IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visti i decreti 20 marzo 2002 e 10 luglio 2002 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "C.S.Q.A. Certifcazione qualita' agroalimentare S.r.l." con decreto 18 marzo 1999, e' stata prorogata fino al 29 ottobre 2002; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Garda", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61862; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Garda"; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 marzo 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l", con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 con decreto 18 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Garda" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, gia' prorogata con decreti 20 marzo 2002 e 10 luglio 2002, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 ottobre 2002.