  graduatoria, possono
essere  integrate  con la documentazione mancante entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.