IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
in  data  28 giugno  1995  con  la  quale  il presidente della giunta
regionale  e'  stato  nominato,  ai  sensi  dell'art.  5  della legge
24 febbraio  1992,  n.  225,  commissario governativo per l'emergenza
idrica in Sardegna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche
ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  -  Delegato per la
Protezione Civile n. 3196/2002 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243
del   29   settembre   2002  contenente  ulteriori  disposizioni  per
fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
dicembre  2001  con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato
di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
  Atteso  che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza P.C.M. n. 2409/95,
il  commissario governativo e' stato delegato a definire un programma
di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;
  Viste  le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio
1996,  n.  52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128
del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999 n. 152 del 26 luglio
1999,  n.  171  dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n.
268  del  24 ottobre  2001,  n.  296  del  19 giugno 2002, n. 299 del
27 giugno  2002,  n.  304  dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio
2002  e n. 307 del 15 luglio 2002 con le quali sono stati individuati
gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica
in Sardegna;
  Atteso  che  l'ordinanza  n.  296/02  sopracitata  ha  previsto  la
realizzazione  dell'intervento  "Collegamento dei pozzi Progemisa nel
territorio  del  comune  di Carbonia con la condotta di distribuzione
del comune di Carbonia" per un importo complessivo di Euro 150.000 ed
ha individuato l'E.S.A.F. quale ente attuatore dello stesso;
  Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 7078 del 30 luglio 2002 ha
comunicato che, in relazione all'esigenza di avviare con immediatezza
l'intervento  i  lavori  verranno  affidati  ad  imprese operanti sul
territorio   nell'ambito   degli  interventi  "Riparazione  guasti  e
manutenzione   conservativa  sulle  reti  idriche  e  fognarie  nella
circoscrizione  territoriale  del  Servizio gestione Cagliari" per il
biennio  2002/2003  e provvedera' inoltre agli eventuali anticipi con
fondi del proprio bilancio;
  Atteso  che  l'E.S.A.F.,  con  la nota sopracitata ha trasmesso per
l'approvazione  gli elaborati che formeranno oggetto di contratto con
le  sopracitate  imprese  che  realizzeranno  i  lavori alle medesime
condizioni previste nei contratti in essere;
  Atteso  che  il  costo  previsto  per  la  realizzazione dei lavori
ammonta a Euro 133.531,81 ripartito nel seguente modo:
    collegamento  dei  pozzi  Progemisa  nel territorio del comune di
Carbonia con la condotta di distribuzione del comune di Carbonia:
      "pozzo Seddargia" - importo totale lavori Euro 77.431,92;
      "pozzo   Is  Perdas  Biancas"  -  importo  totale  lavori  Euro
56.099,89";
  Atteso  che  tale  intervento  e'  finanziato  con  i fondi messi a
disposizione  del commissario governativo su contabilita' speciale di
Tesoreria  n.  1690/3  intestata a "Presidente giunta regionale della
Sardegna - Emergenza idrica";
  Atteso  che  per  la realizzazione dell'intervento e' stata aperta,
con  il  n. 3061, la seguente contabilita' speciale da alimentare con
girofondi dalla contabilita' speciale n. 1690/3 sopra menzionata:
    "Presidente   E.S.A.F.   Collegamento  dei  pozzi  Progemisa  nel
territorio  del  comune  di Carbonia con la condotta di distribuzione
del comune di Carbonia";
  Atteso  che  le  somme necessarie all'attuazione dell'intervento in
argomento  verranno  riversate  dal  commissario  governativo,  nella
contabilita'  speciale  n. 3061, a valere sulla contabilita' speciale
n. 1690/3, alle condizioni indicate dalla presente ordinanza;
  Viste  le  ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997, n. 154
del  30  luglio  1999  con  le quali il coordinatore dell'ufficio del
commissario,  ai  sensi  dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/95, e' stato
nominato   sub-commissario   governativo   per   l'attuazione   della
programmazione commissariale;
  Atteso  pertanto  che l'emanazione del presente atto rientra tra le
funzioni  delegate  al  sub-commissario  governativo con le ordinanze
commissariali sopracitate;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa sono approvati gli
elaborati  che  formeranno  oggetto  di  contratto integrativo con le
imprese  individuate dall'E.S.A.F. per la realizzazione dei lavori di
"Collegamento  dei  pozzi  Progemisa  nel  territorio  del  comune di
Carbonia con la condotta di distribuzione del comune di Carbonia" per
un importo complessivo di Euro 133.531,81 ripartito come segue:
    "pozzo Seddargia" - importo totale lavori Euro 77.431,92;
    "pozzo Is Perdas Biancas" - importo totale lavori Euro 56.099,89.
  2.  I lavori di collegamento dei pozzi Progemisa nel territorio del
comune  di  Carbonia  con  la condotta di distribuzione del comune di
Carbonia  "pozzo  Seddargia" e "pozzo Is Perdas Biancas", di cui alla
presente  ordinanza  sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed
indifferibili a tutti gli effetti di legge.
  3.  Ai  sensi  dell'art.  13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i
termini  per  l'inizio  ed  il  compimento delle espropriazioni e dei
lavori  sono  cosi'  fissati  a  decorrere  dalla  data  del presente
provvedimento:
    espropriazioni: inizio entro mesi 3;
    espropriazioni: compimento entro mesi 24;
    lavori: inizio entro mesi 3;
    lavori: compimento entro mesi 12.
  4.  Essendo  l'intervento  ricompreso nel programma del commissario
governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le opere relative, ai
sensi  dell'art.  2  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.
  5.   I   provvedimenti   di   occupazione  d'urgenza  e  quelli  di
espropriazione   definitiva   degli   immobili   occorrenti   per  la
realizzazione  delle  opere  di  cui  alla  presente  ordinanza, sono
emessi,  su  richiesta  dell'"Ente",  dal presidente della regione ai
sensi,  per  gli  effetti  e con le procedure, rispettivamente di cui
alla  legge  regionale  9 giugno  1989, n. 32, terzo e quarto comma e
della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24;
  6.  Per  l'accesso  negli  immobili e per le occupazioni d'urgenza,
trattandosi  di  intervento di assoluta urgenza, in quanto ricompreso
nel  "Programma  di  opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza
idrica  in  Sardegna",  si provvede ai sensi del terzo e quarto comma
dell'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 32.
                               Art. 2.
           Affidamento all'Ente attuatore e finanziamento
  1.  L'E.S.A.F.  e'  incaricato,  ai  sensi e per gli effetti di cui
all'ordinanza P.C.M. n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma primo,
secondo  periodo,  di  attuare  l'intervento  "Collegamento dei pozzi
Progemisa  nel  territorio  del comune di Carbonia con la condotta di
distribuzione  del  comune  di  Carbonia "pozzo Seddargia e "pozzo Is
Perdas Biancas ".
  2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  2409  del 28 giugno 1995, il presidente
pro-tempore   dell'E.S.A.F.   dott.   Sergio  Marracini  e'  nominato
sub-commissario  governativo  delegato all'attuazione dell'intervento
sopra  citato,  con  le  modalita' indicate nella presente ordinanza,
nonche',  per  l'effetto,  titolare  della  contabilita'  speciale di
tesoreria  aperta  presso  la  tesoreria  provinciale  dello  Stato -
sezione di Cagliari con il n. 3061;
  3.  Per  l'esecuzione  delle  opere  predette,  in dipendenza della
presente  ordinanza,  con  successivo  atto  di determinazione verra'
messa  a disposizione ed impegnata nella contabilita' speciale di cui
all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del
28 giugno  1995, attivata presso la Tesoreria provinciale dello Stato
in  Cagliari,  con  il  n.  1690/3,  ed intestata a "Presidente della
giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica", la somma di euro
133.531,81.
  4. L'importo globale di Euro 133.531,81 relativo alla realizzazione
dell'intervento  denominato  "Collegamento  dei  pozzi  Progemisa nel
comune  di  Carbonia  con  la condotta di distribuzione del comune di
Carbonia  -  "pozzo  Seddargia  e  "pozzo Is Perdas Biancas ", verra'
messo  a  disposizione  dell'E.S.A.F.  sulla  specifica  contabilita'
speciale  di  tesoreria n. 3061 presso la Tesoreria provinciale dello
Stato  -  Sezione  di  Cagliari,  con  giroconti  dalla  contabilita'
speciale 1690/3, nel seguente modo:
    Euro 33.382,95   -   con  atto  di  determinazione  commissariale
immediatamente successivo alla presente ordinanza;
    Euro 40.059,54   -   per   spese   sostenute   nella   misura  di
Euro 26.706,36;
    Euro 40.059,54   -   per   spese   sostenute   nella   misura  di
Euro 66.765,91;
    Euro 20.029,77    per    spese    sostenute   nella   misura   di
Euro 106.825,45.
  5.  Gli  importi delle spese sostenute sono certificate da apposite
dichiarazioni sottoscritte dal presidente dell'E.S.A.F., corredate da
idonea documentazione.
  6.   Le   somme   a   disposizione   dell'E.S.A.F.  sulla  predetta
contabilita'  speciale,  per la realizzazione delle opere di cui alla
presente  ordinanza,  sono  utilizzate  con atti a firma del titolare
della   contabilita'   stessa,   il   presidente   dell'E.S.A.F.,  in
conformita'  alle  prescrizioni  della  presente  ordinanza  e con le
modalita' vigenti in materia di contabilita' generale dello Stato.
  7.  L'E.S.A.F.,  con  atti  a firma del suo presidente pro-tempore,
nella  sua  qualita'  di  sub-commissario  delegato  per l'attuazione
dell'intervento  di  cui  alla  presente ordinanza, e, per l'effetto,
titolare  della  contabilita'  speciale n. 3061, presentera' sotto la
propria  responsabilita',  la  rendicontazione semestrale della spesa
con  le  modalita'  previste dalla vigente legislazione in materia di
contabilita' generale dello Stato.
                               Art. 3.
               Prescrizioni attuative dell'affidamento
  1. L'E.S.A.F. realizzera' l'intervento alle condizioni indicate nei
seguenti commi.
  2.  Tutti  gli  atti posti in essere dall'E.S.A.F. per l'esecuzione
del   presente  affidamento,  saranno  soggetti  al  controllo  degli
organismi  che  per  legge  o  per statuto sono preposti al controllo
sugli atti dell'E.S.A.F. stesso.
  3.  L'E.S.A.F.  e'  tenuto  a  presentare mensilmente una scheda di
monitoraggio dei lavori di cui alla presente ordinanza.
  4.   La   manutenzione   e   gestione   delle  opere,  ad  avvenuta
realizzazione, resta a carico dell'E.S.A.F.
  5.  Le  opere  attuate  dall'E.S.A.F.  saranno  iscritte al demanio
regionale  ai  sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge
regionale 30 maggio 1989, n. 18 (Legge finanziaria regionale 1989).
  6.  Saranno  preventivamente  approvate  con ordinanza le eventuali
varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.
  7.  E'  fatta  riserva  al commissario del diritto di esercitare in
ogni  tempo, con le modalita' che riterra' piu' opportune, verifiche,
accertamenti  e controlli sull'avanzamento e sulla qualita' esecutiva
e  di  adempimento  dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che
titolare  esclusivo  di  tutti  i  rapporti,  competenze e decisioni,
comunque  connesse  alla realizzazione dell'opera secondo il progetto
approvato  con  la  presente  ordinanza,  e'  l'E.S.A.F.,  il  quale,
pertanto,  e'  da  considerare  unico  responsabile  sotto il profilo
civile,  amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento
degli  atti  e  procedure  tutte  da  esso  posti  in  essere  per la
realizzazione delle opere medesime.
  8.  Resta  inteso  pertanto che il commissario rimane espressamente
estraneo  ad  ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza
della  realizzazione  delle opere (lavori, eventuali forniture, danni
etc.)  e  che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al
presente   articolo,   che  potranno  essere  effettuati,  riguardano
esclusivamente  i rapporti che intercorrono con l'E.S.A.F. e che sono
regolati dal presente atto di affidamento.
                               Art. 5.
                              Rapporti
  1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza,
l'E.S.A.F.  agira' in nome e per conto proprio, atteso che, in virtu'
della  presente  ordinanza  medesima,  spetta  ad esso ogni potere in
relazione  a tutta l'attivita' da compiere per la realizzazione delle
opere.
  2.  L'E.S.A.F.  e'  pertanto  responsabile di qualsiasi danno che i
terzi  subiscano  in  dipendenza  dell'esecuzione  dei lavori e delle
attivita'  connesse,  e non potra' quindi pretendere di rivalersi nei
confronti del commissario.
  3.  Il  presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione
dell'atto  commissariale  di  chiusura del rapporto di affidamento di
cui  al  successivo comma 8 del presente articolo, salvo revoca per i
motivi di cui al successivo comma.
  4.  Al commissario e' riservato il potere di revocare l'affidamento
nel  caso in cui l'E.S.A.F. incorra in violazioni o negligenze, tanto
in  ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di
legge  o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di
buona amministrazione.
  5.  Lo  stesso  potere  di  revoca,  il commissario esercitera' ove
l'E.S.A.F.,  per  imperizia o altro suo comportamento, comprometta la
tempestiva   esecuzione   e  la  buona  riuscita  dell'intervento  in
relazione  alle  esigenze  di superamento dello stato emergenziale in
atto.
  6.   Nel  caso  di  revoca  si  fara'  luogo,  in  contraddittorio,
all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attivita'
eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'E.S.A.F. le somme
legittimamente  erogate,  o  al cui pagamento l'E.S.A.F. medesimo sia
legittimamente  tenuto,  con  riguardo  ai lavori e forniture stesse,
alle   restanti  attivita'  e  in  misura  proporzionale  alle  spese
generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.
  7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento
dei  danni  che  dovessero  derivargli da quegli stessi comportamenti
dell'E.S.A.F. che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.
  8. Ricevuta la dichiarazione dell'E.S.A.F. di compiuto espletamento
dell'oggetto  dell'affidamento e concluse le procedure espropriative,
il   commissario   provvedera'   alla   omologazione  degli  atti  di
contabilita'  finale  delle  opere  ed  alla chiusura del rapporto di
affidamento.
                               Art. 6.
                            Controversie
  1.  Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e
l'E.S.A.F.,  dovranno  essere  sottoposte  ad  un previo tentativo di
risoluzione amministrativa.
  2.  A  tal  uopo l'E.S.A.F., qualora abbia interessi da far valere,
notifichera' motivata domanda al commissario, il quale provvedera' su
di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.
  3.   L'E.S.A.F.  non  potra',  di  conseguenza,  adire  l'Autorita'
giudiziaria  prima  che  il  commissario  abbia  emesso  la decisione
amministrativa  o  prima  che  sia decorso inutilmente il termine per
provvedervi.
                               Art. 7.
  L'E.S.A.F.  e'  autorizzato,  nelle  more del perfezionamento degli
atti  di  concessione  di  derivazione, ad emungere l'acqua dei pozzi
"pozzo Seddargia" e "pozzo Is Perdas Biancas" per l'alimentazione del
comune di Carbonia.
                               Art. 8.
  1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal presente atto di
affidamento,  si  richiamano  tutte  le  leggi  generali che regolano
l'esecuzione  delle  opere  pubbliche e le norme del codice civile in
quanto applicabili.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la
presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge
24  febbraio  1992,  n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione
Sardegna, parte II.
    Cagliari, 8 ottobre 2002
                              Il sub-commissario governativo: Duranti