IL PRESIDENTE
Premesso:
    che  gli  articoli 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n.
109  e  successive  modifiche, 14 comma 1, del decreto del Presidente
della  Repubblica  21 dicembre  1999, n. 554 e 2 comma 4, del decreto
ministeriale   21 giugno   2000,  prevedono  che  le  amministrazioni
aggiudicatici  trasmettano  i  programmi triennali ed elenchi annuali
all'osservatorio perche' ne dia pubblicita';
Considerato:
    che  tale  onere  di  pubblicita' a carico dell'osservatorio puo'
qualificarsi quale forma di "pubblicita-notizia" diretta unicamente a
rendere noti ai terzi determinati fatti od atti;
    che  le  forme di pubblicita' non sostituiscono ma coesistono con
la normativa in materia di accesso, permanendo, infatti, in capo alle
stazioni  appaltanti  l'obbligo  di garantire, ai sensi dell'art. 22,
della  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, il diritto
di accesso ai documenti della programmazione;
    che  ai  fini  dell'informazione al mercato esistono una serie di
forme  alternative  quali  l'eventuale  pubblicazione, da parte delle
amministrazioni  aggiudicatici,  dei programmi ed elenchi annuali sul
proprio sito internet;
    che   l'utilizzo   contestuale   di   molteplici   meccanismi  di
informazione  e  partecipazione consente, comunque, il raggiungimento
degli  obiettivi  sottesi  alla ratio delle norme di cui in premessa,
attraverso   la  sinergia  tra  i  soggetti  coinvolti  nell'iter  di
formazione e pubblicita' dei programmi triennali;
    che l'onere di pubblicita-notizia a carico dell'osservatorio puo'
intendersi  assolto  mediante  la  pubblicazione  di  alcuni elementi
relativi agli atti di programmazione adottati;
    che   e'   opportuno   semplificare  gli  oneri  a  carico  delle
amministrazioni aggiudicatrici;
Comunica che:
    a decorrere dal 15o (quindicesimo) giorno successivo alla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del presente comunicato, e
pertanto con efficacia anche rispetto al triennio in corso:
      1)  l'obbligo  a  carico delle amministrazioni aggiudicatici di
inviare  all'osservatorio  dei  lavori pubblici nella forma stabilita
dal  decreto  ministeriale  ll. pp. del 21 giugno 2000 e' assolto con
l'invio di una comunicazione attestante:
        l'avvenuta adozione ed approvazione del programma triennale;
        gli estremi dei relativi provvedimenti;
        l'eventuale  avvenuta  pubblicazione  del  programma sul sito
"Internet" dell'amministrazione aggiudicatrice;
      2)  l'obbligo  e'  assolto  con  l'invio  entro  trenta  giorni
dall'avvenuta approvazione.
        Roma, 16 ottobre 2002
                                                 Il Presidente: Garri