IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale il Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza, con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, individua, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze di polizia, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con cui sono state trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di ordinamento del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e successive modificazioni, con cui e' stata determinata la nuova struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione dei servizio militare professionale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Considerato che i piani di ammodernamento connessi al nuovo modello organizzativo hanno creato un'eccedenza di mezzi e materiali non piu' in linea con le effettive esigenze del Corpo della guardia di finanza; Tenuto conto che esiste l'esigenza di eliminare i costi di gestione relativi all'immagazzinamento e manutenzione dei mezzi e materiali in esubero; Decreta: Art. 1. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai materiali e mezzi del Corpo della guardia di finanza che, nell'ambito dei programmi di ammodernamento, non sono in linea con le effettive esigenze operative. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, altresi', ai materiali e mezzi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano gia' stati dichiarati fuori uso per cause tecniche o per normale usura. Per la loro alienazione, si tiene conto di eventuali precedenti esperimenti di vendita conclusi con esito negativo.