IL PREFETTO
  Viste  le  circolari  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale  -  Direzione  generale  della cooperazione n. 47/2952 del 31
maggio  1951  e  n.  84 del 2 febbraio 1963, contenenti istruzioni in
merito  alla  costituzione della Commissione provinciale di vigilanza
sulle societa' cooperative;
  Considerato  che  il mandato dei membri attualmente in carica scade
il  26  novembre  2002  e  si rende quindi necessario provvedere alla
ricostituzione del Consesso per il triennio 2002-2005;
  Visto  il  Registro prefettizio della cooperazione, nel quale, alla
data   del   28  agosto  2002  risultano  iscritte  n.  686  societa'
cooperative;
  Sentita  la Commissione provinciale di vigilanza che ha espresso il
proprio  parere  nella  riunione  del  28  agosto  2002  in ordine al
raggruppamento  in categorie delle sezioni di cooperative iscritte al
cennato  Registro  ed  alla conseguente determinazione del numero dei
rappresentanti  che  ciascuna categoria di cooperative e' chiamata ad
eleggere nonche' sulla possibile data delle elezioni;
  Visto  l'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 1 della legge 2
aprile 1951, n. 302, nonche' la legge 31 gennaio 1992, n. 59;
                              Decreta:
  Le  elezioni dei cinque componenti effettivi e dei due supplenti da
chiamare a far parte della Commissione provinciale di vigilanza sulle
cooperative, rappresentanti delle societa' medesime, sono indette per
il giorno 14 gennaio 2003.
  Lo  scrutinio  avverra'  in  pubblica adunanza nei locali di questo
Ufficio territoriale del Governo alle ore 11 del giorno citato.
  I  componenti  effettivi  di  cui  all'articolo  che  precede  sono
attribuiti nel modo seguente:
    categoria   1o   -   comprendente  le  sezioni  I  (consumo):  II
(produzione e lavoro), V (trasporti): n. 2 (due);
    categoria 2o - comprendente la sezione IV (edilizia): n. 2 (due);
    categoria  3o  -  comprendente  la  sezione  III (agricola) e VII
(mista): n. 1 (uno).
  I  due componenti supplenti saranno eletti cumulativamente da tutte
le cooperative registrate nel Registro prefettizio.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso,  non oltre il
trentesimo  giorno  precedente  a quello delle elezioni, al Ministero
delle  attivita'  produttive  da  parte  delle  persone  e degli enti
indicati  nell'art.  17  del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato  14  dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'art. 1
della legge 2 aprile 1951, n. 302.
    L'Aquila, 16 settembre 2002
                                           p. Il prefetto: Colagrande