IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
base  al  quale  il  Ministro  competente  per  l'amministrazione  di
appartenenza,  con  decreto  adottato di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, individua,
nell'ambito  delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo
modello  organizzativo delle Forze di polizia, i materiali ed i mezzi
suscettibili  di  alienazione,  anche  in  deroga  alle  norme  sulla
contabilita' generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio
1990, n. 185;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
cui  sono state trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
le   funzioni   dei  Ministeri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e delle finanze;
  Vista  la  legge  23 aprile 1959, n. 189, in materia di ordinamento
del Corpo della guardia di finanza;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n.  34,  e  successive modificazioni, con cui e' stata determinata la
nuova  struttura  ordinativa  del  Corpo della guardia di finanza, ai
sensi dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Vista  la  legge  14  novembre  2000,  n.  331,  recante  norme per
l'istituzione dei servizio militare professionale;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Considerato che i piani di ammodernamento connessi al nuovo modello
organizzativo hanno creato un'eccedenza di mezzi e materiali non piu'
in  linea  con  le  effettive  esigenze  del  Corpo  della guardia di
finanza;
  Tenuto conto che esiste l'esigenza di eliminare i costi di gestione
relativi all'immagazzinamento e manutenzione dei mezzi e materiali in
esubero;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai materiali e
mezzi  del  Corpo  della  guardia  di  finanza  che,  nell'ambito dei
programmi  di  ammodernamento,  non  sono  in  linea con le effettive
esigenze operative.
  2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano, altresi', ai
materiali  e  mezzi  che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  siano  gia' stati dichiarati fuori uso per cause tecniche o
per  normale  usura.  Per  la  loro  alienazione,  si  tiene conto di
eventuali  precedenti  esperimenti  di  vendita  conclusi  con  esito
negativo.