IL DIRETTORE PROVINCIALE
                         del lavoro di Siena

  Visti:
    il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
    il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del
7 novembre  1996,  n.  687,  recante  norme  per l'unificazione degli
uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
ed istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;
    la  legge  30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli
ordinamenti  pensionistici  e  recante  norme in materia di sicurezza
sociale;
    il  decreto  del  Presidente della Repubblica, 30 aprile 1970, n.
639, contenente norme di attuazione della predetta legge;
    l'art.  31  della  legge  24 novembre  2000,  n. 340, concernente
l'abolizione dei fogli degli annunzi legali delle province;
    la   legge   9 marzo   1989,   n.   88,   sulla  ristrutturazione
dell'I.N.P.S.  e  dell'I.N.A.I.L.  che  modifica,  fra gli altri, gli
articoli  34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 369;
    la  legge  30 dicembre  1986,  n.  936,  sul  Consiglio nazionale
dell'economia  e  del lavoro, con particolare riferimento all'art. 4,
in  cui  sono  specificati  gli  elementi  sintomatici  del  grado di
rappresentativita' delle associazioni sindacali;
    le   direttive   ministeriali  sulla  costituzione  degli  organi
collegiali  dell'I.N.P.S.,  con particolare riferimento alla circ. n.
31/89  del  14 aprile  1989  e alla circ. n. 33/89 del 19 aprile 1989
emanate  dalla direzione generale della previdenza sociale, divisione
III,  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale a seguito
dell'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88;
    la  circolare  prot.  13409  del  26 aprile  1993 della direzione
generale  dei  rapporti  di  lavoro  del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
    il  secondo  comma  dell'art.  1 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  639/1970,  il  quale  prevede  che  tutti  gli organi
disciplinati  dallo  stesso  decreto  del Presidente della Repubblica
sono rinnovati ogni quattro anni;
    il   decreto  di  ricostituzione  del  comitato  presso  la  sede
provinciale  dell'I.N.P.S.  di Siena e delle speciali commissioni per
la  decisione  dei  ricorsi concernenti i lavoratori autonomi, n. 725
del 13 febbraio 1998 e successive modificazioni;
  Considerato che:
    si  deve provvedere alla nuova ricostituzione dei predetti organi
collegiali;
    il  comitato  deve  essere composto cosi' come previsto dal primo
comma  dell'art.  34  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
30 aprile  1970,  n. 369, come sostituito dall'art. 44 della legge n.
88/1989;
    alla composizione delle speciali commissioni per la decisione dei
ricorsi  concernenti  presentazioni relative a lavoratori autonomi si
deve  provvedere  in  conformita'  con quanto stabilito dall'art. 46,
terzo comma, della legge n. 88/1989;
    ai  fini  della  nomina  dei  componenti  del  comitato  si  deve
procedere  preliminarmente  alla  ripartizione dei componenti di tale
organo    tra   i   settori   economici   interessati   all'attivita'
dell'I.N.P.S.   ed,   in  particolare,  alle  funzioni  dei  comitati
provinciali,  in  osservanza  dei  criteri  di  cui  al secondo comma
dell'art.  35  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n.
639/1970;
  Viste le risultanze degli atti istruttori;
  Ritenuto che:
    la competenza e' propria;
    e'  stata  effettuata  la ripartizione dei membri del comitato in
attuazione  dei  criteri  di  cui  al  secondo comma dell'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;
    ai  fini  dell'attribuzione  dei  posti  dei  rappresentanti  dei
lavoratori,   dei   datori   di  lavoro  e  dei  lavoratori  autonomi
nell'ambito  del  comitato e delle speciali commissioni, tenuto conto
anche  del  numero  limitato dei posti disponibili, occorre accertare
quali  siano  le  associazioni  sindacali  piu' rappresentative e, di
conseguenza,  in  assenza di norme di legge, occorre predeterminare i
criteri di valutazione della maggiore rappresentativita';
    un  primo  criterio  di  valutazione puo' essere costituito dalla
indicazioni  contenute  nel  quinto  comma dell'art. 4 della legge n.
936/1986 sul C.N.E.L.;
    nella   individuazione   dei  criteri  selettivi  della  maggiore
rappresentativita',   un   consolidato  indirizzo  giurisprudenziale,
tendente  alla  valorizzazione  del pluralismo partecipativo, ritiene
che, ai fini della valutazione del grado di rappresentativita', vanno
necessariamente  considerate,  accanto  al  dato  quantitativo  della
consistenza  numerica  dei  soggetti rappresentati e della maggiore o
piu'  complessa  struttura organizzativa dell'associazione sindacale,
la  specialita',  qualita'  e  rilevanza  degli  interessi collettivi
coinvolti;
    inoltre,  l'orientamento  giurisprudenziale  ha specificato che i
criteri  selettivi  della  maggiore  rappresentativita' devono essere
tali   da  consentire  un  equo  contemperamento  del  c.d.  criterio
maggioritario   (attribuzione  di  tutti  i  posti  disponibili  alla
associazione  sindacale  datoriale piu' rappresentativa del settore),
con  il  criterio  selettivo  rispondente  al  principio di rilevanza
costituzionale   (art.   3   Cost.)   del   pluralismo  partecipativo
(considerazione  anche della specificita', qualita' e rilevanza degli
interessi espressi);
    dal  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale e' stata
affermata   la   necessita'   di  "un  contemperamento  del  criterio
pluralistico   con  il  principio  proporzionale,  che  richiede  una
selezione,  tra  le associazioni piu' rappresentative, di quelle piu'
rappresentative";
    la   Corte   costituzionale   (sent.  n.  975/1988)  ha  espresso
l'orientamento  per cui "la legge non puo' individuare a priori una o
piu' organizzazioni determinate come maggiormente rappresentative, ma
deve   rimettere  tale  determinazione  all'autorita'  amministrativa
preposta    alla    nomina   che,   volta   per   volta,   valutera',
comparativamente,  il  rispettivo  grado  di rappresentativita' delle
associazioni sindacali esistenti";
    ai  fini  della  piu'  corretta  formulazione  del giudizio sulla
effettiva  operativita'  e  sul  grado  di  rappresentativita'  delle
associazioni   sindacali,  in  carenza  di  una  espressa  previsione
normativa,  si  debbano applicare, essenzialmente, i seguenti criteri
di valutazione:
      per  le organizzazioni sindacali dei lavoratori: la consistenza
numerica degli iscritti;
      per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro:
        a)   consistenza  numerica  delle  aziende  associate  e  dei
lavoratori da queste occupate;
        b) partecipazione alla contrattazione collettiva;
        c) diffusione delle strutture organizzative sul territorio;
        d)   partecipazione   alla   trattazione  delle  controversie
individuali  plurime e collettive presso la direzione provinciale del
lavoro   ed   in   sede  sindacale  in  rapporto  dialettico  con  le
organizzazioni contrapposte;
        e) stipula contratti collettivi di lavoro;
    in  base ai dati acquisiti in sede istruttoria, le organizzazioni
sindacali  dei lavoratori maggiormente rappresentative sono risultate
C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.;
    l'associazione   sindacale   dei   dirigenti   di   azienda  piu'
rappresentativa e' risultata la C.I.D.A. (Confederazione italiana dei
dirigenti di azienda);
    ai  fini della individuazione della "maggiore rappresentativita'"
delle  associazioni  di parte datoriale assumono rilievo, oltre che i
dati  dedotti  secondo  i sopraelencati criteri di valutazione, anche
gli  ulteriori  parametri valutativi del grado di incidenza sul piano
sociale,   economico,   produttivo  ed  occupazionale  delle  aziende
iscritte   alle   predette   associazioni,   unitamente   alla   loro
partecipazione attiva ai vari organi collegiali provinciali;
    sulla base della ripartizione per settori economici dei membri in
rappresentanza   dei  datori  di  lavoro,  due  posti  devono  essere
attribuiti al settore industria ed un posto al settore agricoltura;
    per  i  due  posti  assegnati  ai  datori  di  lavoro del settore
industria,   concorrono   due   associazioni  datoriali  maggiormente
rappresentative:  Assindustria Siena - Associazione industriali della
provincia di Siena e API Toscana;
    l'Assindustria  Siena  e' l'associazione con maggiore consistenza
in ambito provinciale;
    peraltro,  l'altra  associazione  datoriale del settore industria
(A.P.I.  Toscana),  pur  disponendo  di  una organizzazione di minore
consistenza,  ha comunque una potenzialita' organizzativa consolidata
nel  territorio  e tutela interessi di categoria avvertiti e valutati
in  modo  diversificato  nel  tessuto sociale rispetto agli interessi
tutelati  dall'associazione  di  maggior  peso indicata al precedente
punto;
    in  coerenza  con  l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato
concernente  contemperamento  del  criterio c.d. maggioritario con il
criterio,  di rilevanza costituzionale, del pluralismo partecipativo,
appare  corretto, per il settore in esame, che, nell'attribuzione dei
posti  disponibili,  sia riconosciuta la rappresentativita', non solo
dell'Assindustria Siena, ma anche dell'A.P.I. Toscana;
    di conseguenza, per quanto attiene i datori di lavoro del settore
industria,  un  posto  in  seno  al  costituendo comitato deve essere
assegnato all'Assindustria Siena e un posto all'A.P.I. Toscana;
    per   quel  che  concerne  il  settore  agricolo,  in  base  alle
risultanze  istruttorie  ed  alle valutazioni incrociate e comparate,
formulate  sulla  base degli indicatori e dei criteri selettivi sopra
enunciati,  emerge,  nel  comparto  datori  di  lavoro,  la  maggiore
rappresentativita'  dell'Unione provinciale agricoltori rispetto alle
altre  associazioni concorrenti (Confederazione nazionale coltivatori
diretti e Confederazione italiana agricoltori);
    pertanto  il  posto  attribuito  al  settore agricolo deve essere
assegnato all'Unione provinciale agricoltori;
    e'  opportuno  procedere contestualmente e con gli stessi criteri
selettivi  della  maggiore  rappresentativita'  anche alla nomina dei
quattro  componenti  di  ognuna  delle  tre  speciali commissioni del
comitato  provinciale previste dall'art. 46, comma terzo, della legge
n. 88/1989;
    ai  fini  della  nomina  dei  componenti  delle predette speciali
commissioni,  le  associazioni piu' rappresentative sono risultate le
seguenti:
      a)  per  la  categoria  coltivatori diretti, mezzadri e coloni:
Confederazione   italiana   agricoltori  e  Confederazione  nazionale
coltivatori diretti;
      b)   per   la  categoria  artigiani:  Confederazione  nazionale
artigianato e Confartigianato;
      c)   per   la   categoria   esercenti   attivita'  commerciali:
Confcommercio Siena e Confesercenti Siena;
    si    sono    richieste    alle   associazioni   sindacali   piu'
rappresentative   le  designazioni  dei  rappresentanti  in  seno  al
comitato ed alle commissioni speciali;
    da  parte  di  C.G.I.L.,  C.I.S.L. e U.I.L. sono state effettuate
designazioni congiunte dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
    ugualmente,  le associazioni dei lavoratori autonomi maggiormente
rappresentative  sopra  indicate  hanno  designato  congiuntamente  i
propri  rappresentanti  in  seno  al  comitato  ed  alle  commissioni
speciali previste dall'art. 46 della citata legge n. 88/1989;
    le altre associazioni sindacali di categoria piu' rappresentative
hanno provveduto alle rispettive designazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  ricostituito il comitato provinciale presso la sede provinciale
dell'I.N.P.S. di Siena.
  Esso ha la seguente composizione:
    a)  componenti  di diritto: direttore pro-tempore della direzione
provinciale   del   lavoro  di  Siena;  direttore  pro-tempore  della
ragioneria  provinciale  dello  Stato di Siena; dirigente pro-tempore
della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Siena;
    b) componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti: Baroni
Franco   C.G.I.L.;  Caselli  Franco  C.G.I.L.;  Vinciarelli  Fernando
C.G.I.L.;  Santini  Marco  C.G.I.L.; Angelini Michela C.G.I.L.; Gradi
Paolo  C.I.S.L.; Coppi Iose C.I.S.L.; Maffei Graziano C.I.S.L.; Rossi
Umberto U.I.L.; Iozzi Edoardo U.I.L.;
    c)  componente  in rappresentanza dei dirigenti di azienda: Bocci
dott. Giuliano C.I.D.A.;
    d) componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:
      industria:   Gemini   rag.   Roberto   Assindustria   Siena   -
Associazione  industriali  della  provincia  di  Siena; Savelli dott.
Aviano A.P.I. Toscana;
      agricoltura:  Cavicchioli  Gianluca  Confagricoltura  -  Unione
provinciale agricoltori di Siena;
    e) componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:
      commercio: Mazzuoli Fornacelli Liliana Confesercenti Siena;
      artigianato:    Parigi    Stefano    Confederazione   nazionale
artigianato;
      agricoltura:    Serafini   Stefano   Confederazione   nazionale
coltivatori diretti - Federazione provinciale coltivatori diretti.