IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visti  i  decreti  20  marzo  2002  e 10 luglio 2002 con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato "C.S.Q.A. Certifcazione qualita' agroalimentare
S.r.l."  con  decreto  18 marzo  1999,  e' stata prorogata fino al 29
ottobre 2002;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Garda",
allo  schema  tipo  di  controllo, trasmessogli con nota ministeriale
dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61862;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di
oliva "Garda";
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 18 marzo 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"C.S.Q.A.  -  Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l", con sede
in  Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 con decreto 18 marzo 1999,
ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta
olio  extravergine  di  oliva  "Garda"  registrata con il regolamento
della  Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, gia' prorogata
con  decreti  20  marzo  2002  e  10 luglio  2002,  e'  ulteriormente
prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 ottobre 2002.